Cassazione Penale, Ordinanza n. 36721/2026 del 19/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputati)
La controversia
Gli imputati hanno impugnato la sentenza del Tribunale di Torino del 24 marzo 2026, che aveva ritenuto integrati, ai capi a), b) e c), rispettivamente i reati di danneggiamento, minaccia e violazione di domicilio, dichiarando i fatti non punibili ai sensi dell’art. 131-bis c.p. e condannandoli al risarcimento del danno in favore delle parti civili. Con il primo motivo hanno contestato la sussistenza del danneggiamento, deducendo che la minaccia sarebbe stata commessa in un momento distinto, l’assenza di una motivazione effettiva sulle prove e l’erroneità del richiamo alla risalenza dei fatti per applicare la particolare tenuità. Con il secondo motivo hanno censurato l’affermazione della responsabilità concorsuale di uno degli imputati per il danneggiamento, lamentando che non fosse individuato alcun contributo materiale o morale. Con il terzo motivo hanno eccepito il difetto di competenza del Tribunale sulla minaccia, deducendo la competenza del Giudice di pace e l’assenza di valutazione dell’attendibilità della persona offesa e di motivazione sulla responsabilità. Con il quarto motivo hanno contestato la violazione di domicilio, denunciando che la querela e il video mostravano soltanto una mano o un avambraccio oltre la porta, senza identificare con certezza l’autore né dimostrare l’ingresso nell’abitazione, e lamentando inoltre l’omessa motivazione sull’elemento soggettivo. La Cassazione non ha esaminato nel merito tali doglianze: ha rilevato che la pronuncia di non punibilità ex art. 131-bis c.p. è appellabile e che il ricorso conteneva censure motivazionali non proponibili per saltum; ha quindi riqualificato l’impugnazione come appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha stabilito che la sentenza che dichiara la non punibilità per particolare tenuità del fatto è appellabile, non essendo un’assoluzione perché il fatto non sussiste o l’imputato non lo ha commesso; ha inoltre evidenziato che il reato di violazione di domicilio è punito con pena detentiva, sicché non ricorre l’inappellabilità prevista per i reati puniti con sola pena pecuniaria o pena alternativa. Poiché il ricorso conteneva censure di vizio di motivazione non proponibili per saltum, lo ha convertito in appello e ha trasmesso gli atti alla Corte di appello di Torino per il giudizio. Non è stata pronunciata alcuna decisione di merito sui quattro motivi.
Norme richiamate
La fattispecie in esame non rientra nessuna delle ipotesi di inappellabilità della sentenza delineate dalle norme su indicate.
La pronuncia di non punibilità ex art. 131-bis c.p. non ricade nelle ipotesi di inappellabilità previste dall’art. 593 c.p.p.; inoltre, la presenza di un reato punito con pena detentiva esclude l’inappellabilità prevista per i reati puniti con sola pena pecuniaria o pena alternativa.
Invero la sentenza con cui si dichiara la non punibilità di un fatto integrante reato ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. è appellabile in quanto non configurabile come sentenza assolutoria perchè il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso.
La sentenza che applica la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto accerta comunque la sussistenza del reato e la sua commissione da parte dell’imputato, e non equivale a un’assoluzione nel merito; perciò è appellabile.
I superiori principi devono essere affermati nel caso di specie, in cui il ricorso contiene, tra i motivi, la censura di cui all’art. 606 comma 1 lett. e) cod.proc.pen. non proponibile per saltum, ai sensi dell’art. 569, comma 3, cod.proc.pen.
Il ricorso per cassazione per saltum non può contenere censure di vizio della motivazione; se le contiene, l’impugnazione va convertita in appello.
Allorché un provvedimento giurisdizionale sia impugnato dalla parte interessata con un mezzo di gravame diverso da quello legislativamente prescritto, il giudice che riceve l'atto deve limitarsi, a norma dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., a verificare l'oggettiva impugnabilità del provvedimento, nonché l'esistenza di una "voluntas impugnationis", consistente nell'intento di sottoporre l'atto impugnato a sindacato giurisdizionale, e quindi trasmettere gli atti, non necessariamente previa adozione di un atto giurisdizionale, al giudice competente.
Quando l’impugnazione è proposta con un mezzo non previsto, il giudice verifica che il provvedimento sia impugnabile e che emerga la volontà di sottoporlo a controllo giurisdizionale, quindi trasmette gli atti al giudice competente.
Massime di principio
- La sentenza che dichiara la non punibilità per particolare tenuità del fatto è appellabile: non costituisce un’assoluzione perché il fatto non sussiste o l’imputato non lo ha commesso, poiché conserva l’accertamento della sussistenza del fatto e della sua attribuzione all’imputato.
- Il ricorso per cassazione proposto per saltum che deduca anche vizi di motivazione non è ammissibile come ricorso diretto in cassazione e deve essere convertito in appello, quando il provvedimento è oggettivamente appellabile e risulta la volontà di impugnarlo.
- Nel caso di impugnazione proposta con mezzo diverso da quello prescritto, il giudice ricevente deve verificare l’impugnabilità oggettiva del provvedimento e la volontà di impugnazione, quindi trasmettere gli atti al giudice competente.
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