Cassazione Penale, Ordinanza n. 18072/2026 del 20/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha quindi condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. È stata ritenuta incensurabile la motivazione della Corte territoriale sia sulla responsabilità per truffa sia sul diniego delle attenuanti generiche.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza di legittimità riguarda il ricorso proposto dall'imputata avverso la decisione della Corte d'appello di Genova che aveva confermato la responsabilità per truffa. Il primo motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla dichiarazione di responsabilità, ma la Corte di cassazione ha rilevato che le doglianze si limitavano a riproporre in modo sostanzialmente pedissequo le censure già formulate in appello, senza una critica specifica e argomentata alla sentenza impugnata. Inoltre, la censura mirava a ottenere una rivalutazione del fatto e delle prove, attività preclusa in sede di legittimità. Con il secondo motivo si contestava il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; anche su questo punto la Corte ha ritenuto congrua e non illogica la motivazione di merito, fondata sui numerosi e gravi precedenti, anche specifici, dell'imputata.
Norme richiamate
È il titolo di reato per cui è stata confermata la responsabilità dell'imputata; la Corte non rivede il merito della ricostruzione fattuale se la motivazione di appello è congrua e non illogica.
Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo quando il giudice di merito valorizza elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come i precedenti penali, senza dover confutare singolarmente ogni elemento favorevole dedotto dalla difesa.
La Corte ribadisce che in cassazione non sono proponibili censure che si risolvano in una mera reiterazione di doglianze di merito o in una richiesta di diversa valutazione del compendio probatorio.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentita una rivalutazione del fatto o delle prove: il ricorso deve confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata e non limitarsi a riproporre le stesse censure già disattese in appello.
- Una doglianza è inammissibile quando non assolve la funzione di critica argomentata della decisione impugnata e si traduce in una contestazione solo apparente della motivazione.
- Il diniego delle attenuanti generiche è legittimamente motivato quando il giudice di merito richiama elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, come i precedenti penali, senza essere tenuto a esaminare analiticamente tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli prospettati dalle parti.
- La presenza di una motivazione congrua e logicamente coerente sulla responsabilità e sul trattamento sanzionatorio rende insindacabile la decisione in cassazione, salvo specifici vizi di legittimità.
- L’inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma alla Cassa delle ammende prevista dalla legge.
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