Cassazione Penale, Sentenza n. 29949/2025 del 29/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso contro la sentenza di appello che, dopo avere dichiarato estinto per prescrizione il reato indicato al capo 1), aveva rideterminato la pena per i capi 2) e 3) e ridotto la confisca. Le censure erano: 1) carenza di prova e vizio di motivazione per mancata acquisizione/validazione dei modelli F24 e per presunte irregolarità nelle notificazioni e negli atti di recupero; 2) assenza dell'elemento soggettivo poiché l'imputato sarebbe stato solo un muratore e non il gestore (affidamento a professionista delegato); 3) errata interpretazione della legge penale sul punto se il reato di indebita compensazione sussista anche in caso di compensazione orizzontale; 4) prescrizione del reato relativo al capo 2) per aver, secondo il ricorrente, il superamento della soglia di punibilità già avvenuto a febbraio 2017 anziché al 24 maggio 2017.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul capo 1) la doglianza è stata ritenuta generica e inammissibile per difetto di specificità e per mancata allegazione di prova dell'innocenza in termini 'ictu oculi'. Sui capi 2) e 3) il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché riproduceva questioni già esaminate e respinte in appello con motivazione adeguata. La Corte ha, inoltre, confermato i principi interpretativi rilevanti: il reato di indebita compensazione si configura sia per compensazione "verticale" sia "orizzontale" e si consuma con la presentazione dell'ultimo modello F24 relativo all'anno interessato; nel caso concreto la consumazione è stata individuata al 24 maggio 2017 e, tenuto conto delle sospensioni dei termini, la prescrizione sarebbe scattata il 10 febbraio 2025, quindi dopo la sentenza di appello. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento in via equitativa di euro 3.000,00.
Norme richiamate
d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 10-quater
Definisce il reato di indebita compensazione; la Corte interpreta che il reato si consuma con la presentazione dell'ultimo modello F24 relativo all'anno interessato; la condotta rilevante è la redazione di un documento ideologicamente falso che realizza la frode mediante compensazione.
d.lgs. 24 settembre 1997, n. 241, art. 17
Disciplina l'istituto della compensazione in materia tributaria; la Corte lo utilizza per spiegare la natura tecnica dell'istituto che, se utilizzato in assenza di titolo, integra la condotta delittuosa prevista dall'art. 10-quater.
codice di procedura penale, art. 129
Richiamato in relazione alla declaratoria di estinzione del reato e alla possibilità, nei casi eccezionali, di pronunciare assoluzione quando dagli atti emerga in modo incontestabile l'innocenza; la Corte applica il criterio della Sez. Unite Tettamanti per negare l'assoluzione in assenza di prova 'ictu oculi'.
disposizioni di attuazione cod. proc. pen., art. 173, comma 1
"art. 173, comma 1, disp. att."
Richiama il limite di specificità nella indicazione dei motivi di ricorso in cassazione; la Corte censura la genericità delle censure quando riproducono ragioni già esaminate in appello.
codice di procedura penale, art. 591 comma 1 lett. c)
"art. 591, comma 1, lett. c)"
Norma sull'inammissibilità del ricorso per motivi non specifici; applicata per escludere i motivi che ripetono questioni già decise dal giudice del gravame.
codice di procedura penale, art. 521
Richiamato in relazione alla possibilità per il giudice di indicare diversa data di consumazione del reato; la Corte precisa che ciò è lecito purché non sia dimostrato un pregiudizio concreto per la difesa.
codice di procedura penale, art. 616
Prevede la condanna alle spese processuali per il ricorrente in caso di rigetto; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e a una somma equitativa di euro 3.000,00.
Massime di principio
- Il reato di indebita compensazione (art. 10-quater d.lgs. 74/2000) si configura sia per compensazioni "verticali" sia per quelle "orizzontali": ciò che conta è la natura decettiva della condotta (documento ideologicamente falso) e l'uso di un credito inesistente per estinguere debiti reali.
- La consumazione del reato si identifica con la presentazione dell'ultimo modello F24 relativo all'anno interessato: per calcolare la prescrizione si prende dunque come termine il momento dell'ultimo F24 utilizzato per la compensazione.
- Non è obbligatoria la produzione in giudizio del modello F24 per provare l'indebita compensazione: la prova può essere fornita con altri mezzi (es. acquisizione dagli archivi dell'Amministrazione finanziaria, deposizioni dei funzionari), purché la motivazione sia coerente e adeguata.
- La qualità di legale rappresentante attribuisce responsabilità tributaria e penale anche se il soggetto non svolge materialmente la gestione operativa; l'asserito affidamento a un professionista necessita di idonea prova per sollevare il rappresentante dalla responsabilità.
- Per contestare lo spostamento del momento consumativo o altre modifiche dell'imputazione occorre dimostrare un pregiudizio reale e concreto dell'esercizio della difesa; la mera asserzione di "mutamento del fatto" è insufficiente.
- Ricorsi in cassazione che si limitano a riproporre questioni già esaminate e motivate dal giudice d'appello sono frequentemente dichiarati inammissibili per difetto di specificità.
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