Cassazione Penale, Sentenza n. 24262/2024 del 19/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari che, riformando parzialmente il Tribunale, aveva riconosciuto la responsabilità della ricorrente per il reato previsto dall'art. 5 D.Lgs. 74/2000. La ricorrente deduceva: 1) che era mero rappresentante legale privo di effettivi poteri gestori e quindi non responsabile (vizio di motivazione e erronea qualificazione dei fatti); 2) assenza del dolo specifico richiesto dall'art. 5 D.Lgs. 74/2000, avendo la ricorrente predisposto la comunicazione annuale dati IVA e affidato gli adempimenti a professionisti, per cui la motivazione sarebbe congetturale e violativa del diritto al silenzio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché generico e non adeguatamente correlato con la motivazione della sentenza impugnata; ha ritenuto il secondo motivo manifestamente infondato, avendo la Corte di merito adeguatamente ricostruito una situazione di cogestione e la piena conoscenza dei ricavi da parte della ricorrente, con evidente superamento della soglia di rilevanza penale, elementi idonei a desumere il dolo specifico. Conseguenze: dichiarazione di inammissibilità del ricorso, condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.) e al versamento, in via equitativa, di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
Il delitto di omessa dichiarazione richiede dolo specifico; il dolo può essere desunto dall'entità del superamento della soglia di punibilità unitamente alla piena consapevolezza dell'ammontare dell'imposta dovuta
art. 606, comma 1, lett. b) ed e); art. 616
Art. 606 indica le tipologie di vizio deducibili in cassazione; il ricorso è inammissibile se i motivi sono generici o non correlati alla motivazione di merito. Art. 616 disciplina la condanna alle spese in caso di inammissibilità del ricorso
art. 40, comma secondo (richiamato in motivazione)
La responsabilità del rappresentante legale non deve essere ricondotta automaticamente all'art. 40 c.p. (violazione dei doveri di vigilanza); può configurarsi quale autore principale quando la legge lo obbliga direttamente alla presentazione delle dichiarazioni fiscali
Giurisprudenza di legittimità
Sez. 3, n. 20050 del 16/03/2022 (Rv. 283201 - 01); Sez. 3, n. 18936 del 19/01/2016 (Rv. 267022 - 01)
Sentenze richiamate per affermare che: a) l'esonero da responsabilità del rappresentante legale sussiste solo in assenza di ogni potere gestorio; b) il dolo specifico in omessa dichiarazione può essere desunto dall'entità del superamento della soglia di punibilità e dalla consapevolezza dell'imposta dovuta
Corte Costituzionale
sentenza n. 186 del 13/06/2000
Richiamata in relazione ai criteri di determinazione delle somme da versare in favore della Cassa delle Ammende e al giudizio sulla responsabilità non colposa nella proposizione del ricorso
Massime di principio
- La qualifica formale di rappresentante legale non esclude automaticamente la responsabilità penale: occorre dimostrare l'assenza di qualsiasi potere gestorio effettivo per escludere la responsabilità
- Per i reati tributari (omessa dichiarazione) il dolo specifico può essere desunto dall'entità dell'evasione e dalla piena consapevolezza dell'ammontare dell'imposta dovuta; la mera delega a professionisti o la presentazione di una comunicazione IVA non escludono automaticamente il dolo se risultano elementi oggettivi contraddittori
- In Cassazione i motivi devono essere specifici e correlati punto per punto alla motivazione impugnata: argomentazioni generiche o che non affrontano le ragioni decisive del giudice di merito portano all'inammissibilità
- Per difendersi efficacemente in casi simili è necessario produrre documentazione chiara che dimostri la mancanza di poteri gestori (procure, deleghe formali, attribuzioni statutarie), la concreta esclusione di conoscenza dei dati contabili rilevanti e la tempestiva delega/responsabilizzazione documentata verso consulenti
- Quando la Corte di merito trova elementi di cogestione (atti concreti, contatti con il professionista contabile, partecipazione alla gestione operativa), tali elementi sono difficili da superare in sede di legittimità senza prove documentali specifiche e puntuali
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