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Cassazione Penale, Ordinanza n. 29024/2025 del 06/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva riformato solo il trattamento sanzionatorio della decisione di primo grado, confermando la responsabilità per bancarotta fraudolenta per operazioni dolose. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che la società aveva proseguito l'attività dopo la sua cessazione dalla carica e che, quindi, il dissesto non sarebbe stato prevedibile o voluto; ha inoltre evidenziato una discrasia temporale tra la sua gestione e l'emersione del dissesto. Con il secondo motivo ha censurato il diniego della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sull'aggravante del danno di rilevante entità. La Corte ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato, osservando che la sentenza impugnata aveva valorizzato l'enorme debito erariale e i debiti verso fornitori formatisi nel periodo di amministrazione dell'imputato, e ha ribadito che, ai fini della fattispecie, è richiesto il dolo delle operazioni dolose e non la volontà del dissesto; inoltre il reato sussiste anche quando le operazioni dolose abbiano solo aggravato un dissesto già esistente. Il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile perché nuovo, non essendo stato dedotto in appello, e comunque infondato nel merito, poiché il giudizio di comparazione tra circostanze attenuanti e aggravanti è rimesso al giudice di merito se sorretto da motivazione sufficiente.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo perché la motivazione della sentenza impugnata era coerente nel ritenere integrata la bancarotta fraudolenta per operazioni dolose, fondata sulla sistematica evasione tributaria e sul rilevante incremento dell'esposizione debitoria. Ha ritenuto il secondo motivo inammissibile per novità, non essendo stato dedotto in appello, e comunque non fondato, poiché la Corte di merito aveva motivato l'equivalenza tra attenuanti generiche e aggravante del danno di rilevante entità con riferimento all'adeguatezza della pena irrogata.

Norme richiamate

  • art. 223, comma 2, n. 2, l. fall.

    La bancarotta fraudolenta da operazioni dolose richiede il dolo relativo alle operazioni dolose e non la volontà del dissesto; il reato è integrato anche se tali operazioni hanno solo aggravato un dissesto già esistente.

  • art. 606, comma 3, c.p.p.

    Il motivo di ricorso che deduce una questione non proposta in appello è inammissibile per novità.

  • art. 62-bis c.p.

    Il diniego o il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e il loro bilanciamento con aggravanti attengono a una valutazione discrezionale del giudice di merito, sindacabile in cassazione solo in caso di arbitrarietà o manifesta illogicità.

  • art. 133 c.p.

    Il giudice può giustificare la scelta del trattamento sanzionatorio con riferimento all'adeguatezza della pena irrogata in concreto.

Massime di principio

  • Nel delitto di bancarotta fraudolenta per operazioni dolose, l'elemento soggettivo richiesto riguarda la consapevolezza e volontà delle operazioni dolose, non la volontà specifica di provocare il dissesto.
  • Le operazioni dolose possono consistere anche nel sistematico inadempimento di obblighi fiscali e previdenziali, quando siano frutto di una consapevole scelta gestionale e determinino o aggravino l'esposizione debitoria della società.
  • La fattispecie di bancarotta fraudolenta per operazioni dolose è configurabile anche se le condotte dell'amministratore non sono la causa esclusiva del fallimento, purché abbiano aggravato il dissesto presupposto della dichiarazione di fallimento.
  • Le censure che non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata sono manifestamente infondate in cassazione.
  • È inammissibile il motivo di ricorso che introduca in cassazione una questione non devoluta in appello, salvo che si tratti di vizio effettivamente emergente dagli atti e dedotto nei limiti consentiti.
  • Le statuizioni sul bilanciamento tra circostanze attenuanti e aggravanti, e sulla determinazione della pena, sono espressione di discrezionalità del giudice di merito e non sono sindacabili in cassazione se sorrette da motivazione sufficiente e non illogica.

Come è indicizzato

MaterieBancarotta fraudolentaImpugnazioni
RamiReati fallimentariProcesso penale
SottomaterieBancarotta patrimoniale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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