Cassazione Civile, Ordinanza n. 29496/2021 del 22/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di una cartella di pagamento emessa per IRES 2009. La società contribuente aveva ottenuto in appello l'annullamento della pretesa, perché la CTR aveva riconosciuto la spettanza della detrazione del 55% per spese sostenute su un immobile di proprietà, finalizzate al risparmio energetico, benché l'immobile fosse concesso in locazione a terzi. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, censurando la decisione regionale nella parte in cui aveva ritenuto applicabile l'agevolazione anche alla società titolare di reddito d'impresa e proprietaria di un immobile locato, sostenendo implicitamente una lettura più restrittiva del beneficio.
La decisione
La Corte ha ritenuto manifestamente infondato l'unico motivo di ricorso. Ha richiamato il proprio recente orientamento secondo cui la detrazione per interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti spetta anche ai soggetti titolari di reddito d'impresa, incluse le società, quando abbiano sostenuto spese per interventi eseguiti su edifici concessi in locazione a terzi. La ratio dell'agevolazione è stata individuata nell'incentivazione del miglioramento energetico del patrimonio immobiliare nazionale e del risparmio energetico generale; inoltre, la formulazione della norma, non contenendo limiti soggettivi o oggettivi, consente una generalizzata operatività della detrazione. Il ricorso è stato quindi respinto. Poiché la contribuente non ha svolto attività difensiva, non è stata effettuata liquidazione delle spese.
Norme richiamate
La causa è stata decisa in camera di consiglio non partecipata secondo il relativo rito camerale.
art. 1, commi 344 e ss., L. 296/2006
La detrazione per interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti spetta anche ai soggetti titolari di reddito d'impresa, incluse le società, anche se l'immobile è concesso in locazione a terzi, in assenza di limitazioni soggettive o oggettive nella norma.
Massime di principio
- L'agevolazione fiscale per la riqualificazione energetica degli edifici esistenti ha una finalità oggettiva di interesse generale e può spettare anche ai soggetti titolari di reddito d'impresa, se la norma non introduce espressi limiti soggettivi o oggettivi.
- In materia di detrazioni per risparmio energetico, la concessione dell'immobile a terzi in locazione non esclude di per sé il beneficio, quando il contribuente abbia sostenuto le spese per gli interventi agevolati.
- Quando il tenore letterale della disposizione agevolativa non distingue tra categorie di contribuenti o tra diverse destinazioni dell'immobile, non è consentito introdurre restrizioni interpretative non previste dalla legge.
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