Sentenza del 06/12/2023 n. 1015 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche
Giudicato esterno nel processo tributario
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione di avviso di accertamento relativo al 2008 che recuperava a tassazione somme per redditi di partecipazione, basato su fatture ritenute inesistenti emesse dalla WS S.r.l.; censure dell'appellante: errata applicazione del raddoppio dei termini (art. 43 DPR 600/73), vizio di sottoscrizione dell'atto impositivo, errata applicazione degli artt. 42 e 41-bis DPR 600/73 (accertamento parziale), carenza di motivazione, violazione del diritto di difesa, onerosità della pretesa erariale, illegittimità delle sanzioni e diniego del diritto alla detrazione IVA. L'Ufficio ha fondato l'accertamento su elementi istruttori derivanti da PVC della Guardia di Finanza e su una precedente sentenza della CTR Marche (sent. n. 464/21, anno 2007) passata in giudicato.
La decisione
Appello rigettato. La CTR ha ritenuto congrua e condivisibile la motivazione della sentenza di primo grado e ha confermato la legittimità dell'accertamento: 1) il raddoppio dei termini è stato applicato secondo la disciplina ratione temporis introdotta dall'art. 37, commi 24-25, D.L. n. 223/2006 (fino alle modifiche del D.Lgs. n. 128/2015) e i presupposti per la denuncia penale sussistevano; 2) la firma dell'atto è valida se apposta da impiegato direttivo delegato dall'ufficio; 3) l'accertamento parziale ex art. 41-bis è legittimo quando fondato su fonti di conoscenza esterne (es. PVC GdF) e non richiede ulteriori approfondimenti; 4) l'Ufficio ha fornito elementi idonei a ritenere le fatture fittizie, con conseguente spostamento dell'onere probatorio sul contribuente; 5) è stato applicato il principio del giudicato esterno: la sentenza passata in giudicato sulla annualità 2007 (CTR n. 464/21) ha efficacia preclusiva su questioni di fatto e di diritto rilevanti e comuni anche per il 2008, essendo in gioco elementi di carattere tendenzialmente permanente. Condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite a favore dell'Ufficio, liquidate in Euro 1.000,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
Regola l'accertamento parziale; la Corte territoriale ha ritenuto legittimo l'accertamento parziale fondato su comunicazioni di organi esterni (es. PVC della Guardia di Finanza), non richiedendo ulteriori approfondimenti per la validità dell'atto.
Riguarda il raddoppio dei termini di accertamento in presenza di notizia di reato; la CTR ha applicato la disciplina ratione temporis (art. 37 commi 24-25 D.L. 223/2006) ritenendo sufficiente l'obbligo di denuncia anche se non necessariamente la sua presentazione effettiva per gli avvisi notificati entro la data indicata.
D.L. n. 223/2006, art. 37, commi 24-25
Norma transitoria che stabiliva i presupposti per il raddoppio dei termini di accertamento fino alla successiva modifica normativa; la Corte ha richiamato tale disciplina per l'accertamento notificato nel periodo considerato.
Reato tributario richiamato per valutare la sussistenza dei fatti al momento della denuncia; la CTR ha ritenuto che i fatti contestati integrassero ipotesi delittuose previste dalla norma, giustificando il comportamento amministrativo (denuncia/accertamento).
Cass. SS.UU., sentenza n. 13916/2006
sent. SS.UU. n. 13916/2006
Principio del giudicato esterno nel processo tributario: il giudicato prodotto in una causa può avere efficacia vincolante in altra causa tra le stesse parti quando riguarda elementi preliminari e permanenti che incidono su più periodi d'imposta; tale efficacia è riconosciuta a tutela della certezza e del ne bis in idem.
Cass. civ., ordinanza n. 27304/2018
Conferma che se due giudizi tra le stesse parti vertono sul medesimo rapporto e uno è passato in giudicato su un punto fondamentale comune, il successivo giudice non può riesaminare lo stesso punto di diritto o fatto già definito.
Cass. pen./civ., giurisprudenza su onere della prova (es. Cass. 15395/2008)
Se l'amministrazione fornisce elementi che fanno ritenere inesistenti le operazioni fatturate, l'onere di provare l'effettiva esistenza delle operazioni si sposta sul contribuente.
Massime di principio
- Il giudicato esterno può avere efficacia tra le stesse parti anche per periodi d'imposta diversi quando riguarda elementi di fatto o qualificazioni giuridiche di carattere permanente che costituiscono la premessa logica della decisione.
- La rilevanza del giudicato esterno è finalizzata alla certezza del diritto e al principio ne bis in idem: se un punto fondamentale e comune è già stato deciso con sentenza passata in giudicato, il giudice successivo non deve riesaminarlo.
- L'accertamento parziale ex art. 41-bis DPR 600/73 è legittimo se si basa su fonti di conoscenza esterne all'Amministrazione (ad es. PVC della Guardia di Finanza) e può essere utilizzato senza ulteriori approfondimenti istruttori, salvo che il contribuente non riesca a fornire prove contrarie.
- Quando l'Amministrazione fornisce elementi indicanti la fittizietà delle fatture, l'onere probatorio si sposta sul contribuente che deve dimostrare l'effettiva esecuzione delle prestazioni contestate.
- La sottoscrizione dell'atto impositivo è valida se effettuata da un impiegato direttivo delegato; la mancanza della firma del capo ufficio non invalida automaticamente l'atto se esiste delega.
- L'eccezione di giudicato esterno è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, anche se il giudicato si è formato successivamente: il giudice è tenuto a considerarlo nella formazione del suo decisione.
- In presenza di verifiche su più annualità occorre distinguere tra elementi episodici (specifici di un anno) e elementi di carattere permanente: solo questi ultimi possono essere vincolati dal giudicato esterno.
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