Sentenza del 06/12/2023 n. 3615 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la revoca delle agevolazioni 'prima casa' concesse per l'acquisto del 18/06/2018. L'Ufficio contestava la legittimità delle agevolazioni sostenendo che la contribuente era già proprietaria, nello stesso Comune, di un altro immobile acquistato nel 2007 e quindi non poteva beneficiare della 'prima casa'. La contribuente ha contestato sostenendo che l'immobile preposseduto è un monolocale di circa 30 mq, abitato dal figlio maggiorenne e del tutto inidoneo a soddisfare le esigenze abitative proprie e del nucleo familiare, per cui la sua pre-possidenza non ostacola la fruizione delle agevolazioni sul nuovo acquisto.
La decisione
La Corte ha rigettato l'appello dell'Agenzia delle Entrate e ha confermato la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso della contribuente. Il giudice ha ritenuto che la mera titolarità di un altro immobile nello stesso Comune non esclude automaticamente il diritto alle agevolazioni 'prima casa' se quell'immobile non è concretamente idoneo a soddisfare le esigenze abitative. Nel caso concreto il monolocale di circa 30 mq è stato ritenuto inidoneo a fungere da abitazione per il nucleo familiare, per cui l'agevolazione è stata confermata. Spese di lite compensate.
Norme richiamate
DPR 26 aprile 1986 n. 131, art. 1, parte prima, nota II-bis
presupposto dell'ottenimento dell'agevolazione 'prima casa' la non titolarità dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l'immobile da acquistare
La norma vieta la fruizione dell'agevolazione se esiste una pre-possidenza di altro immobile idoneo ad abitazione nel medesimo comune; tuttavia la giurisprudenza interpreta 'possidenza' come riferita all'idoneità concreta dell'immobile a soddisfare esigenze abitative
Ordinanza Corte Costituzionale n. 203 del 22.06.2011
la possidenza di una casa di abitazione costituisce ostacolo alla fruizione delle agevolazioni fiscali per il successivo acquisto ... soltanto se la prima delle due case sia già idonea a soddisfare le esigenze abitative dell'interessato
Conferma l'orientamento secondo cui l'ostatività dell'altro immobile dipende dalla sua idoneità a svolgere funzione abitativa per l'acquirente
Cassazione (giurisprudenza richiamata, es. Cass. n. 19989/2018 e Cass. n. 5051/2021)
precedenti che riconoscono la rilevanza del requisito di 'idoneità' dell'immobile preposseduto
La Corte di legittimità ha stabilito che la mera proprietà non è sufficiente a escludere l'agevolazione se l'immobile è in concreto inidoneo a soddisfare le esigenze abitative
Massime di principio
- La titolarità di un altro immobile nello stesso Comune non esclude automaticamente il beneficio 'prima casa': va valutata l'idoneità concreta dell'immobile a soddisfare le esigenze abitative.
- Immobili di modeste dimensioni o con caratteristiche strutturali tali da non poter assolvere alla funzione abitativa del nucleo (es. monolocale ~30 mq per famiglia numerosa) possono essere considerati inidonei e non ostare all'agevolazione.
- È onere del contribuente dedurre e dimostrare l'inidoneità dell'immobile preposseduto (elementi fattuali come superficie, destinazione d'uso, occupazione da parte di terzi, ecc.).
- L'Amministrazione finanziaria può contestare la fruizione del beneficio ma, in presenza di documentazione e circostanze probatorie sull'inidoneità, il giudice può confermare l'agevolazione.
- In presenza di giurisprudenza non univoca di merito, il giudice può compensare le spese di lite; tuttavia ogni caso richiede valutazione concreta delle caratteristiche dell'immobile preposseduto.
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