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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27379/2021 del 08/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

I ricorrenti avevano impugnato la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato il rigetto della domanda volta a ottenere, da un lato, la conversione dei contratti a tempo determinato stipulati con l'amministrazione scolastica in rapporti a tempo indeterminato e, dall'altro, il risarcimento del danno per l'illegittima reiterazione dei contratti. La Corte territoriale aveva ritenuto decisivo che i lavoratori, pur avendo prestato servizio per oltre un triennio come insegnanti o collaboratori scolastici, fossero poi stati stabilizzati tramite procedure selettive/concorsuali o ai sensi della L. 107/2015, e che tale stabilizzazione avesse già sanzionato l'abuso e neutralizzato le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione, in mancanza di specifiche allegazioni su danni ulteriori. Nel ricorso per cassazione i ricorrenti hanno dedotto: 1) violazione delle norme sul diritto al risarcimento del danno in caso di abusiva reiterazione di contratti a termine nel comparto scuola, con richiamo ai principi di Cass. S.U. n. 5072/2016 e ai principi di equivalenza ed effettività; 2) questione pregiudiziale europea sulla compatibilità con la direttiva 1999/70/CE dell'esclusione della tutela risarcitoria/indennitaria quando vi sia stata immissione in ruolo per scorrimento di graduatoria; 3) questione di legittimità costituzionale dell'esclusione della misura risarcitoria/indennitaria per violazione degli artt. 3 e 117 Cost., in relazione alla clausola 5 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE e all'art. 6 CEDU.

La decisione

La Corte ha dichiarato estinto il processo limitatamente alla posizione della ricorrente che aveva rinunciato al ricorso, con compensazione delle spese. Per gli altri ricorrenti ha dichiarato il ricorso inammissibile ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c., rilevando che la Corte d'appello aveva deciso in modo conforme alla giurisprudenza di legittimità e che i motivi non offrivano elementi per mutare orientamento né per rimettere le questioni alla Corte costituzionale o alla Corte di giustizia. Ha inoltre compensato le spese del giudizio tra le altre parti e ha dato atto, per i ricorrenti diversi dalla rinunciante, dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    norma invocata per denunciare violazione di legge

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    il ricorso è inammissibile quando la decisione impugnata è conforme alla giurisprudenza della Corte e non emergono elementi per mutarne l'orientamento

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato insieme all'art. 118 disp. att. c.p.c. per il rinvio alla motivazione della giurisprudenza conforme

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato insieme all'art. 132 c.p.c. per il rinvio alla motivazione della giurisprudenza conforme

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    prevede l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato; la Corte ne afferma l'applicabilità ai ricorrenti non rinuncianti

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002

    parametro per il calcolo dell'ulteriore importo dovuto

  • art. 1, comma 17, L. 228/2012

    ha introdotto la previsione di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

  • art. 3 Cost.

    invocato come parametro di legittimità costituzionale

  • art. 117, primo comma, Cost.

    invocato in relazione alla clausola 5 dell'accordo quadro e all'art. 6 CEDU

  • L. n. 124/1999, art. 4, comma 1

    richiamata dai ricorrenti quale disciplina dei contratti a termine nel settore scolastico

  • L. n. 107/2015, art. 1

    richiamata come base della stabilizzazione del personale scolastico

  • Direttiva 1999/70/CE

    richiamata per la tutela contro l'abusiva reiterazione dei contratti a termine

  • Clausola 5 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE

    invocata quale parametro europeo per censurare l'esclusione della misura risarcitoria/indennitaria

  • art. 6, paragrafo 1, CEDU

    richiamato nel terzo motivo come parametro convenzionale

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, il motivo è inammissibile ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c. quando la sentenza impugnata si è uniformata a un orientamento consolidato della Corte di cassazione e il ricorso non offre argomenti idonei a sollecitare un mutamento di giurisprudenza.
  • La stabilizzazione del personale scolastico tramite immissione in ruolo, ove ritenuta idonea a sanare l'abuso derivante dalla reiterazione dei contratti a termine secondo la giurisprudenza di legittimità richiamata, esclude in linea generale il diritto a un ulteriore ristoro, salvo specifiche allegazioni e prova di danni diversi e ulteriori.
  • La deduzione di questioni pregiudiziali europee o di legittimità costituzionale non è sufficiente a superare l'inammissibilità del ricorso quando la questione risulta già risolta in modo conforme dalla giurisprudenza di legittimità e non emergono profili nuovi o decisivi.
  • La rinuncia al ricorso, ritualmente proposta e notificata alla controparte, determina l'estinzione del processo limitatamente alla parte rinunciante e comporta la regolazione delle spese secondo la valutazione della Corte.
  • La previsione dell'ulteriore contributo unificato ha natura lato sensu sanzionatoria ed eccezionale e, pertanto, si applica secondo interpretazione stretta; la sua operatività viene meno in caso di estinzione del processo per rinuncia della parte interessata.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineRicorso per cassazioneSpese di lite
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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