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Cassazione Penale, Ordinanza n. 03700/2026 del 29/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputata ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha definito il giudizio con concordato sui motivi di appello ex art. 599-bis c.p.p., condannandola alla pena di 1 anno, 1 mese e 10 giorni di reclusione per detenzione illecita di hashish finalizzata alla cessione, aggravata ai sensi dell'art. 80, comma 1, lett. g, d.P.R. 309/1990. Con un unico motivo ha dedotto vizio di motivazione, lamentando un errore nell'interpretazione dell'oggetto del motivo di gravame concordemente accolto e un errore nel calcolo della pena concordata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che, quando la sentenza di appello è resa all'esito del concordato sui motivi ex art. 599-bis c.p.p., non è consentito proporre in sede di legittimità censure che investano la qualificazione giuridica del fatto o altri punti oggetto dell'accordo, perché l'accordo comporta rinuncia a dedurre ulteriori doglianze, anche rilevabili d'ufficio. È stata richiamata l'unica eccezione della pena illegale, non ravvisata nel caso concreto. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 1-bis, d.P.R. 309/1990

    disposizione incriminatrice posta a fondamento della condanna per detenzione illecita di sostanza stupefacente ai fini della cessione.

  • art. 80, comma 1, lett. g, d.P.R. 309/1990

    disposizione aggravatrice richiamata nella sentenza di condanna.

  • art. 599-bis c.p.p.

    il concordato sui motivi di appello preclude la successiva deduzione in cassazione di doglianze relative ai punti concordati, inclusa la qualificazione giuridica del fatto, salvo il caso di pena illegale.

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, ove non vi sia assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000

    richiamata per escludere l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità ai fini della sanzione pecuniaria.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione contro una sentenza emessa all'esito del concordato sui motivi di appello ex art. 599-bis c.p.p. sono inammissibili le censure che incidono sui punti oggetto dell'accordo, poiché l'accordo implica rinuncia a far valere successive doglianze su tali punti.
  • La preclusione derivante dal concordato riguarda anche questioni rilevabili d'ufficio, con la sola eccezione della denuncia di una pena illegale.
  • Se il ricorso è dichiarato inammissibile e non risulta l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la Corte deve applicare l'art. 616 c.p.p. con condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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