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Sentenza

Sentenza n. 896/2026 - Torino, Sezione 2

per l'annullamento - della determinazione dirigenziale n. 608/2023 del Comune di Rivoli, recante ad oggetto: “OPERE PUBBLICHE DI URBANIZZAZIONE A SCOMPUTO DI ONERI CONCESSORI NELL'AREA NORMATIVA 9RT1 DI P.R.G.C. DENOMINATA AREA STAZIONE (CORSO FRANCIA, CORSO SUSA, VIA LEUMANN). APPROVAZIONE CERTIFICATO DI COLLAUDO. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 1.485.428,93. APPLICAZIONE PENALITA' ED ESCUSSIONE PARZIALE DELLE POLIZZE FIDEJUSSORIE COSTITUITE A GARANZIA DELLE OPERE PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 466.571,07 ACCERTAMENTO D'ENTRATA EURO 466.571,07”; - della nota del Comune di Rivoli del 14 giugno 2023 (prot. 2023/52715), non notificata e pervenuta ai ricorrenti in allegato alla comunicazione UnipolSai Assicurazioni del 6 settembre 2023, con la quale è stata chiesta l'escussione parziale delle garanzie fideiussorie presentate in data 21 dicembre 2009 ai sensi dell'art. 14 della convenzione edilizia del 12 marzo 2010 rep. n. 62681/27145, e nello specifico della polizza fideiussoria n. 51593312 (La Primula S.C.P.A.) e n 51593314 (Tre Torri S.C.P.A.), rilasciate da UnipolSai Assicurazioni, fino alla concorrenza rispettivamente della somma di euro 57.056,98 (La Primula S.C.P.A.) e di euro 49.073,95 (Tre Torri S.C.P.A.);

Giustizia amministrativa202300907

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Determinazione dirigenziale che ha approvato il collaudo delle opere di urbanizzazione a scomputo, applicato una penale per ritardo e richiesto il pagamento del ribasso d'asta, con conseguente escussione parziale delle polizze fideiussorie

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la determinazione dirigenziale e la nota comunale di richiesta di escussione parziale delle garanzie fideiussorie, contestando la pretesa complessiva di euro 466.571,07. Hanno dedotto la violazione dell'art. 16 del d.P.R. n. 380/2001, la violazione dei principi sull'interpretazione dei contratti, la violazione dell'art. 102 del d.lgs. n. 50/2016 e l'eccesso di potere per sviamento. Secondo i ricorrenti, il Comune non avrebbe potuto imputare loro il ribasso del 20% ottenuto dall'impresa esecutrice dei lavori a scomputo, poiché l'obbligo sarebbe stato adempiuto mediante la realizzazione e il trasferimento delle opere, né applicare una penale non prevista dalla convenzione urbanistica. La controversia riguardava, da un lato, euro 385.281,65 corrispondenti al ribasso d'asta e, dall'altro, euro 93.776,00 richiesti a titolo di penale per il ritardo nell'ultimazione delle opere.

La decisione

Il TAR ha distinto le due componenti della pretesa comunale. Quanto alla penale per il ritardo, ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, ritenendo che la pretesa fosse fondata sulla clausola del capitolato speciale d'appalto relativa all'esecuzione dei lavori affidati all'impresa esecutrice e riguardasse quindi la fase esecutiva del contratto d'appalto, materia devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario. La relativa domanda può essere riassunta davanti al giudice ordinario ai sensi dell'art. 11 c.p.a. Quanto al ribasso d'asta, il TAR ha respinto la domanda nel merito. Ha richiamato la precedente sentenza resa sulla medesima questione nei confronti di una società coobbligata, ritenendo decisivo il contenuto della convenzione urbanistica. L'art. 11 della convenzione richiamava le procedure stabilite dalla deliberazione comunale, la quale prevedeva espressamente che l'importo derivante dall'eventuale ribasso d'asta fosse versato all'amministrazione comunale. La pretesa di euro 385.281,65 trovava dunque fondamento nelle pattuizioni convenzionali accettate dai proponenti. L'art. 16 del d.P.R. n. 380/2001 non impediva ai privati di assumere, mediante convenzione urbanistica, obblighi ulteriori o più onerosi rispetto a quelli astrattamente previsti dalla legge, in assenza di contrasto con norme imperative. Il ricorso è stato pertanto respinto in parte e dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione in parte, con condanna dei ricorrenti alle spese di giudizio, liquidate in euro 3.000,00 a favore del Comune di Rivoli, oltre accessori se dovuti.

Norme richiamate

  • art. 16 d.P.R. n. 380/2001

    La disciplina dello scomputo degli oneri di urbanizzazione non impedisce che la convenzione urbanistica preveda obblighi ulteriori o più onerosi per il privato, purché non contrari a norme imperative.

  • art. 102 d.lgs. n. 50/2016

    Norma richiamata dai ricorrenti, ma non posta a fondamento dell'accoglimento di alcuna censura.

  • art. 133, comma 1, lett. a), n. 2, c.p.a.

    La giurisdizione esclusiva amministrativa sugli accordi sostitutivi e sulle convenzioni urbanistiche non si estende alla controversia relativa alla penale fondata sul contratto d'appalto e concernente la sua fase esecutiva.

  • art. 11 c.p.a.

    La parte dichiarata priva di giurisdizione amministrativa può essere riassunta davanti al giudice ordinario nei termini previsti dalla norma.

  • art. 145, comma 3, capitolato speciale d'appalto

    La clausola richiamata quale fonte della penale per il ritardo nell'ultimazione dei lavori, la cui applicazione appartiene alla controversia sul contratto d'appalto.

Massime di principio

  • La controversia sulla penale per il ritardo nell'esecuzione di lavori di urbanizzazione a scomputo, quando la pretesa sia fondata sulla clausola del capitolato speciale del contratto d'appalto stipulato con l'impresa esecutrice, riguarda la fase esecutiva del contratto e appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, anche se l'appalto si inserisce nell'attuazione di una convenzione urbanistica.
  • La giurisdizione esclusiva amministrativa sulle convenzioni urbanistiche e sugli accordi sostitutivi non comprende ogni controversia connessa all'intervento urbanistico, dovendosi distinguere le liti sull'esecuzione della convenzione da quelle relative all'esecuzione del distinto contratto d'appalto per la realizzazione delle opere.
  • Per stabilire la sorte del ribasso d'asta nell'esecuzione diretta di opere di urbanizzazione a scomputo occorre anzitutto fare riferimento alle pattuizioni della convenzione urbanistica. Se la convenzione, anche mediante rinvio a un atto comunale richiamato, prevede che il ribasso debba essere versato all'amministrazione, tale obbligo è validamente esigibile nei confronti dei soggetti proponenti.
  • Il privato può assumere in una convenzione urbanistica obblighi ulteriori o più onerosi rispetto a quelli derivanti astrattamente dalla disciplina legale dello scomputo degli oneri di urbanizzazione, trattandosi di una scelta negoziale valida salvo contrasto con norme imperative.

Come è indicizzato

MateriePiani attuativi e lottizzazioniEsecuzione del contratto pubblicoGiurisdizione e riparto
RamiUrbanistica e governo del territorioContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizionePrincipio di legalità e tipicitàPonderazione degli interessi e interesse pubblico

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