Cassazione Penale, Sentenza n. 41413/2024 del 12/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato l'istanza di revoca o, in subordine, di sospensione dell'ordine di demolizione di un fabbricato realizzato senza titoli abilitativi in Napoli (via Brigata Bologna). Il ricorrente contestava la classificazione di rischio idrogeologico sull'area di sedime dopo la riperimetrazione (sostenendo che l'area dell'immobile non ricadrebbe più nella zona a rischio elevato, a differenza della strada privata di accesso di terzi), evidenziava arretramento del fabbricato di circa 65 cm dal confine e differenza di quota di circa 3 m, e deduceva la possibilità di rendere conformi le opere intervenendo solo sulla volumetria eccedente (riferendosi all'art. 39 L. 23/12/1994 n. 724, all'art. 36 DPR 380/2001, alla circolare MIT n. 2699/2005 e a giurisprudenza amministrativa che ammetterebbe demolizioni parziali).
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di interesse, rilevando che l'ordine di demolizione risultava già completamente eseguito (e ciò rende priva di efficacia pratica la domanda di revoca o sospensione). La Corte ha richiamato la giurisprudenza consolidata secondo cui l'impugnazione in fase esecutiva è ammissibile solo se esiste un interesse concreto collegato agli effetti primari e diretti dell'atto impugnato e idoneo ad eliminarne un pregiudizio pratico. Il ricorrente non ha indicato un pregiudizio concreto suscettibile di essere rimosso con la riforma. Per tale motivo il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato alle spese processuali e al pagamento di una sanzione pecuniaria di euro 3.000.
Norme richiamate
legge 23 dicembre 1994, n. 724, art. 39
Norma sul condono edilizio: il condono è precluso per opere insistenti su aree vincolate per rischio idrogeologico; il tribunale ha dato rilievo al parere negativo alla domanda di condono per il vincolo idrogeologico.
D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 36
Disposizioni sull'iter e la conformità delle opere edilizie; la Corte di cassazione ha osservato che nel precedente annullamento si era già censurato un errato riferimento all'art. 36 e alla cd. doppia conformità, e che la possibilità di rimediare ad eccessi volumetrici mediante interventi parziali non era decisiva nel caso concreto.
disp. att. cod. proc. pen., art. 173, comma 1
Norma processuale citata quale base di impugnazione per cassazione: il ricorso è stato esaminato ai sensi delle norme procedurali vigenti.
codice di procedura penale, art. 568, comma 4
Stabilisce il requisito dell'interesse concreto all'impugnazione in materia esecutiva; la Corte ha rilevato l'assenza di tale interesse essendo l'ordine già eseguito.
circolare Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 2699 del 7 dicembre 2005
Richiamata dal ricorrente per sostenere la possibilità di demolizioni parziali per conformare volumetrie eccedenti; la Corte non ha ritenuto che tale richiamo mutasse la valutazione sull'inammissibilità per sopravvenuta esecuzione.
Massime di principio
- Se l'ordine di demolizione è già stato eseguito completamente, il ricorso in sede esecutiva volto a ottenere la revoca o la sospensione è generalmente inammissibile per difetto di interesse: non esiste un pregiudizio concreto eliminabile dall'annullamento.
- L'interesse ad impugnare, ai fini dell'ammissibilità, deve essere concreto e collegato agli effetti primari e diretti dell'atto impugnato: la mera censura formale o la richiesta di 'correttezza giuridica' non è sufficiente.
- Il vincolo idrogeologico e la relativa classificazione di rischio possono precludere la condonabilità di opere anche se parti contigue hanno classi diverse: nelle aree con porzioni a rischio diverso prevale la classe di rischio più elevata quando ricadono su parti dell'opera, con conseguenze restrittive sulla possibilità di mantenimento.
- L'eccezione che l'eccesso volumetrico possa essere sanato mediante demolizione parziale deve essere valutata alla luce della normativa di condono specifica e della concreta fattibilità tecnica e giuridica; non sempre le interpretazioni amministrative che ammettono parziali interventi incidono sull'esito del giudizio penale o esecutivo.
- In casi simili, se la demolizione è già avvenuta ma si ritiene esistano profili di illegittimità o di responsabilità risarcitoria, il rimedio praticabile non è l'impugnazione dell'atto esecutivo ormai eseguito, ma altre azioni (es. domanda di risarcimento danni o rimedi amministrativi) previa verifica dell'interesse concreto.
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