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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05215/2023 del 20/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (straniero)

La controversia

Un cittadino tunisino, già trattenuto presso un Centro di permanenza per i rimpatri in esecuzione di un decreto questorile e destinatario di precedenti proroghe, impugnava per cassazione il decreto del giudice di pace che aveva disposto una terza proroga di 30 giorni del trattenimento. La proroga era stata richiesta dalla questura sul presupposto della permanenza delle condizioni di cui all'art. 14, comma 1, d.lgs. 286/1998, affermando che il rimpatrio era programmato mediante volo charter più volte prenotato e non effettuato perché il trattenuto si sarebbe rifiutato di sottoporsi al tampone. Il ricorrente deduceva: 1) nullità del provvedimento per motivazione apparente o inesistente, poiché il giudice di pace si era limitato a recepire le ragioni dell'autorità di polizia senza dare conto della verifica giudiziale dei presupposti; 2) violazione dell'art. 14, comma 5, d.lgs. 286/1998 per mancata prova di un accordo di riammissione con la Tunisia, ritenuto necessario per l'ulteriore estensione del trattenimento; 3) violazione della disciplina interna e della direttiva rimpatri per assenza di elementi concreti idonei a ritenere probabile l'identificazione dello straniero e per l'irrilevanza della mancata collaborazione dello stesso ai fini della proroga.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondati, esaminati congiuntamente, tutti i motivi. Ha affermato che il decreto di proroga del trattenimento in CPR deve contenere una verifica effettiva e motivata dei presupposti legali, anche quando motivato per relationem, poiché la misura incide su un diritto inviolabile e richiede il rispetto dell'art. 13 Cost. Nel caso concreto il decreto del giudice di pace non aveva affrontato le contestazioni difensive, si era limitato a recepire le note della questura e il verbale di udienza, senza spiegare in base a quali elementi concreti fosse probabile l'identificazione o perché il rifiuto di sottoporsi al tampone fosse giuridicamente rilevante ai fini della proroga. La Corte ha quindi accolto il ricorso, ha cassato il provvedimento impugnato e, rilevato che il termine per provvedere sulla proroga era ormai scaduto, ha deciso nel merito annullando la proroga del trattenimento presso il CPR "Brunelleschi". Ha inoltre condannato l'amministrazione alla rifusione delle spese dei due gradi, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 14, comma 5, d.lgs. 286/1998

    La proroga del trattenimento nello CPR richiede la verifica di presupposti concreti e una motivazione effettiva sulla sussistenza delle condizioni di legge; per le proroghe successive la disciplina è più rigorosa e impone l'accertamento della probabilità di identificazione dello straniero o della necessità di mantenere il trattenimento per organizzare il rimpatrio.

  • art. 14, comma 1, d.lgs. 286/1998

    È richiamato dalla questura come base della permanenza delle condizioni che giustificherebbero il trattenimento, ma la Corte rileva che il provvedimento impugnato non ne dimostra in concreto la sussistenza.

  • art. 13 Cost.

    La limitazione della libertà personale mediante trattenimento in CPR è soggetta a riserva assoluta di legge e richiede una verifica giudiziale rigorosa dei presupposti e una motivazione non meramente apparente.

  • art. 111 Cost.

    La motivazione del provvedimento giudiziale deve essere effettiva e controllabile; non è sufficiente un richiamo generico o integrale agli atti dell'autorità di polizia.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro di deduzione della violazione di legge prospettata nei motivi relativi all'art. 14 d.lgs. 286/1998 e alla direttiva rimpatri.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    È il parametro di deduzione della nullità del provvedimento per motivazione apparente o inesistente.

  • art. 15 direttiva 2008/115/CE

    La disciplina europea del rimpatrio è richiamata per sostenere la necessità di presupposti concreti e del rispetto dei limiti alla proroga del trattenimento.

  • L. 161/2014

    La modifica dell'art. 14, comma 5, d.lgs. 286/1998 operata dalla legge è letta come introduzione di una disciplina più rigorosa per seconde e ulteriori proroghe del trattenimento.

  • art. 14, comma 5, d.lgs. 286/1998

    L'accordo di riammissione non viene affermato come requisito generale dalla Corte nel dispositivo, ma il ricorrente lo invoca per contestare la legittimità della terza proroga; la decisione si fonda soprattutto sulla carenza di motivazione e di verifica dei presupposti concreti.

Massime di principio

  • Il decreto che dispone o proroga il trattenimento di uno straniero in un centro per il rimpatrio deve contenere una motivazione effettiva, specifica e controllabile, idonea a dimostrare la verifica giudiziale dei presupposti di legge.
  • La motivazione per relationem è ammissibile solo se il giudice esplicita, anche sinteticamente, di avere condiviso gli elementi di fatto e le valutazioni poste a base della richiesta dell'autorità procedente; non è sufficiente un rinvio integrale e acritico agli atti di polizia.
  • Per le seconde e ulteriori proroghe del trattenimento la disciplina è più rigorosa e richiede l'accertamento di elementi concreti che rendano probabile l'identificazione dello straniero o giustifichino la necessità di mantenere la misura per organizzare il rimpatrio.
  • Quando il giudice non risponde alle specifiche obiezioni difensive e non spiega la rilevanza giuridica dei fatti allegati dall'amministrazione, il provvedimento è viziato per motivazione apparente o per mancata verifica dei presupposti legali.
  • Se il termine per provvedere sulla proroga è già scaduto, la cassazione del decreto può essere seguita da decisione nel merito con annullamento della proroga illegittimamente disposta.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGiurisdizione internazionale
RamiProcesso civileInternazionale privato
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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