Cassazione Penale, Ordinanza n. 12832/2025 del 02/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende. La condanna di merito per il delitto contestato resta quindi ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva confermato la sua condanna per il delitto di cui all'art. 474 c.p. Il primo motivo deduceva erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione sulla responsabilità penale, ma la Corte di cassazione lo ha ritenuto non deducibile perché sostanzialmente ripetitivo di censure già esaminate e disattese in appello, senza una specifica critica alle argomentazioni della sentenza impugnata. Il secondo motivo lamentava l'omessa motivazione sulla richiesta di assoluzione per particolare tenuità del fatto, ma è stato giudicato generico e indeterminato, poiché non esponeva gli elementi concreti a sostegno della censura e non rispettava i requisiti di specificità dell'impugnazione.
Norme richiamate
Norma incriminatrice del delitto per cui era stata confermata la condanna in appello; la decisione non affronta il merito della sua applicazione, ma presuppone la validità della conferma di responsabilità.
art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.
Il motivo di ricorso deve essere specifico e indicare gli elementi posti a fondamento della censura; la mancanza di specificità rende il motivo generico e inammissibile.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In cassazione non sono deducibili censure meramente riproduttive di doglianze già formulate in appello, se non accompagnate da una puntuale critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata.
- Il motivo di ricorso deve essere specifico e autosufficiente: deve indicare con precisione gli elementi di fatto e di diritto che sorreggono la censura, altrimenti è generico e inammissibile.
- La richiesta di riconoscimento della particolare tenuità del fatto non può essere censurata in modo astratto; occorre spiegare quali elementi concreti avrebbero imposto una diversa valutazione.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma stabilita a favore della Cassa delle ammende.
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