Cassazione Civile, Ordinanza n. 23756/2023 del 03/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso, con adesione della controparte, e ha dichiarato l’estinzione del processo di cassazione ai sensi dell’art. 391, comma 1, c.p.c. Non è stato adottato alcun provvedimento sulle spese. La Corte ha inoltre escluso l’applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002 in conseguenza dell’estinzione per rinuncia.
Esito
Favorevole al resistente (impresa)
La controversia
La controversia traeva origine da un’azione revocatoria fallimentare/concorsuale promossa dalla società poi in amministrazione straordinaria per far dichiarare inefficaci, ex art. 67 l.fall., i pagamenti complessivamente pari a euro 1.071.452,34 eseguiti nel semestre anteriore alla dichiarazione di insolvenza mediante incasso di crediti oggetto di anticipazioni bancarie. La Corte d’appello aveva accolto l’appello della società e riformato la decisione di primo grado, dichiarando inefficaci i pagamenti ricevuti dalla banca. La banca ha quindi proposto ricorso per cassazione per quattro motivi avverso tale sentenza; tuttavia, prima della decisione, ha depositato atto di rinuncia al ricorso, cui la controparte ha aderito.
Norme richiamate
"dichiarate inefficaci, ex art. 67 l.fall, i pagamenti"
richiamato come fondamento della domanda di inefficacia dei pagamenti eseguiti nel semestre anteriore alla dichiarazione di insolvenza.
"Consegue l'estinzione del processo di cassazione per rinuncia al ricorso"
la rinuncia al ricorso, con adesione della controparte, determina l'estinzione del giudizio di cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
"La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l’applicabilità dell’art. 13, comma 1 quater"
in caso di estinzione del giudizio per rinuncia non è dovuto l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto per l’impugnazione non vittoriosa.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, quando sia validamente formulata e seguita dall’adesione della controparte, determina l’estinzione del processo ai sensi dell’art. 391, comma 1, c.p.c.
- L’estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia esclude la pronuncia sulle spese, ove la Corte non ravvisi ragioni per provvedervi diversamente.
- L’estinzione del processo per rinuncia al ricorso non integra il presupposto per l’applicazione dell’ulteriore importo dovuto ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Come è indicizzato
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