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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23756/2023 del 03/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso, con adesione della controparte, e ha dichiarato l’estinzione del processo di cassazione ai sensi dell’art. 391, comma 1, c.p.c. Non è stato adottato alcun provvedimento sulle spese. La Corte ha inoltre escluso l’applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002 in conseguenza dell’estinzione per rinuncia.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (impresa)

La controversia

La controversia traeva origine da un’azione revocatoria fallimentare/concorsuale promossa dalla società poi in amministrazione straordinaria per far dichiarare inefficaci, ex art. 67 l.fall., i pagamenti complessivamente pari a euro 1.071.452,34 eseguiti nel semestre anteriore alla dichiarazione di insolvenza mediante incasso di crediti oggetto di anticipazioni bancarie. La Corte d’appello aveva accolto l’appello della società e riformato la decisione di primo grado, dichiarando inefficaci i pagamenti ricevuti dalla banca. La banca ha quindi proposto ricorso per cassazione per quattro motivi avverso tale sentenza; tuttavia, prima della decisione, ha depositato atto di rinuncia al ricorso, cui la controparte ha aderito.

Norme richiamate

  • art. 67 l.fall.

    "dichiarate inefficaci, ex art. 67 l.fall, i pagamenti"

    richiamato come fondamento della domanda di inefficacia dei pagamenti eseguiti nel semestre anteriore alla dichiarazione di insolvenza.

  • art. 391, comma 1, c.p.c.

    "Consegue l'estinzione del processo di cassazione per rinuncia al ricorso"

    la rinuncia al ricorso, con adesione della controparte, determina l'estinzione del giudizio di cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    "La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l’applicabilità dell’art. 13, comma 1 quater"

    in caso di estinzione del giudizio per rinuncia non è dovuto l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto per l’impugnazione non vittoriosa.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, quando sia validamente formulata e seguita dall’adesione della controparte, determina l’estinzione del processo ai sensi dell’art. 391, comma 1, c.p.c.
  • L’estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia esclude la pronuncia sulle spese, ove la Corte non ravvisi ragioni per provvedervi diversamente.
  • L’estinzione del processo per rinuncia al ricorso non integra il presupposto per l’applicazione dell’ulteriore importo dovuto ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Come è indicizzato

MaterieAzione revocatoriaImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiRinvio pregiudiziale

Testo integrale

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