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Cassazione Penale, Ordinanza n. 00693/2025 del 08/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Nel giudizio di appello era stata accolta, ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., una richiesta di applicazione della pena concordata con il Procuratore Generale, dopo che l'imputato aveva rinunciato a tutti i motivi di appello salvo quelli relativi al trattamento sanzionatorio. La sentenza di secondo grado ha quindi inflitto la pena concordata per i reati di tentato furto aggravato, in concorso, e ricettazione. Con il ricorso per cassazione l'imputato ha dedotto un solo motivo, lamentando vizio di motivazione per omesso riscontro dell'esistenza di eventuali cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p., sostenendo in sostanza che il giudice di appello avrebbe dovuto verificare anche il possibile proscioglimento immediato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha affermato che, dopo la reintroduzione del c.d. patteggiamento in appello, il giudice di secondo grado che accolga la richiesta ex art. 599-bis c.p.p. non è tenuto a motivare sul mancato proscioglimento per una delle cause di cui all'art. 129 c.p.p., poiché, in presenza di rinuncia ai motivi di appello, la cognizione del giudice resta limitata ai soli motivi non rinunciati. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel patteggiamento in appello ex art. 599-bis c.p.p., il giudice di secondo grado non ha un dovere autonomo di motivare sul mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p. quando l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, perché il sindacato del giudice resta circoscritto ai capi devoluti.
  • La rinuncia ai motivi di appello restringe l'effetto devolutivo dell'impugnazione e delimita la cognizione del giudice ai soli profili residui, impedendo di trasformare il ricorso per cassazione in una richiesta generale di verifica delle cause di non punibilità.
  • L'asserita omissione di motivazione sul proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non integra vizio censurabile quando la decisione impugnata sia resa all'esito di un accordo sulla pena validamente instaurato in appello.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiti alternativi
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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