Cassazione Civile, Ordinanza n. 29528/2023 del 24/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (medici)
La controversia
Due medici, dopo la laurea in medicina e l’iscrizione a una scuola di specializzazione in radiodiagnostica, avevano chiesto il risarcimento del danno per non avere percepito alcuna remunerazione durante il periodo di specializzazione, lamentando la tardiva e parziale attuazione in Italia delle direttive comunitarie che imponevano una retribuzione adeguata per i medici specializzandi. Il Tribunale aveva rigettato la domanda per prescrizione; la Corte d’appello aveva invece escluso la prescrizione e accolto la domanda. La Presidenza del Consiglio ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo la violazione di norme del codice civile, del Trattato UE e della direttiva 82/76/CEE, sostenendo che il diritto alla remunerazione adeguata spetterebbe solo a chi si fosse iscritto a una scuola di specializzazione a partire dal 1982, mentre i ricorrenti si erano iscritti nell’anno accademico 1981-1982, quindi prima dell’entrata in vigore della direttiva; perciò, a suo dire, nessun risarcimento era dovuto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo della Presidenza del Consiglio, osservando che la questione interpretativa era già stata sottoposta alla Corte di giustizia dell’Unione europea e che, alla luce della sentenza C-590/20 del 3 marzo 2022, l’obbligo di remunerazione adeguata vale anche per le formazioni iniziate prima del 29 gennaio 1982, con effetto dal 1° gennaio 1983 e fino alla fine della scuola di specializzazione. La decisione d’appello, che aveva riconosciuto il risarcimento ma aveva escluso il periodo corrispondente all’anno accademico 1981-1982, è stata quindi ritenuta conforme ai principi di diritto applicabili. Le spese del giudizio di legittimità sono state integralmente compensate per l’obiettiva incertezza della questione, chiarita solo dall’intervento della Corte di giustizia.
Norme richiamate
richiamato come base del nuovo rinvio in trattazione camerale del ricorso
Direttiva 75/362/CEE
indicata come fonte comunitaria che disciplina la formazione medica specialistica
Direttiva 75/363/CEE
richiamata insieme alla direttiva 75/362/CEE quale disciplina europea della specializzazione medica
Direttiva 82/76/CEE
ritenuta applicabile anche alle formazioni iniziate prima del 29 gennaio 1982, per gli effetti futuri decorrenti dal 1° gennaio 1983
Trattato istitutivo dell’Unione Europea
invocato nel ricorso tra le fonti asseritamente violate
richiamato indirettamente tra le norme civili dedotte in violazione nel ricorso
L. 8 agosto 1991, n. 257
menzionata come intervento di tardiva e parziale attuazione delle direttive europee
Cass. civ., Sez. Un., ord. 29 ottobre 2020, n. 23901
ha rimesso alla Corte di giustizia la questione interpretativa decisiva
Cass. civ., Sez. Un., sent. 23 giugno 2022, n. 20278
ha recepito il principio della Corte di giustizia, affermando il diritto al risarcimento anche per iscritti in anni accademici anteriori al 1982-1983, limitatamente al periodo successivo al 1° gennaio 1983
Massime di principio
- Il diritto al risarcimento per tardiva attuazione della disciplina europea sulla remunerazione dei medici specializzandi spetta anche a chi si sia iscritto alla scuola prima del 29 gennaio 1982, poiché la direttiva produce effetti sui rapporti in corso per il periodo successivo alla scadenza del termine di trasposizione.
- Quando una scuola di specializzazione sia iniziata prima dell’entrata in vigore della direttiva 82/76/CEE, la remunerazione adeguata è dovuta solo per il periodo compreso tra il 1° gennaio 1983 e la conclusione del corso, non per il tempo anteriore.
- Se la decisione di merito si è conformata al principio di diritto successivamente chiarito dalla Corte di giustizia e recepito dalle Sezioni Unite, il ricorso fondato sulla tesi opposta è infondato.
- In presenza di obiettiva incertezza interpretativa risolta solo da un intervento della Corte di giustizia, è giustificata la compensazione integrale delle spese del giudizio di legittimità.
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