Cassazione Civile, Ordinanza n. 14452/2023 del 24/05/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
Un lavoratore, dipendente della società appaltatrice poi fallita, aveva chiesto che il committente dell'appalto fosse condannato in solido con la datrice di lavoro al pagamento di differenze retributive e tfr ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. n. 276/2003. La Corte d'appello di Firenze aveva respinto la domanda verso il committente ritenendo inapplicabile la disciplina della responsabilità solidale perché ANAS s.p.a. sarebbe un soggetto sostanzialmente pubblico, sottratto al d.lgs. n. 276/2003. Con l'unico motivo di ricorso il lavoratore ha denunciato falsa applicazione degli artt. 1, comma 2, d.lgs. n. 165/2001 e 9 d.l. n. 76/2003, sostenendo che la società committente non potesse essere equiparata a una pubblica amministrazione e che, dunque, dovesse rispondere in solido ex art. 29 d.lgs. n. 276/2003.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte d'appello di Firenze, in diversa composizione, affinché riesamini la domanda applicando il principio per cui la responsabilità solidale del committente ex art. 29 d.lgs. n. 276/2003 opera anche nei confronti dei soggetti privati, compresi quelli che, come ANAS s.p.a., siano committenti di appalti pubblici; è stato inoltre demandato al giudice di rinvio il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
prevede la responsabilità solidale del committente per i trattamenti retributivi e i contributi dovuti ai lavoratori dell'appaltatore; tale disciplina si applica ai soggetti privati, anche se committenti di appalti pubblici, e non è esclusa per il solo fatto che il committente operi in un contesto pubblicistico.
art. 1, comma 2, d.lgs. n. 165/2001
delimita le pubbliche amministrazioni cui non si applica la responsabilità solidale ex art. 29 d.lgs. n. 276/2003; la società ANAS s.p.a. non è annoverabile tra tali amministrazioni.
art. 9 d.l. n. 76/2003
richiamato dal ricorrente a sostegno della censura di falsa applicazione della disciplina pubblicistica e della qualificazione di ANAS s.p.a. come soggetto sostanzialmente pubblico.
Massime di principio
- La responsabilità solidale del committente prevista dall'art. 29 d.lgs. n. 276/2003 ha finalità di tutela dei lavoratori e consente loro di agire direttamente verso il committente per ottenere retribuzioni e contributi dovuti nell'ambito dell'appalto.
- L'esclusione della responsabilità solidale vale per le pubbliche amministrazioni in senso proprio; non si estende automaticamente ai soggetti privati solo perché sottoposti a regole di evidenza pubblica o inseriti in un contesto di appalto pubblico.
- La qualificazione del committente come ente aggiudicatore nel sistema dei contratti pubblici opera su un piano distinto rispetto alla responsabilità solidale verso i lavoratori dell'appaltatore.
- Quando il giudice di merito esclude la responsabilità solidale sulla base di una non corretta assimilazione del committente privato a una pubblica amministrazione, la sentenza va cassata con rinvio per nuovo esame della domanda alla luce del corretto principio di diritto.
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