Ordinanza n. 2415/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Toscana che aveva accolto il ricorso contro la revoca del decreto di approvazione a guardia particolare giurata
Esito
Favorevole al resistente (guardia particolare giurata)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le amministrazioni appellanti hanno chiesto la sospensione dell’efficacia della sentenza di primo grado, sostenendo implicitamente la legittimità della revoca del decreto di approvazione a guardia particolare giurata. La revoca era stata motivata essenzialmente mediante il richiamo alla vicenda penale nella quale la titolare del decreto era stata coinvolta. Il procedimento penale si era concluso con una sentenza di estinzione del reato a seguito del positivo esperimento della messa alla prova. La controversia cautelare riguardava quindi sia il fumus boni juris dell’appello, sotto il profilo della sufficienza della motivazione del provvedimento di revoca, sia il periculum in mora derivante dall’esecuzione della sentenza di annullamento.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’istanza cautelare. Quanto al fumus boni juris, ha ritenuto che la sentenza appellata fosse conforme alla più recente giurisprudenza della Sezione: pur essendo ampiamente discrezionali le valutazioni dell’Autorità di pubblica sicurezza sul requisito dell’ottima condotta previsto dall’art. 138 del r.d. n. 773/1931, la revoca del decreto di approvazione a guardia particolare giurata richiede un’attenta e adeguata motivazione, soprattutto in assenza di sentenze definitive di condanna. L’amministrazione deve valutare la condotta e la personalità complessiva dell’interessato, considerando l’incidenza della revoca sul diritto al lavoro. Nel caso esaminato, il provvedimento si fondava sostanzialmente sul mero richiamo alla vicenda penale, senza una motivazione adeguata sulla condotta complessiva e sulla personalità dell’interessata, nonostante l’estinzione del reato per messa alla prova. Quanto al periculum in mora, il Collegio ha rilevato che l’annullamento della revoca non preclude all’amministrazione la possibilità di riavviare o riprendere il procedimento di autotutela già intrapreso e di adottare, ove possibile, un nuovo provvedimento di revoca sorretto da una motivazione più congrua. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
Disciplina la domanda cautelare in appello; l’istanza di sospensione della sentenza di primo grado è stata respinta.
art. 138 r.d. 18 giugno 1931, n. 773
requisito di ottima condotta
Attribuisce rilievo al requisito dell’ottima condotta per l’approvazione quale guardia particolare giurata. Le valutazioni dell’Autorità di pubblica sicurezza sono ampiamente discrezionali, ma la revoca richiede una motivazione attenta e adeguata sulla condotta e sulla personalità complessiva dell’interessato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte appellata.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- La discrezionalità dell’Autorità di pubblica sicurezza nella valutazione del requisito dell’ottima condotta per l’approvazione e il mantenimento del titolo di guardia particolare giurata non esonera dall’obbligo di una motivazione specifica, attenta e adeguata in caso di revoca.
- La revoca del decreto di approvazione a guardia particolare giurata, incidendo sul diritto al lavoro, deve valutare la condotta e la personalità complessiva dell’interessato e non può fondarsi sul mero richiamo a una vicenda penale, soprattutto quando non vi siano sentenze definitive di condanna.
- La conclusione del procedimento penale con estinzione del reato per positivo esperimento della messa alla prova non rende automaticamente irrilevante la vicenda per l’autorità di pubblica sicurezza, ma impone una valutazione motivata e complessiva della condotta e della personalità dell’interessato.
- L’annullamento giurisdizionale del provvedimento finale di revoca non impedisce necessariamente all’amministrazione di riprendere il procedimento di autotutela già avviato e di adottare, ove ne ricorrano i presupposti, un nuovo provvedimento fondato su una motivazione più congrua.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 19 giu 2026Ordinanza n. 357/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 19 giu 2026Ordinanza n. 358/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 19 giu 2026Ordinanza n. 359/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 19 giu 2026Ordinanza n. 360/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 19 giu 2026Ordinanza n. 97/2026 - Trento, Sezione 1
- Ordinanza · 19 giu 2026Ordinanza n. 98/2026 - Trento, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →