Cassazione Civile, Ordinanza n. 27039/2026 del 16/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (vettore)
La controversia
La società vettore aveva ottenuto dal Tribunale di Roma il decreto ingiuntivo n. 5484/2016 per € 28.990,00, oltre interessi e spese, quale corrispettivo del trasporto di campioni biologici e cellule staminali da prelevare presso ospedali italiani e consegnare al laboratorio della committente nella Repubblica di San Marino, per l’immediato congelamento. La committente aveva proposto opposizione eccependo il difetto di giurisdizione del giudice italiano, perché aveva sede a San Marino, non disponeva in Italia di un rappresentante autorizzato a stare in giudizio e il luogo di consegna era presso la propria sede. Aveva inoltre contestato il debito, lamentato ritardi e l’illegittima sospensione del servizio, e chiesto la compensazione con un controcredito risarcitorio per i danni da inesatta esecuzione del trasporto. Il Tribunale aveva respinto integralmente l’opposizione e la Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 660/2023 depositata il 27 gennaio 2023, aveva confermato la decisione. In cassazione la committente ha formulato due motivi: con il primo ha denunciato la violazione dell’art. 3 della legge n. 218/1995 e dell’art. 7 del Regolamento (UE) n. 1215/2012, sostenendo che il rinvio alla Convenzione di Bruxelles contenuto nella legge n. 218/1995 fosse dinamico e che il luogo di esecuzione del servizio fosse San Marino, con conseguente difetto di giurisdizione italiana; con il secondo ha denunciato la violazione degli artt. 1460 e 2697 c.c., sostenendo di avere ritualmente sollevato l’eccezione di inadempimento, anche per ritardi e sospensione del servizio, e che il vettore dovesse provare l’esatto adempimento, a prescindere dalla proposizione di una domanda risarcitoria, di risoluzione o di compensazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i motivi e il ricorso. Sul primo motivo ha corretto la motivazione della Corte d’appello, confermandone il dispositivo: il rinvio dell’art. 3, comma 2, della legge n. 218/1995 alla Convenzione di Bruxelles è mobile e comprende la disciplina dei successivi regolamenti europei, applicabili anche ai convenuti non domiciliati nell’Unione nei casi contemplati. Per il trasporto, servizio unitario e indivisibile, l’art. 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento n. 1215/2012 individua come luoghi di esecuzione sia la partenza sia l’arrivo; poiché i campioni dovevano essere prelevati presso ospedali italiani e consegnati a San Marino, sussisteva la giurisdizione italiana in relazione al luogo di partenza in Italia. Sul secondo motivo, la Corte ha ritenuto che la decisione di merito non avesse invertito l’onere della prova: la Corte d’appello aveva riconosciuto che, a fronte di una puntuale eccezione di inesatto adempimento, il vettore avrebbe dovuto provare la corretta esecuzione, ma aveva valutato le risultanze processuali e le stesse deduzioni della committente, rilevando che i ritardi non avevano avuto conseguenze apprezzabili e che non era stata contestata la mancata esecuzione delle prestazioni fatturate. Ha inoltre chiarito che la violazione dell’art. 2697 c.c. ricorre quando l’onere probatorio è attribuito alla parte sbagliata, non quando il giudice ritiene provato il credito sulla base del materiale istruttorio. La ricorrente è stata condannata alle spese di cassazione, liquidate in € 200,00 per esborsi ed € 4.800,00 per compensi, oltre accessori e rimborso forfettario del 15%; è stato dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 3, comma 2, L. 31 maggio 1995, n. 218
La sopravvenuta normativa comunitaria ha cagionato "la modificazione per l'Italia" della Convenzione di Bruxelles, agli effetti dell'art. 3, comma 2, della legge 31 maggio 1995 n. 218, nel senso che detta convenzione si intende ormai trasfusa nel Regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2012, n. 1215 (restando le disposizioni di quella convenzione operanti per i soli territori degli Stati membri UE che rientrano nell'ambito di applicazione territoriale di tale convenzione e che sono esclusi dal regolamento ai sensi dell'articolo 355 TFUE: Cass., SU, 18299/2021; Cass., SU, n. 4211/2013).
Il rinvio della legge alla Convenzione di Bruxelles è mobile o dinamico e, per effetto della sopravvenuta normativa europea, comprende il Regolamento (UE) n. 1215/2012.
art. 7, paragrafo 1, lettere a) e b), Regolamento (UE) n. 1215/2012
Ai fini della giurisdizione, non viene quindi in rilievo il luogo in cui deve essere eseguita l’obbligazione di pagamento del corrispettivo contrattuale, ma quella di esecuzione del servizio previsto dal contratto (trasporto di merci).
Nelle controversie contrattuali relative a servizi, il criterio speciale di giurisdizione fa riferimento al luogo di esecuzione del servizio, non al luogo in cui è dovuto il pagamento del corrispettivo.
Non è stato disatteso il criterio formale dell’onere della prova, poiché la Corte di merito non solo ha esplicitamente riconosciuto che, a fronte di un’eccezione di inadempimento o di inesatto adempimento puntualmentesollevata dalla controparte, l’onere della prova di aver correttamente eseguito le prestazioni ricadeva sulla Traser S.r.l., ma ha accertato in fatto l’irrilevanza dei pretesi inadempimenti sulla base delle risultanze di causa.
Quando è puntualmente sollevata l’eccezione di inadempimento o di inesatto adempimento, grava sulla parte che pretende il corrispettivo la prova della corretta esecuzione delle prestazioni; resta però necessario valutare in concreto la rilevanza degli inadempimenti dedotti.
L’art. 2697 c.c. può considerato violato se il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era gravata in base alla scissione della fattispecie in fatti costitutivi e mere eccezioni (Cass. 13395/2018; Cass. 26769/2018), non quando, sulla base del materiale istruttorio, abbia ritenuto provato il credito in contestazione nell’esercizio del potere di prudente apprezzamento delle risultanze processuali (Cass. 18092/2020; Cass. 13395/2018; Cass. 15107/2013).
La violazione dell’onere della prova sussiste se il giudice ne individua erroneamente la parte gravata; non sussiste quando il giudice, senza alterare la ripartizione, ritiene provato il credito valutando il materiale istruttorio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale o incidentale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, se dovuto.
Massime di principio
- Il rinvio operato dall’art. 3, comma 2, della legge n. 218/1995 alla Convenzione di Bruxelles è mobile e comprende la disciplina europea che l’ha sostituita, compreso il Regolamento (UE) n. 1215/2012, nei casi di controversie con convenuti non domiciliati nell’Unione ricadenti nell’ambito materiale delle competenze speciali.
- Per le controversie contrattuali relative a un servizio, la competenza giurisdizionale speciale si determina in base al luogo in cui il servizio è stato o avrebbe dovuto essere prestato, non al luogo di pagamento del corrispettivo.
- Nel trasporto unitario di merci, il luogo di partenza e quello di arrivo presentano entrambi un collegamento sufficientemente stretto con il servizio e possono fondare la giurisdizione; il luogo di partenza rileva anche perché il vettore vi riceve e prepara le merci e vi esegue una parte significativa della prestazione.
- Se è puntualmente sollevata un’eccezione di inadempimento o di inesatto adempimento, spetta alla parte che richiede il corrispettivo provare di avere correttamente eseguito la prestazione; il giudice deve comunque valutare, sulla base delle risultanze di causa, la rilevanza degli inadempimenti dedotti.
- La violazione dell’art. 2697 c.c. è configurabile quando il giudice attribuisce l’onere della prova alla parte che non ne è gravata secondo la distinzione tra fatti costitutivi ed eccezioni; non è configurabile per il solo fatto che il giudice abbia ritenuto provato il credito sulla base della valutazione del materiale istruttorio.
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