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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32782/2024 del 16/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (banca)

La controversia

Una società di factoring aveva acquistato crediti d'impresa da una società cedente e aveva pagato il corrispettivo alla cedente in più tranche nell'anno precedente il fallimento di quest'ultima. Le cessioni dei crediti erano state notificate al debitore ceduto prima del fallimento e non vi era contestazione su tale circostanza. Il curatore del fallimento aveva agito chiedendo l'inopponibilità al fallimento delle cessioni e la restituzione di quanto pagato alla cedente dal factor, e sia il tribunale sia la corte d'appello avevano accolto la domanda. In cassazione la banca cessionaria ha dedotto violazione della disciplina della cessione dei crediti d'impresa, sostenendo che l'art. 7 l. 52/1991 consente l'inopponibilità al fallimento solo della cessione resa opponibile mediante pagamento del corrispettivo con data certa ex art. 5, comma 1, e non anche della cessione resa opponibile con notifica o accettazione al debitore ceduto ai sensi del comma 2 e delle norme codicistiche. Ha inoltre contestato la prova della conoscenza dello stato di insolvenza da parte del cessionario.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso e cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione anche per le spese. Ha ritenuto che l'art. 7, comma 1, l. 52/1991 disciplini solo l'inopponibilità al fallimento della cessione opponibile per effetto del pagamento del corrispettivo con data certa ex art. 5, comma 1, mentre la cessione resa opponibile mediante notifica o accettazione del debitore ceduto resta sottratta a tale speciale inopponibilità e può eventualmente essere aggredita solo con revocatoria fallimentare, se ne ricorrono i presupposti. È stata quindi censurata la decisione di merito che aveva esteso impropriamente il regime speciale di cui all'art. 7 anche alla cessione notificata al debitore ceduto. L'ulteriore doglianza sulla scientia decoctionis è stata assorbita.

Norme richiamate

  • art. 5, commi 1 e 2, L. 52/1991

    "qualora il cessionario abbia pagato in tutto o in parte il corrispettivo della cessione ed il pagamento abbia data certa"; "è fatta salva per il cessionario la facoltà di rendere la cessione opponibile ai terzi nei modi previsti dal codice civile"

    prevede due modalità alternative e distinte di opponibilità della cessione dei crediti d'impresa: il pagamento del corrispettivo con data certa e, in alternativa, i modi previsti dal codice civile (notifica o accettazione del debitore ceduto).

  • art. 7, comma 1, L. 52/1991

    "L'efficacia della cessione verso i terzi prevista dall'articolo 5, comma 1, non è opponibile al fallimento del cedente..."

    limita la speciale inopponibilità al fallimento alla sola cessione resa opponibile tramite pagamento del corrispettivo con data certa; non si estende alle cessioni rese opponibili con notifica o accettazione ai sensi del comma 2.

  • art. 1265 c.c.

    richiamato come norma di diritto comune sull'efficacia della cessione riguardo ai terzi, ma non come unica base del sistema; opera insieme all'art. 2914 c.c. nel regolare l'opponibilità mediante notifica o accettazione.

  • art. 2914, comma 1, n. 2, c.c.

    "non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante... le cessioni dei crediti che siano state notificate al debitore ceduto o accettate dal medesimo successivamente al pignoramento"

    completa l'art. 1265 c.c. e viene considerato applicabile anche al fallimento, con necessità di data certa anteriore al fallimento per l'opponibilità.

  • art. 67, comma 2, L.Fall.

    costituisce il modello della revocatoria fallimentare richiamato in via analogica per gli atti traslativi compiuti nel periodo sospetto; se ne ricorrono i presupposti, la tutela del curatore passa da tale rimedio e non dall'art. 7 l. 52/1991.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato dalla ricorrente per contestare la distribuzione dell'onere probatorio sulla conoscenza dell'insolvenza; la relativa censura è rimasta assorbita.

  • art. 2914, n. 2, c.c.

    richiamato dalla ricorrente per sostenere, in via interpretativa a contrario, l'opponibilità al fallimento delle cessioni notificate o accettate prima del pignoramento/fallimento.

Massime di principio

  • Nella disciplina della cessione dei crediti d'impresa, l'art. 5 della l. 52/1991 contempla criteri autonomi e alternativi di opponibilità ai terzi: il pagamento del corrispettivo con data certa e, in alternativa, la notifica o accettazione del debitore ceduto secondo le regole del codice civile.
  • L'art. 7, comma 1, l. 52/1991 introduce una speciale ipotesi di inopponibilità al fallimento riferita solo alla cessione resa opponibile ex art. 5, comma 1, e non può essere esteso alle cessioni rese opponibili ex art. 5, comma 2.
  • Una cessione di crediti d'impresa notificata o accettata dal debitore ceduto prima del fallimento, se munita dei requisiti di data certa richiesti dal sistema, non è colpibile con il meccanismo speciale di inopponibilità di cui all'art. 7 l. 52/1991; l'eventuale aggressione deve passare, ricorrendone i presupposti, dalla revocatoria fallimentare.
  • Nel giudizio sull'inopponibilità della cessione al fallimento, la qualificazione del rimedio azionabile dipende dalla modalità concreta di opponibilità della cessione: pagamento con data certa e notifica/accettazione non sono sovrapponibili e non possono essere trattati come fattispecie equivalenti.
  • La disciplina speciale del factoring si coordina con le norme codicistiche sulla cessione del credito e sul pignoramento, che restano rilevanti per l'opponibilità verso i terzi e per il fallimento quale procedura equiparata, nei limiti ricavabili dal sistema.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeCessione del creditoInadempimento
RamiFallimentare / Crisi d'impresaContrattiObbligazioni
IstitutiOnere della provaRisoluzione del contratto

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