Ordinanza n. 2239/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma dell’ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo sezione staccata di Pescara (Sezione Prima) n. 55/2026;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del SUAP associato dei Comuni di Pescara, Montesilvano e Spoltore sull’istanza per l’autorizzazione all’installazione di un impianto di comunicazioni elettroniche nel Comune di Pescara, nonché ordinanza cautelare del TAR Abruzzo, sezione staccata di Pescara, di rigetto della sospensiva
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore di telecomunicazioni)
Prevale il privato
La controversia
Inwit ha impugnato il diniego adottato dal SUAP associato in relazione all’istanza presentata con Vodafone ai sensi dell’art. 44 d.lgs. n. 259/2003, volta a ottenere l’autorizzazione per l’installazione di un impianto di comunicazioni elettroniche. In appello cautelare ha dedotto che il diniego fosse inefficace perché intervenuto dopo la formazione del silenzio-assenso allo scadere del termine di sessanta giorni previsto dall’art. 44, comma 10, d.lgs. n. 259/2003. Ha inoltre dedotto il periculum in mora, rappresentando che l’infrastruttura, oggetto di una convenzione con Infratel finanziata con fondi PNRR, doveva essere realizzata e attivata entro il 30 giugno 2026, termine funzionale al conseguimento dell’ultima milestone, il cui mancato raggiungimento avrebbe potuto comportare il disimpegno del contributo europeo e la riduzione o revoca delle risorse. Le amministrazioni avevano sostenuto la rilevanza del parere contrario della Soprintendenza e la necessità di considerare la proposta alternativa di collocazione degli impianti su tralicci già presenti. È stata inoltre contestata la mancata immediata impugnazione del verbale della conferenza di servizi.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello cautelare e riformato l’ordinanza del TAR. Ha ravvisato il fumus boni iuris perché la conferenza di servizi era stata convocata dopo la scadenza del termine perentorio di sessanta giorni previsto dall’art. 44, comma 10, d.lgs. n. 259/2003, termine per il quale la disciplina non prevede proroghe. Ha valorizzato anche l’art. 44, comma 9, che impone il rispetto del termine finale perentorio anche in caso di convocazione della conferenza di servizi. Il verbale della conferenza di servizi del 20 maggio 2025, non accompagnato da una contestuale determinazione conclusiva, non è stato ritenuto immediatamente lesivo e quindi non gravava sulla società un onere di impugnazione immediata. Quanto al periculum in mora, il Collegio ha considerato il termine del 30 giugno 2026 per l’attivazione dell’infrastruttura e le conseguenze finanziarie del mancato conseguimento degli obiettivi PNRR. Ha quindi sospeso gli atti impugnati e autorizzato Inwit a realizzare e attivare l’impianto, rilevando che l’attivazione non risultava pregiudizievole per la salute della popolazione, anche in ragione del parere favorevole dell’ARPA Abruzzo. Ha disposto la trasmissione dell’ordinanza al TAR per la fissazione dell’udienza di merito e ha compensato le spese della fase cautelare.
Norme richiamate
Disciplina l’appello cautelare avverso le ordinanze dei tribunali amministrativi regionali.
art. 44, comma 9, d.lgs. n. 259/2003
di rispettare il termine perentorio finale di conclusione del presente procedimento indicato dal comma 10
La convocazione della conferenza di servizi non esonera l’amministrazione dal rispetto del termine finale perentorio previsto per la conclusione del procedimento autorizzatorio.
art. 44, comma 10, d.lgs. n. 259/2003
Prevede il termine di sessanta giorni per la conclusione del procedimento e la formazione del silenzio-assenso; il termine è qualificato come perentorio e non è prorogabile.
Massime di principio
- Nel procedimento autorizzatorio per l’installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica disciplinato dall’art. 44 d.lgs. n. 259/2003, il termine di sessanta giorni previsto dal comma 10 per la conclusione del procedimento e la formazione del silenzio-assenso è perentorio e non può essere prorogato.
- La convocazione o lo svolgimento di una conferenza di servizi non consente all’amministrazione di superare il termine finale perentorio previsto dall’art. 44, comma 10, d.lgs. n. 259/2003; anche in tale ipotesi deve essere rispettato il termine conclusivo.
- Il verbale di una conferenza di servizi, ove non contenga una determinazione conclusiva immediatamente lesiva, non costituisce di per sé un atto soggetto a immediata impugnazione.
- In sede cautelare, il rischio di perdita o revoca di finanziamenti PNRR connesso al mancato rispetto della scadenza di attivazione dell’infrastruttura può integrare il periculum in mora, se il pregiudizio è imminente e rilevante.
- Quando sussistono fumus boni iuris e periculum in mora, il giudice amministrativo può sospendere gli atti impugnati e autorizzare provvisoriamente la realizzazione e l’attivazione dell’infrastruttura, purché non emergano pregiudizi per la salute pubblica.
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