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Cassazione Penale, Ordinanza n. 12843/2026 del 08/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha conseguentemente condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La decisione riguarda il ricorso per cassazione proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli. L'unico motivo deduceva vizi di motivazione in relazione a tre profili della sentenza di merito: mancata disapplicazione della recidiva, diniego delle circostanze attenuanti generiche e determinazione della pena. Il ricorrente sosteneva che la motivazione fosse mancante, contraddittoria o manifestamente illogica. La Corte di cassazione ha però rilevato che, quanto alla recidiva, la Corte territoriale aveva valorizzato specificamente i precedenti penali dell'imputato, la loro tipologia, la sequenza temporale e la vicinanza con il fatto per cui si procedeva, ritenendo il nuovo reato espressione di una progressiva pericolosità sociale, specie con riferimento a condotte violente. Tale motivazione è stata ritenuta conforme al criterio elaborato dalle Sezioni Unite in tema di valutazione in concreto della recidiva. Quanto alle attenuanti generiche e alla dosimetria della pena, la censura è stata giudicata del tutto aspecifica, perché priva di argomentazioni sviluppate, e quindi non scrutinabile.

Norme richiamate

  • art. 99 c.p.

    In presenza di contestazione della recidiva nei primi quattro commi, il giudice deve verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia indice effettivo di maggiore riprovevolezza e pericolosità, considerando natura dei reati, offensività, distanza temporale, omogeneità e altri elementi individualizzanti, non essendo sufficiente il mero dato formale dei precedenti penali.

  • art. 62-bis c.p.

    Il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche deve essere specificamente censurato; una doglianza priva di argomentazioni è aspecifica e non esaminabile.

  • art. 133 c.p.

    La dosimetria della pena richiede una critica puntuale ai criteri di commisurazione; una censura generica non consente il controllo di legittimità.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La recidiva non può essere applicata in modo meramente automatico sulla base dei soli precedenti penali: il giudice deve svolgere una valutazione concreta della loro significatività criminologica e della loro attitudine a dimostrare una maggiore colpevolezza o pericolosità.
  • Ai fini della conferma della recidiva, assumono rilievo la natura dei precedenti, la loro omogeneità rispetto al fatto per cui si procede, la distanza temporale tra i reati e l'eventuale progressione della devianza.
  • La censura di legittimità contro il diniego delle attenuanti generiche e contro la quantificazione della pena deve essere specifica e argomentata; una deduzione meramente assertiva è inammissibile in sede di cassazione.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il giudice di legittimità applica la conseguenza accessoria della condanna alle spese processuali e al pagamento della somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieCircostanze del reatoPena e commisurazioneImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiRecidiva

Testo integrale

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