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Cassazione Penale, Ordinanza n. 32606/2026 del 01/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L’imputato ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi, già dedotti in appello. I primi due motivi riguardavano il diniego delle circostanze attenuanti di cui all’art. 62, n. 4 e n. 6, c.p.; la Corte d’appello aveva motivato il diniego valorizzando, rispettivamente, l’entità non irrilevante del danno e la mancata rifusione dei danni morali. Il terzo motivo riguardava il giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti e attenuanti, censurato dal ricorrente. La Corte di cassazione ha rilevato che le doglianze erano meramente reiterative di quelle già formulate in appello e non si confrontavano con le argomentazioni della sentenza impugnata, risultando pertanto prive di specificità e soltanto apparenti. Ha inoltre ritenuto adeguata, non contraddittoria e non manifestamente illogica la motivazione della Corte d’appello sul diniego delle attenuanti, nonché sufficientemente motivata e non arbitraria la decisione di ritenere equivalenti le circostanze contrapposte.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo tutti i motivi non specifici perché reiterativi delle censure d’appello e non confrontati con la motivazione della sentenza impugnata. Ha escluso vizi rilevabili in sede di legittimità nella motivazione relativa al diniego delle attenuanti e nel giudizio di comparazione tra circostanze. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 62, n. 4, c.p.

    Il diniego dell’attenuante è stato ritenuto adeguatamente motivato con riferimento all’entità non irrilevante del danno.

  • art. 62, n. 6, c.p.

    Il diniego dell’attenuante è stato ritenuto adeguatamente motivato con riferimento alla mancata rifusione dei danni morali.

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Sono inammissibili per difetto di specificità i motivi di ricorso per cassazione che si limitano a reiterare doglianze già proposte in appello senza confrontarsi con le argomentazioni logiche e giuridiche della sentenza impugnata.
  • Il diniego di una circostanza attenuante è sorretto da motivazione adeguata quando il giudice di merito individua e valorizza elementi concreti coerenti con la disciplina dell’attenuante, purché la motivazione non sia contraddittoria o manifestamente illogica.
  • Il giudizio di comparazione tra circostanze è valutazione discrezionale del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se non risulta arbitrario o fondato su un ragionamento illogico ed è sorretto da motivazione sufficiente; tale motivazione può consistere anche nell’indicazione che la soluzione adottata è quella più idonea ad assicurare l’adeguatezza della pena concreta.

Come è indicizzato

MaterieCircostanze del reatoImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale

Testo integrale

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