Cassazione Penale, Ordinanza n. 32606/2026 del 01/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L’imputato ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi, già dedotti in appello. I primi due motivi riguardavano il diniego delle circostanze attenuanti di cui all’art. 62, n. 4 e n. 6, c.p.; la Corte d’appello aveva motivato il diniego valorizzando, rispettivamente, l’entità non irrilevante del danno e la mancata rifusione dei danni morali. Il terzo motivo riguardava il giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti e attenuanti, censurato dal ricorrente. La Corte di cassazione ha rilevato che le doglianze erano meramente reiterative di quelle già formulate in appello e non si confrontavano con le argomentazioni della sentenza impugnata, risultando pertanto prive di specificità e soltanto apparenti. Ha inoltre ritenuto adeguata, non contraddittoria e non manifestamente illogica la motivazione della Corte d’appello sul diniego delle attenuanti, nonché sufficientemente motivata e non arbitraria la decisione di ritenere equivalenti le circostanze contrapposte.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo tutti i motivi non specifici perché reiterativi delle censure d’appello e non confrontati con la motivazione della sentenza impugnata. Ha escluso vizi rilevabili in sede di legittimità nella motivazione relativa al diniego delle attenuanti e nel giudizio di comparazione tra circostanze. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Il diniego dell’attenuante è stato ritenuto adeguatamente motivato con riferimento all’entità non irrilevante del danno.
Il diniego dell’attenuante è stato ritenuto adeguatamente motivato con riferimento alla mancata rifusione dei danni morali.
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Sono inammissibili per difetto di specificità i motivi di ricorso per cassazione che si limitano a reiterare doglianze già proposte in appello senza confrontarsi con le argomentazioni logiche e giuridiche della sentenza impugnata.
- Il diniego di una circostanza attenuante è sorretto da motivazione adeguata quando il giudice di merito individua e valorizza elementi concreti coerenti con la disciplina dell’attenuante, purché la motivazione non sia contraddittoria o manifestamente illogica.
- Il giudizio di comparazione tra circostanze è valutazione discrezionale del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se non risulta arbitrario o fondato su un ragionamento illogico ed è sorretto da motivazione sufficiente; tale motivazione può consistere anche nell’indicazione che la soluzione adottata è quella più idonea ad assicurare l’adeguatezza della pena concreta.
Come è indicizzato
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