Cassazione Penale, Sentenza n. 34745/2022 del 20/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano per cassazione la conferma della condanna per furto pluriaggravato (art. 625 c.p.) per un episodio in cui, secondo i giudici di merito, una coppia (Bonora e Pesce) ha distratto la cassiera permettendo a una seconda coppia di sottrarre 380 euro. Bonora deduce vizio di motivazione e contesta l'affidamento sulle videoregistrazioni, sostenendo che il filmato sarebbe inutilizzabile e che non si è tenuto conto delle dichiarazioni della testimone che ha constatato l'ammanco solo un'ora dopo; lamenta inoltre la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in prevalenza sulle aggravanti. Pesce lamenta la carenza di prova, sostenendo che la responsabilità sarebbe basata su congetture (in particolare sul presunto cenno di intesa) e che gli elementi indiziari non sono gravi, precisi e concordanti; contesta inoltre la sussistenza delle aggravanti, il mancato riconoscimento delle attenuanti e l'eccessiva quantificazione della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per genericità e manifestata infondatezza. Ha ritenuto corretta la valutazione dei giudici di merito, che hanno tratto dagli estratti delle videoriprese elementi chiari, precisi e concordanti circa la dinamica del furto e la previa intesa tra le due coppie. La Corte ha richiamato la giurisprudenza sulla piena utilizzabilità delle videoregistrazioni che riprendono comportamenti non comunicativi in luoghi aperti al pubblico, e ha qualificato le riprese come prova documentale ai sensi dell'art. 234 c.p.p. Quanto al trattamento sanzionatorio, la mancata concessione delle attenuanti generiche è stata giustificata con i numerosi precedenti penali dei ricorrenti; la determinazione della pena e il bilanciamento tra aggravanti e attenuanti rientrano nella discrezionalità del giudice di merito e non risultano vizi di illogicità o arbitrarietà. I ricorrenti sono condannati alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
Qualificazione del fatto come furto pluriaggravato; norma impiegata per definire la tipologia di reato contestato ai ricorrenti
Le videoriprese costituiscono prova documentale del fatto e sono pienamente utilizzabili se documentano comportamenti non comunicativi in luoghi aperti o esposti al pubblico
Richiamato nel testo a proposito del parametro valutativo delle prove; la Corte segnala che le valutazioni dei giudici di merito vanno confrontate criticamente in cassazione e che le conclusioni non possono basarsi su mere congetture
Principi per la quantificazione della pena e per il giudizio sulle circostanze attenuanti/aggravanti; la Corte ha ritenuto conforme la discrezionalità dei giudici di merito nella valutazione delle attenuanti generiche
Norma relativa alle circostanze attenuanti speciali richiamata nei motivi del ricorso (riconoscimento contestato dal ricorrente), ma la Corte ha ritenuto corretta la valutazione di merito
Richiamato in relazione al potere discrezionale del giudice nel bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti; la Corte conferma che tale bilanciamento è sindacabile in cassazione solo per arbitrarietà o illogicità
d.l. n. 137/2020 conv. L. 176/2020 e D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 conv. L. 25 febbraio 2022, n. 15
Norme richiamate rispetto alla procedura che ha consentito al Procuratore Generale di trasmettere conclusioni scritte ai fini della decisione
Massime di principio
- Le videoregistrazioni che riprendono comportamenti non comunicativi in luoghi aperti o esposti al pubblico sono utilizzabili come prova documentale senza necessità di autorizzazione preventiva; la loro ammissibilità è consolidata quando il filmato fornisce elementi chiari e concordanti sulla dinamica del reato
- Per impugnare efficacemente una condanna fondata su videoregistrazioni o su elementi indiziari è necessario proporre censure specifiche e un confronto critico con le motivazioni dei giudici di merito; ricorsi generici che ripropongono argomentazioni già trattate in appello sono spesso dichiarati inammissibili
- La valutazione del riconoscimento o meno delle circostanze attenuanti generiche rientra nella discrezionalità del giudice di merito e può essere confermata in cassazione salvo che emergano vizi di illogicità o arbitrarietà; precedenti penali rilevanti possono legittimamente influenzare l'esclusione delle attenuanti
- Il giudizio sulla sussistenza di responsabilità basata su elementi indiziari richiede che gli indizi siano gravi, precisi e concordanti; tuttavia, elementi convergenti (video, deposizioni testimoniali, comportamento contestuale) possono soddisfare il necessario standard probatorio
- Le censure sulla congruità della pena e sul bilanciamento tra aggravanti e attenuanti sono ammissibili in cassazione solo se si dimostra che la motivazione di merito è illogica, contraddittoria o arbitraria; la mera richiesta di ricalcolo della pena non è sufficiente
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