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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 07274/2026 del 23/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della conferma parziale della condanna per bancarotta fraudolenta per distrazione in relazione alla distrazione di € 174.453. Il ricorrente contestava: 1) errata applicazione degli artt. 216 e 223 l.f. e motivazione contraddittoria, sostenendo che le somme erano destinate al pagamento di prestazioni effettivamente eseguite da Gima Sistema Cappotti (produzione di fatture, registrazioni contabili, pagamenti in senso inverso, documentazione relativa ai cantieri); 2) alternativa qualificazione al più come bancarotta preferenziale, per la quale avrebbe dovuto essere provata l'esistenza del debito estinto; 3) esclusione errata dell'attenuante ex art. 62 n.6 cod. pen., nonostante il pagamento transattivo di € 30.500 (e la possibilità di considerare altri € 27.118), valutato dal giudice delegato come congruo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e/o manifestamente infondato e ha respinto le censure. Ha ritenuto congrua e logica la motivazione della Corte d'Appello, che aveva valorizzato l'assenza di contratti di appalto compatibili con le fatture contestate, il ritardo biennale tra emissione delle fatture e pagamenti (effettuati in prossimità della richiesta di fallimento) e la qualità del ricorrente come socio di maggioranza/amministratore di Gima Sistema Cappotti. Ha escluso che dai documenti prodotti emergesse prova sufficiente dell'effettiva esecuzione delle prestazioni e, quindi, ha confermato la natura distrattiva dei pagamenti (escludendo la qualificazione come bancarotta preferenziale). Ha altresì ritenuto inapplicabile l'attenuante ex art. 62 n.6 cod. pen., perché il risarcimento non era integrale (€ 30.500, e anche sommando € 27.118 non si raggiunge l'importo delle distrazioni). Infine, ha condannato il ricorrente al pagamento di € 3.000 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 216 l.f.

    1° comma; 3° comma; ultimo comma

    Riferimento alle norme penali fallimentari utilizzate per la determinazione della responsabilità e della pena accessoria; la Corte ha valutato la natura distrattiva dei pagamenti alla luce di tali disposizioni

  • art. 223 l.f.

    Norma del libro fallimentare richiamata dal ricorrente; la Corte ne ha ritenuto corretta l'interpretazione operata dai giudici di merito inquadrando le condotte come distrattive

  • art. 67 l.f.

    La scelta del curatore di proporre l'azione revocatoria è stata considerata coerente con l'incertezza sui rapporti contrattuali fra le società e non prova per il ricorrente dell'effettiva esecuzione delle prestazioni

  • art. 64 l.f.

    azione di annullamento (menzionata nella sentenza)

    Richiamata solo in contrapposizione all'azione revocatoria; l'assenza di azione di annullamento è stata usata per segnalare incertezza sulla natura dei rapporti

  • art. 62 n.6) cod. pen.

    L'attenuante per risarcimento del danno si riconosce solo se il risarcimento è integrale; somme transattive parziali non soddisfano il requisito per il riconoscimento dell'attenuante

  • Sez. V, n. 32637 del 16/4/2018

    Giurisprudenza della Cassazione richiamata per spiegare che la bancarotta preferenziale richiede la prova dell'esistenza del debito estinto; in difetto di tale prova ricorre la distrazione

  • Sez. V, n. 46866 del 22/12/2005

    Giurisprudenza richiamata a conferma del principio che l'effetto attenuante del risarcimento (art. 62 n.6 c.p.) richiede il reintegro integrale della posizione della parte offesa

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Norma processuale utilizzata per l'enunciazione dei motivi in Cassazione; citata in ordine alla struttura del ricorso

Massime di principio

  • Per distinguere bancarotta preferenziale da bancarotta per distrazione è necessario provare che i pagamenti hanno estinto debiti effettivi: la mera produzione di fatture non è sufficiente se mancano contratti, documentazione contrattuale o elementi che colleghino causalmente le somme al debito.
  • Ritardi significativi fra emissione delle fatture e pagamento, pagamenti effettuati in prossimità della crisi o dopo la richiesta di fallimento e la qualità dell'amministratore/socio di controllo sono elementi fortemente indiziari di distrazione.
  • L'attenuante per risarcimento del danno (art. 62 n.6 c.p.) richiede il risarcimento integrale: pagamenti parziali o transazioni giudicate 'congrue' dal giudice delegato della procedura concorsuale non vincolano il giudice penale e non bastano per riconoscere l'attenuante.
  • La scelta del curatore (es. proporre azione revocatoria) può riflettere incertezza sulle operazioni commerciali e non costituisce di per sé prova dell'effettiva esecuzione di prestazioni.
  • Il gravame in Cassazione che mira a una rivalutazione della prova è spesso inammissibile se i giudici di merito hanno fornito una motivazione logica, coerente e basata su elementi non contestati; occorre cercare errori di diritto o incoerenze manifeste, non la semplice diversa valutazione delle prove.

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