Cassazione Penale, Sentenza n. 35856/2024 del 25/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso in cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che confermava la responsabilità per estorsione aggravata. Il ricorrente deduceva, tra l'altro, la mancata valutazione delle dichiarazioni rese dalle persone offese in un processo separato (dibattimento ordinario) che, a suo dire, dimostravano che l'accordo iniziale prevedeva l'impiego delle lavoratrici come addette alle pulizie e che lo spostamento ad altre mansioni era giustificato dall'esigenza dell'impresa; pertanto mancava l'elemento dell'ingiusto danno/profitto richiesto per l'integrazione del reato di estorsione e la condotta andava qualificata come violenza privata.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha rilevato che la Corte d'appello non ha adeguatamente valutato le dichiarazioni della parte offesa, dalle quali emergeva la necessità per il villaggio turistico di destinare le lavoratrici alle mansioni effettivamente assegnate. Ne è conseguita l'assenza dell'elemento dell'ingiusto danno/profitto tipico dell'estorsione: la condotta è stata quindi riqualificata nel delitto di violenza privata (art. 610 c.p.). Tuttavia, poiché i fatti risalgono a giugno 2010 e il termine di prescrizione previsto dall'art. 157 c.p. è ormai decorso, la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per estinzione del reato per prescrizione.
Norme richiamate
art. 610 cod. pen.
La Corte ha ritenuto applicabile l'art. 610 perché, sebbene siano provate minacce e la conseguente imposizione di diversa destinazione delle lavoratrici, mancava l'elemento dell'ingiusto danno o profitto richiesto per l'estorsione; la condotta configura dunque violenza privata.
art. 157 cod. pen.
Richiamato in relazione alla prescrizione: il termine di estinzione del reato è decorso (fatti del giugno 2010), sicché il reato riqualificato è estinto e la sentenza va annullata senza rinvio.
reato di estorsione (art. 629 cod. pen.)
Costituiva l'imputazione originaria: la Corte di cassazione richiama che per caratterizzare l'estorsione è necessario l'ingiusto profitto o il danno alla vittima; in mancanza di tale elemento la fattispecie non integra estorsione.
Massime di principio
- Per integrare l'estorsione occorre provare non solo la minaccia o la costrizione, ma anche l'ingiusto profitto o il danno subito dalla parte offesa; l'assenza di questo elemento può portare alla riqualificazione in violenza privata.
- Le dichiarazioni acquisite in giudizi separati possono risultare decisive e devono essere valutate dal giudice del rinvio se rilevanti per la qualificazione del fatto; non è automaticamente esclusa la loro efficacia probatoria.
- La riqualificazione del reato in reato meno grave può determinare l'estinzione del reato per prescrizione: il giudice deve verificare i termini di prescrizione alla luce della nuova qualificazione.
- Il giudice di merito ha l'obbligo di confrontarsi esplicitamente con le testimonianze e le prove rilevanti; la mancata valutazione delle dichiarazioni essenziali può costituire vizio che legittima la cassazione.
- In controversie su assegnazione di mansioni lavorative, la prova della necessità aziendale delle diverse destinazioni è fattore determinante per escludere l'elemento del danno ingiusto.
- La difesa dovrebbe sollecitare il rinnovamento o la formale acquisizione delle prove ritenute decisive quando siano state raccolte in procedimenti separati, per evitare contestazioni sulla loro utilizzabilità.
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