Sentenza del 13/05/2015 n. 9719 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto sostenendo che gli immobili strumentali utilizzati dalla ULSS per lo svolgimento delle attività sanitarie istituzionali producessero comunque reddito fondiario imponibile. Secondo l'Agenzia, l'esclusione della natura commerciale delle attività assistenziali e sanitarie degli enti pubblici impedisce di qualificare tali attività come reddito d'impresa, ma non esclude l'autonoma imposizione dei redditi fondiari degli immobili. La CTR aveva invece ritenuto che tali immobili non fossero imponibili.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassato la sentenza della CTR e deciso direttamente nel merito, rigettando il ricorso originario della ULSS volto a ottenere il rimborso della maggiore IRES versata nel 2005. La Corte ha stabilito che gli immobili utilizzati dalle ULSS per attività istituzionali, pur non generando reddito d'impresa, producono autonomamente reddito fondiario imponibile, in assenza di una specifica esenzione. Le spese dei giudizi di merito sono state compensate, mentre la ULSS è stata condannata a rifondere all'Agenzia delle Entrate le spese del giudizio di cassazione, liquidate in 3.100 euro oltre accessori e spese prenotate a debito.
Norme richiamate
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 74, comma 2 (già art. 88, comma 2)
L'esercizio di attività previdenziali, assistenziali e sanitarie da parte di enti pubblici istituiti esclusivamente a tal fine non costituisce esercizio di attività commerciale.
La norma esclude la qualificazione delle attività istituzionali delle ULSS come attività commerciali o reddito d'impresa, ma non esclude l'imposizione degli altri redditi dell'ente, inclusi quelli fondiari.
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 143 (già art. 108)
Il reddito complessivo degli enti non commerciali è determinato sommando i redditi delle diverse categorie.
Il reddito degli enti pubblici non commerciali deve essere determinato in modo atomistico, mantenendo separati i diversi tipi di reddito; pertanto, i redditi fondiari non confluiscono automaticamente nel reddito d'impresa, ma restano autonomamente imponibili.
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 43 (già art. 40)
Gli immobili strumentali all'esercizio di imprese, arti o professioni seguono il regime del reddito d'impresa o professionale.
La regola di assorbimento del reddito fondiario nel reddito d'impresa riguarda esclusivamente immobili strumentali ad attività commerciali, d'impresa, artistiche o professionali e non può essere applicata analogicamente agli immobili utilizzati per attività istituzionali non commerciali delle ULSS.
D.P.R. n. 601 del 1973, art. 5
La disposizione prevedeva un regime di non imponibilità per gli immobili degli enti locali, ma tale disciplina non comprendeva le Unità Sanitarie Locali e non si estendeva automaticamente agli immobili trasferiti alle ULSS.
Codice di procedura civile, art. 384
Consente alla Corte di cassazione, quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, di decidere direttamente la controversia nel merito dopo aver cassato la sentenza impugnata.
Massime di principio
- Per gli enti pubblici non commerciali, l'esclusione da imposizione dell'attività istituzionale non comporta automaticamente l'esenzione degli immobili utilizzati nello svolgimento di tale attività.
- Il reddito fondiario degli immobili di proprietà dell'ente resta autonomamente imponibile quando manca una specifica norma di esenzione.
- L'assorbimento del reddito fondiario nel reddito d'impresa opera solo quando l'immobile è strumentale a un'attività qualificata fiscalmente come commerciale, d'impresa, arte o professione.
- Le esenzioni tributarie non possono essere estese per analogia a soggetti o fattispecie non espressamente contemplati dalla legge.
- Nel valutare la posizione fiscale di un ente non commerciale occorre distinguere l'attività istituzionale, eventualmente non commerciale, dalla natura dei redditi derivanti dal patrimonio immobiliare.
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