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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 43120/2024 del 26/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di Lecce che, in veste di giudice del riesame, aveva rigettato la richiesta di revoca/concessione circa il decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP il 13/05/2024. Il sequestro era collegato a indagini per truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art.640-bis c.p.), emissione di fatture per operazioni inesistenti e indebita compensazione (artt. 8 e 10-quater, co.2, d.l.74/2002), riciclaggio (art.648-bis c.p.) e autoriciclaggio (art.648-ter.1 c.p.). Il ricorso era articolato in tre motivi principali: (i) manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione riguardo ai canoni valutativi della prova e alla gravità indiziaria; (ii) mancata o contraddittoria motivazione in relazione alla valutazione della credibilità e attendibilità dei coindagati Antonio Cappello e Antonio D'Agostino; (iii) assenza di motivazione sul requisito del periculum in mora ai sensi dell'art.125, co.3, c.p.p.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi prospettati siano questioni di merito e valutazioni di fatto (riconducibili all'art.606 lett. e) c.p.p.) non sindacabili in Cassazione contro ordinanze di sequestro preventivo, ove il ricorso è ammesso soltanto per violazione di legge (art.325 c.p.p.). Anche ricondotto, in via interpretativa, a un vizio di motivazione ai sensi dell'art.125 c.p.p., il difetto di motivazione non risultava sussistente nei termini richiesti dalla giurisprudenza di legittimità (cioè totale assenza o apparato argomentativo privo dei requisiti minimi). Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato alle spese del procedimento e al pagamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art.616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 640-bis c.p.

    Norma che incrimina la truffa aggravata finalizzata al conseguimento di erogazioni pubbliche; richiamata come fattispecie contestata all'imputato e giustificazione del sequestro preventivo.

  • artt. 8 e 10-quater, co.2, d.l. 74/2002

    Norme tributarie relative all'emissione di fatture per operazioni inesistenti e indebita compensazione; indicate come rilevanti per le accuse fiscali che hanno sostenuto il sequestro.

  • art. 648-bis c.p.

    Norma sul riciclaggio; citata quale ulteriore contestazione penale collegata ai proventi illeciti oggetto del sequestro.

  • art. 648-ter.1 c.p.

    Norma sull'autoriciclaggio; richiamata tra le ipotesi di reato contestate.

  • art. 606 lett. e) c.p.p.

    Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione relativi a vizio di motivazione (manifestamente illogica o contraddittoria); la Corte ha ritenuto che i motivi proposti fossero valutazioni di fatto e pertanto non adeguate per questa sede.

  • art. 325 c.p.p.

    Stabilisce che il ricorso per cassazione contro ordinanze in materia di misure cautelari personali o reali è ammesso per violazione di legge (error in iudicando o in procedendo); la Corte ha richiamato questo limite per escludere la sindacabilità delle valutazioni probatorie.

  • art. 125, co.3, c.p.p.

    Riferimento al requisito del "periculum in mora" nella misura cautelare; la Corte ha valutato che la motivazione sul periculum fosse sufficientemente articolata e non carente nei termini che configurerebbero una violazione di legge.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che regola le spese del procedimento e le sanzioni pecuniarie in caso di inammissibilità; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e a euro 3.000 alla cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In Cassazione contro ordinanze relative a sequestro preventivo è ammissibile il ricorso solo per violazione di legge (art.325 c.p.p.); non è il luogo per rinnovare valutazioni di fatto o di prova.
  • Le censure fondate su presunte illogicità o contraddittorietà della motivazione che implicano rivalutazioni del materiale probatorio sono, di norma, inammissibili in sede di legittimità (rientrano nell'art.606 lett. e)).
  • Il difetto di motivazione integra una violazione di legge solo se l'apparato motivazionale manca del tutto o è privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza tali da non render comprensibile il percorso logico-giustificativo (soglia alta).
  • Se si vuole impugnare un provvedimento cautelare in Cassazione è preferibile costruire il motivo come una specifica violazione di legge (error in iudicando/procedendo) dimostrando l'assenza oggettiva dei presupposti normativi, anziché chiedere la riconsiderazione delle valutazioni probatorie.
  • La scelta di inammissibilità può comportare condanne per spese e sanzioni (anche somme a favore della cassa delle ammende); pertanto valutare attentamente la fondatezza giuridica e l'ammissibilità del motivo prima di proporre il ricorso.
  • Quando si contesta la valutazione della credibilità di terzi (es. coindagati), è più efficace in sede di merito (riesame o giudizio di merito) dimostrare l'insussistenza di elementi probatori piuttosto che sollevare generiche doglianze motivazionali in Cassazione.

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