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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 49803/2023 del 14/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame che ha confermato la custodia cautelare in carcere. Il motivo unico dedotto dal difensore contestava la valutazione dei "gravi indizi" (art. 273 c.p.p.), sostenendo l'inattendibilità e la circolarità delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, poiché molte informazioni sarebbero state acquisite de relato da una medesima fonte (in particolare Vincenzo Cece e, in parte, dallo stesso Amitrano), e criticava anche l'attendibilità del testimone oculare (Ciro De Luca), ritenendo che alcune sue affermazioni fossero deduzioni e/o acquisite de relato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure fossero di natura fattuale e rivalutativa, non consentite in sede di legittimità nel giudizio cautelare, e che l'ordinanza del Tribunale del riesame avesse adeguatamente motivato la sussistenza di una solida piattaforma indiziaria fondata su numerose dichiarazioni convergenti di collaboratori di giustizia e sul riscontro del testimone oculare. Ha quindi confermato la legittimità della custodia cautelare e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; ha disposto inoltre la trasmissione del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario, senza che la decisione comportasse la remissione in libertà.

Norme richiamate

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina il riesame; richiamata per inquadrare il procedimento di conferma dell'ordinanza di custodia cautelare adottata dal GIP

  • art. 416-bis cod. pen.

    Rilevata come aggravante (associazione di tipo mafioso) e circostanza che giustifica l'aggravamento del quadro indiziario e il pericolo di reiterazione criminosa

  • art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    Riferita alla presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari (pericolo di reiterazione): la Corte ha considerato operativa tale presunzione sulla base delle condanne pregresse e della contestazione di associazione mafiosa

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Norma sui "gravi indizi"; la Corte ha ritenuto che l'analisi dei gravi indizi effettuata dal Tribunale del riesame fosse corretta sotto il profilo giuridico e logico, mentre il ricorso proponeva una rivalutazione fattuale non consentita

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alla condanna al pagamento delle spese processuali e della somma a favore della Cassa delle ammende per inammissibilità del ricorso

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Norma usata per disporre la trasmissione del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario, in ragione del mantenimento della misura

  • Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012 (Aquilina e altri) [giurisprudenza]

    «La chiamata in correità o in reità de relato, anche se non asseverata dalla fonte diretta, il cui esame risulti impossibile, può avere come unico riscontro, ai fini della prova della responsabilità penale dell'accusato, altra o altre chiamate di analogo tenore, purché siano rispettate le seguenti condizioni: a) risulti positivamente effettuata la valutazione della credibilità soggettiva di ciascun dichiarante e dell'attendibilità intrinseca di ogni singola dichiarazione, in base ai criteri della specificità, della coerenza, della costanza, della spontaneità; b) siano accertati i rapporti personali fra il dichiarante e la fonte diretta, per inferirne dati sintomatici della corrispondenza al vero di quanto dalla seconda confidato al primo; c) vi sia la convergenza delle varie chiamate, che devono riscontrarsi reciprocamente in maniera individualizzante, in relazione a circostanze rilevanti del thema probandum; d) vi sia l'indipendenza delle chiamate, nel senso che non devono rivelarsi frutto di eventuali intese fraudolente; e) sussista l'autonomia genetica delle chiamate, vale a dire la loro derivazione da fonti di informazione diverse»

    La Corte di legittimità ha richiamato questo principio per motivare come le dichiarazioni dei vari collaboratori, pur in parte de relato, possano costituire base indiziaria purché valutate singolarmente per credibilità e per convergenza reciproca, senza essere affette da circolarità

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità avverso provvedimenti cautelari la Corte non può svolgere una rivalutazione ampia e comparativa delle prove: il controllo è limitato all'adeguatezza e alla correttezza giuridica della motivazione e alla logicità delle argomentazioni del giudice di merito
  • Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, anche se in parte de relato, possono fondare un quadro indiziario cautelare se sussistono valutazioni positive sulla credibilità soggettiva di ciascuno e sulla attendibilità intrinseca delle dichiarazioni (specificità, coerenza, costanza, spontaneità)
  • Per evitare la nullità/inesistenza del valore probatorio delle dichiarazioni di più testi, occorre che non vi sia circolarità o mera ripetizione della stessa fonte: la Corte valuta la convergenza e l'indipendenza delle chiamate informative
  • La presenza di un testimone oculare che colloca l'indagato sul luogo del delitto costituisce un riscontro rilevante rispetto a dichiarazioni dichiarate de relato e può rafforzare la piattaforma indiziaria cautelare
  • La presunzione prevista dall'art. 275 c.p.p. (riguardante le esigenze cautelari) può essere operativa se sussistono elementi obiettivi come condanne pregresse e contestazioni di associazione mafiosa, idonei a dimostrare il concreto pericolo di reiterazione
  • Per contrastare efficacemente l'uso cautelare di dichiarazioni di collaboratori, la difesa deve offrire elementi specifici che dimostrino la circolarità, l'inesistenza di riscontri o l'indipendenza fraudolenta delle fonti, e non una mera critica generale alla attendibilità
  • Le censure che mirano a dimostrare un diverso apprezzamento dei fatti (ricostruzione alternativa dei fatti) sono in genere inammissibili in Cassazione ove consistano in una rivalutazione del materiale probatorio tipica del merito

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