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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16092/2025 del 28/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso contestava la mancata o insufficiente motivazione in relazione alla determinazione della sanzione amministrativa accessoria (sospensione della patente per sei mesi) applicata in sede di patteggiamento per lesioni colpose gravi. Si deduceva vizio di motivazione apparente (la sola indicazione della norma incriminatrice non giustifica l'entità della sanzione), violazione di legge e errata applicazione degli artt. 133 c.p., 218 e 222 d.lgs. n. 285/1992 (si sostenne che la durata della sospensione avrebbe dovuto tener conto di entità del danno, gravità della violazione e pericolo di ulteriore circolazione), e illegittimità della pena ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis c.p.p. per sproporzione della sanzione accessoria rispetto al fatto e alla pena principale (si richiamavano elementi attenuanti: lesione di poco superiore alla soglia, concorso di colpa del ciclista, professione di autista e pregresse carriere pulite).

La decisione

La Corte ha richiamato i principi sulla natura autonoma delle sanzioni amministrative accessorie e sull'onere motivazionale: quando la sospensione è fissata in misura vicina al minimo o entro la media edittale può essere sufficiente una motivazione implicita che ne dichiari l'adeguatezza; se la misura supera la medietà il giudice deve spiegare perché i parametri (entità del danno, gravità della violazione, pericolo futuro) giustificano l'incremento. Nel caso di specie la determinazione a sei mesi è stata ritenuta compatibile con i criteri di discrezionalità e la motivazione considerata adeguata, pertanto il ricorso è rigettato e la misura della sospensione confermata.

Norme richiamate

  • art. 590-bis cod. pen.

    menzionata come norma che prevede le lesioni personali colpose gravi

    La fattispecie di lesioni colpose gravi costituisce il presupposto materiale per l'applicabilità dell'accessorio (sospensione patente), ma la sola enunciazione del reato non giustifica automaticamente la quantificazione della sanzione accessoria

  • art. 133 cod. pen.

    Norma generale sulla determinazione della pena (criteri di quantificazione) richiamata a fondamento dell'argomentazione sulla proporzionalità e adeguatezza della sanzione

  • art. 218 d.lgs. n. 285/1992

    richiamato, in particolare il comma 2

    Indica i criteri (entità del danno, gravità della violazione, pericolo di ulteriore circolazione) che il giudice deve considerare nella determinazione della sanzione amministrativa accessoria

  • art. 222 d.lgs. n. 285/1992

    prevede che, quando dal fatto derivi una lesione personale colposa grave o gravissima, la sospensione della patente è fino a due anni

    Stabilisce il limite massimo della sanzione accessoria (fino a due anni) e individua il presupposto per l'applicazione (lesione colposa grave/gravissima)

  • art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.

    Prevede uno dei motivi di ricorso per cassazione (violazione di legge) utili a censurare la sentenza impugnata

  • art. 448, comma 2-bis c.p.p.

    Disciplina il controllo del giudice sulla congruità della pena nelle ipotesi di patteggiamento e la possibilità di impugnare la sentenza di patteggiamento quando riguardi anche sanzioni amministrative accessorie

  • art. 218, comma 2 cod. della strada

    Richiamato come parametro di valutazione per giustificare la misura della sanzione amministrativa accessoria (criteri di gravità e pericolo futuro)

Massime di principio

  • Le sanzioni amministrative accessorie (es. sospensione della patente) hanno natura autonoma rispetto alla pena principale e il giudice le deve applicare e motivare indipendentemente dall'accordo tra le parti in sede di patteggiamento
  • Se la misura della sanzione accessoria è vicina al minimo edittale o rientra nella fascia media, può essere sufficiente una motivazione implicita che ne dichiari l'adeguatezza; se invece la misura supera la medietà il giudice deve fornire una motivazione esplicita e specifica rispetto ai parametri indicati (entità del danno, gravità della violazione, pericolo di ulteriore circolazione)
  • La sola indicazione della norma incriminatrice non giustifica da sola la durata della sanzione accessoria: occorre richiamare e valutare i parametri di cui all'art. 218 c.d.s. e ogni elemento che possa influire sulla proporzionalità (concorso di colpa della vittima, entità effettiva del danno, condotta e precedenti dell'imputato, incidenza sulla professione)
  • In caso di patteggiamento il controllo del giudice sulla congruità della pena/accessori deve essere effettivo: il giudice può comunque aumentare o ridurre la sanzione accessoria rispetto a quanto richiesto dalle parti, ma, se lo fa in misura significativa, deve motivare in modo puntuale
  • Per difendere efficacemente un ricorso in una situazione simile è utile documentare e dimostrare tutti gli elementi attenuanti concreti (entità lieve del danno, concorso di colpa della vittima, ruolo professionale, assenza di precedenti) per rendere più agevole la contestazione di una sospensione sproporzionata

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