Cassazione Penale, Sentenza n. 16092/2025 del 28/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso contestava la mancata o insufficiente motivazione in relazione alla determinazione della sanzione amministrativa accessoria (sospensione della patente per sei mesi) applicata in sede di patteggiamento per lesioni colpose gravi. Si deduceva vizio di motivazione apparente (la sola indicazione della norma incriminatrice non giustifica l'entità della sanzione), violazione di legge e errata applicazione degli artt. 133 c.p., 218 e 222 d.lgs. n. 285/1992 (si sostenne che la durata della sospensione avrebbe dovuto tener conto di entità del danno, gravità della violazione e pericolo di ulteriore circolazione), e illegittimità della pena ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis c.p.p. per sproporzione della sanzione accessoria rispetto al fatto e alla pena principale (si richiamavano elementi attenuanti: lesione di poco superiore alla soglia, concorso di colpa del ciclista, professione di autista e pregresse carriere pulite).
La decisione
La Corte ha richiamato i principi sulla natura autonoma delle sanzioni amministrative accessorie e sull'onere motivazionale: quando la sospensione è fissata in misura vicina al minimo o entro la media edittale può essere sufficiente una motivazione implicita che ne dichiari l'adeguatezza; se la misura supera la medietà il giudice deve spiegare perché i parametri (entità del danno, gravità della violazione, pericolo futuro) giustificano l'incremento. Nel caso di specie la determinazione a sei mesi è stata ritenuta compatibile con i criteri di discrezionalità e la motivazione considerata adeguata, pertanto il ricorso è rigettato e la misura della sospensione confermata.
Norme richiamate
menzionata come norma che prevede le lesioni personali colpose gravi
La fattispecie di lesioni colpose gravi costituisce il presupposto materiale per l'applicabilità dell'accessorio (sospensione patente), ma la sola enunciazione del reato non giustifica automaticamente la quantificazione della sanzione accessoria
Norma generale sulla determinazione della pena (criteri di quantificazione) richiamata a fondamento dell'argomentazione sulla proporzionalità e adeguatezza della sanzione
richiamato, in particolare il comma 2
Indica i criteri (entità del danno, gravità della violazione, pericolo di ulteriore circolazione) che il giudice deve considerare nella determinazione della sanzione amministrativa accessoria
prevede che, quando dal fatto derivi una lesione personale colposa grave o gravissima, la sospensione della patente è fino a due anni
Stabilisce il limite massimo della sanzione accessoria (fino a due anni) e individua il presupposto per l'applicazione (lesione colposa grave/gravissima)
art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.
Prevede uno dei motivi di ricorso per cassazione (violazione di legge) utili a censurare la sentenza impugnata
Disciplina il controllo del giudice sulla congruità della pena nelle ipotesi di patteggiamento e la possibilità di impugnare la sentenza di patteggiamento quando riguardi anche sanzioni amministrative accessorie
art. 218, comma 2 cod. della strada
Richiamato come parametro di valutazione per giustificare la misura della sanzione amministrativa accessoria (criteri di gravità e pericolo futuro)
Massime di principio
- Le sanzioni amministrative accessorie (es. sospensione della patente) hanno natura autonoma rispetto alla pena principale e il giudice le deve applicare e motivare indipendentemente dall'accordo tra le parti in sede di patteggiamento
- Se la misura della sanzione accessoria è vicina al minimo edittale o rientra nella fascia media, può essere sufficiente una motivazione implicita che ne dichiari l'adeguatezza; se invece la misura supera la medietà il giudice deve fornire una motivazione esplicita e specifica rispetto ai parametri indicati (entità del danno, gravità della violazione, pericolo di ulteriore circolazione)
- La sola indicazione della norma incriminatrice non giustifica da sola la durata della sanzione accessoria: occorre richiamare e valutare i parametri di cui all'art. 218 c.d.s. e ogni elemento che possa influire sulla proporzionalità (concorso di colpa della vittima, entità effettiva del danno, condotta e precedenti dell'imputato, incidenza sulla professione)
- In caso di patteggiamento il controllo del giudice sulla congruità della pena/accessori deve essere effettivo: il giudice può comunque aumentare o ridurre la sanzione accessoria rispetto a quanto richiesto dalle parti, ma, se lo fa in misura significativa, deve motivare in modo puntuale
- Per difendere efficacemente un ricorso in una situazione simile è utile documentare e dimostrare tutti gli elementi attenuanti concreti (entità lieve del danno, concorso di colpa della vittima, ruolo professionale, assenza di precedenti) per rendere più agevole la contestazione di una sospensione sproporzionata
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 28 apr 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 15985/2025 del 28/04/2025
- Sentenza penale · 28 apr 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 15987/2025 del 28/04/2025
- Sentenza penale · 28 apr 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 15989/2025 del 28/04/2025
- Sentenza penale · 28 apr 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 15990/2025 del 28/04/2025
- Sentenza penale · 28 apr 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 15991/2025 del 28/04/2025
- Sentenza penale · 28 apr 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 15994/2025 del 28/04/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →