Cassazione Civile, Ordinanza n. 23654/2023 del 02/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
Nel corso di un procedimento di espropriazione immobiliare iniziato nei primi anni '90 contro il debitore, il creditore procedente rinunciò e la procedura fu dichiarata estinta limitatamente alla sua posizione. In seguito intervenne un diverso creditore, poi divenuto cessionario del credito, che rinnovò la trascrizione del pignoramento e proseguì nell'iniziativa esecutiva; intervennero anche altri creditori, tra cui una banca cui era stato contestato il credito e la legittimazione per asserita cessione a terzi. Il debitore propose due opposizioni all'esecuzione, sostenendo: 1) che la dichiarazione di estinzione della posizione del procedente avesse reso invalida la successiva rinnovazione della trascrizione e tutti gli atti di impulso compiuti dal creditore intervenuto, poiché riferiti a una esecuzione già estinta; 2) che il credito della banca intervenuta fosse inesistente e che la banca fosse priva di legittimazione, essendo il credito ceduto ad altro soggetto. In cassazione denunciò violazione di norme processuali sull'esecuzione forzata e l'omessa considerazione delle contestazioni sulla titolarità del credito.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha affermato che, nelle esecuzioni con pluralità di creditori concorrenti, non è necessario che permanga per tutta la procedura il titolo esecutivo del solo creditore procedente: è sufficiente la costante presenza di almeno un valido titolo esecutivo, anche del creditore intervenuto, che consenta la prosecuzione dell'esecuzione e sorregga gli atti di impulso, con irrilevanza della loro imputazione soggettiva. Ha quindi ritenuto legittima la prosecuzione dell'espropriazione da parte del creditore intervenuto munito di titolo e la rinnovazione della trascrizione del pignoramento. Sul secondo motivo ha dichiarato l'inammissibilità perché le doglianze non colpivano la ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale aveva ritenuto che le contestazioni mirassero al merito del titolo esecutivo azionato dalla banca e fossero quindi non deducibili con opposizione all'esecuzione; inoltre il motivo era formulato in modo promiscuo e diretto a sollecitare un riesame del materiale probatorio, precluso in cassazione. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato nel primo motivo come norma asseritamente violata, ma la Corte ha escluso la fondatezza della censura alla luce della disciplina dell'esecuzione forzata con più creditori
richiamato nel primo motivo; la Corte ha ribadito che, in presenza di creditori concorrenti, gli atti di impulso possono provenire anche dall'intervenuto munito di titolo
richiamato nel secondo motivo; la Corte ha ritenuto non deducibili con opposizione esecutiva le contestazioni che investono il merito del titolo esecutivo dell'interventore
ha valorizzato la regola per cui il creditore intervenuto munito di titolo è in posizione paritetica rispetto al procedente e può compiere atti di impulso della procedura
richiamato nel primo motivo, ma non accolto; la Corte ha escluso che l'estinzione della posizione del procedente travolga automaticamente l'esecuzione in presenza di altri creditori titolati
richiamato nel secondo motivo; la censura è stata dichiarata inammissibile perché non coglieva la ratio della decisione di merito
art. 366, primo comma, n. 4, c.p.c.
richiamato per affermare l'inammissibilità del secondo motivo, per difetto di specificità e inquadramento delle censure
richiamato come ulteriore possibile ragione di inammissibilità del primo motivo, essendo il principio di diritto già consolidato
richiamato per il rito camerale di decisione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- Nell'espropriazione forzata con pluralità di creditori concorrenti, l'efficacia del pignoramento e la prosecuzione della procedura non richiedono la persistenza del titolo esecutivo del solo creditore procedente: è sufficiente che rimanga in vita un valido titolo esecutivo di uno dei creditori legittimati, anche intervenuto.
- Il creditore intervenuto munito di titolo è in posizione paritetica rispetto al creditore procedente quanto alla possibilità di compiere atti di impulso della procedura esecutiva; l'imputazione soggettiva dell'atto è irrilevante se l'atto proviene da un creditore titolato.
- La caducazione, l'estinzione o l'inefficacia del titolo del procedente non travolge automaticamente gli atti e la posizione degli interventori muniti di titolo, purché il loro intervento sia intervenuto prima della caducazione del titolo del procedente o dell'arresto dell'azione esecutiva.
- Le contestazioni che attengono alla correttezza nel merito del titolo esecutivo dell'interventore non sono proponibili mediante opposizione all'esecuzione se non incidono sulla legittimazione esecutiva in senso stretto.
- In cassazione è inammissibile il motivo che non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata, che sia formulato in modo promiscuo o che miri sostanzialmente a un riesame del fatto e delle risultanze probatorie.
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