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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 4801/2022 del 14/02/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della decisione della CTR che aveva ritenuto illegittimo il diniego di rimborso IRES chiesto da Virauto Spa per gli anni 1990-1992 ai sensi dell'art. 9, comma 17, legge n. 289/2002 (misura connessa al sisma siciliano del dicembre 1990). L'Agenzia deduceva in particolare: (i) errore nel ritenere applicabile l'agevolazione (riduzione del 90%) anche in forma di rimborso per chi aveva già pagato; (ii) l'istanza di rimborso, presentata il 24 febbraio 2010, sarebbe stata tardiva rispetto ai termini previsti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha richiamato la Decisione della Commissione europea C(2015) 5549 final (14/8/2015) che ha qualificato la disciplina nazionale come aiuto di Stato incompatibile per le imprese. Pur rigettando alcune doglianze formali dell'Amministrazione, la Corte ha disposto la cassazione della sentenza della CTR e il rinvio alla CTR stessa, in diversa composizione, perché accerti alla luce del diritto dell'Unione se il beneficio richiesto sia compatibile con le regole sugli aiuti di Stato: in particolare se rientri nella regola de minimis (con verifica cumulativa su tre anni) oppure se possa essere considerato compatibile ai sensi dell'art. 107 TFUE come compensazione per danni da calamità naturale, valutando il nesso diretto tra danno e aiuto e l'assenza di sovracompensazione (considerando altri aiuti o assicurazioni). La Corte ha precisato che l'onere probatorio circa la compatibilità spetta al beneficiario e ha autorizzato, in sede di rinvio, l'acquisizione di documenti necessari per valutare la situazione secondo la nuova disciplina comunitaria. Inoltre è stato richiamato il principio per cui, ai fini del termine per la domanda di rimborso, l'interpretazione autentica introdotta dalla legge di stabilità 2015 rendeva l'istanza del 24/02/2010 tempestiva rispetto al termine biennale decorrente dal 1° marzo 2008.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 17, legge n. 289/2002

    Disciplina della definizione/condono per i tributi relativi agli anni 1990-1992 per i soggetti colpiti dal sisma: possibilità di pagamento del 10% per chi non ha pagato e rimborso del 90% per chi ha già pagato. La Corte richiama che tale disposizione è stata poi qualificata come aiuto di Stato incompatibile con il mercato interno se applicata ad imprese, salvo verifiche di compatibilità.

  • art. 38, D.P.R. n. 602/1973

    Norma richiamata nella censura relativa alla decadenza/timelyness delle domande di rimborso; la Corte conferma il principio che la decadenza prevista a tutela dell'Amministrazione può essere rilevata d'ufficio in materia tributaria.

  • art. 21, d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato in rapporto alla presunta tardività dell'istanza di rimborso; la Corte valuta la tempestività alla luce delle norme nazionali interpretate anche dalla legge di stabilità 2015.

  • art. 1, comma 665, legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015)

    Considerata norma di interpretazione autentica: stabilisce che i soggetti colpiti dal sisma che abbiano versato oltre il 10% hanno diritto al rimborso del versato in eccesso purché la domanda sia presentata entro il termine di due anni decorrente dall'entrata in vigore della legge n. 31/2008 (ossia dal 1° marzo 2008). La Corte la ritiene idonea a rendere tempestiva l'istanza presentata il 24/02/2010.

  • Decisione della Commissione europea C(2015) 5549 Final (14/08/2015)

    Decisione C/2015, 5549 Final, del 14 agosto 2015

    Ha ritenuto la disciplina italiana in materia di condono per il sisma come aiuto di Stato incompatibile con il mercato interno per gli operatori economici. Tale decisione, in quanto atto vincolante dell'UE, costituisce ius superveniens da applicare immediatamente; la Corte ordina che la questione sia riesaminata alla luce di tale decisione.

  • art. 107 TFUE

    Fondamento giuridico per la valutazione della compatibilità degli aiuti di Stato; la Corte invita la CTR a verificare la compatibilità ai sensi dell'art. 107, in particolare considerando la possibilità di qualificare l'aiuto come compensazione per danni causati da calamità naturale (par. 2 b).

  • art. 108, par. 3 TFUE

    Rilevato come base della procedura di controllo sugli aiuti di Stato da parte della Commissione e in base alla quale la Decisione C(2015) 5549 ha valutato l'incompatibilità del regime nazionale; la Corte ne trae conseguenze vincolanti per il giudice interno.

  • art. 288 TFUE

    Richiamato per affermare la vincolatività degli atti della Commissione e il principio che la decisione comunitaria costituisce ius superveniens immediatamente applicabile dal giudice nazionale.

  • Regola de minimis (regolamento UE in materia di aiuti de minimis)

    La Corte indica che, al rinvio, la CTR dovrà verificare se il beneficio rientri nella soglia de minimis (con valutazione cumulativa su un arco di tre anni) e, se la soglia è superata, l'aiuto deve essere negato nella sua interezza.

  • Giurisprudenza della Corte di Giustizia (es. sent. 15/07/2015, C-82/14 Agenzia delle Entrate vs Nuova Invincibile Srl)

    C-82/14, sentenza 15 luglio 2015

    Tale giurisprudenza ha statuito l'incompatibilità del regime relativamente all'IVA per violazione del principio di neutralità fiscale e contribuisce al quadro di diritto dell'Unione usato dalla Cassazione per escludere l'applicabilità automatica del beneficio alle imprese.

Massime di principio

  • Quando intervenienze normative o decisioni della Commissione UE qualificano un'agevolazione nazionale come aiuto di Stato incompatibile, il giudice nazionale deve applicare immediatamente tale ius superveniens e, se necessario, cassare e rinviare per nuovo esame alla luce del diritto UE.
  • Se il beneficiario è un'impresa, l'applicazione di misure nazionali che sostanzialmente costituiscono esenzioni o rimborsi va valutata rispetto alle regole sugli aiuti di Stato: verificare se rientrano nella regola de minimis o siano compatibili come compensazione per calamità naturali ai sensi dell'art. 107 TFUE.
  • L'onere di dimostrare la compatibilità (incluso il rispetto del tetto de minimis cumulativo su tre anni e l'assenza di sovracompensazione) grava sul soggetto che invoca il beneficio; in sede di rinvio è consentita l'acquisizione di documenti non precedentemente disponibili.
  • La tempestività della domanda di rimborso va valutata anche in relazione a norme di interpretazione autentica successive; nel caso concreto la legge di stabilità 2015 ha reso tempestiva l'istanza presentata il 24/02/2010 rispetto al termine biennale decorrente dal 1/3/2008.
  • La valutazione della compatibilità deve considerare il nesso diretto tra danno e aiuto, l'esistenza della sede operativa nel territorio colpito al momento dell'evento e l'esclusione di qualsiasi altra fonte di compensazione che porti a sovracompensazione.

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