Cassazione Civile, Sentenza n. 4677/2022 del 14/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la ordinanza della Corte di Cassazione che aveva rigettato il suo ricorso avverso le sentenze di merito: la domanda originaria era per il risarcimento danni derivanti dalla presunta illegittima revoca di un fido/concessione di apertura di credito e per l'illegittimo protesto. Con il ricorso per revocazione il Merlo denunciava errori di fatto e di valutazione della Corte di Cassazione (soprattutto sulla esistenza del contratto di apertura di credito, sulla illegittimità della revoca e sulla tempistica della comunicazione del recesso), chiedendo il riesame e la sostituzione dell'accertamento negativo di merito con un accertamento positivo.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione perché la revocazione contro decisione della Cassazione può essere proposta solo per errori di fatto meramente percettivi (errori di percezione immediatamente rilevabili) e non per contestare valutazioni di merito o chiedere un nuovo esame delle prove. Il Collegio ha ritenuto che il ricorrente chiedeva in realtà il riesame del giudizio di legittimità e contestava valutazioni giuridiche e valutazioni probatorie, non errori meramente percettivi. Perciò il ricorso è stato respinto e il Merlo è stato condannato al pagamento delle spese di lite in favore della banca, liquidate in euro 4.200,00 oltre spese forfettarie e accessori; è stato inoltre dato atto della possibile integrazione del contributo unificato ai sensi del d.P.R. n.115/2002.
Norme richiamate
art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c.
E' la norma invocata per la revocazione: autorizza la revocazione per errore di fatto. La Corte interpreta strettamente tale causa come riferita ad errori meramente percettivi, immediatamente e oggettivamente rilevabili, non a ricostruzioni probatorie o a valutazioni giuridiche.
Norma collegata alla revocazione (richiamata nella domanda): contiene disposizioni procedurali sulla revocazione. La Corte ha ritenuto applicabile il combinato disposto con l'art. 395 per il procedimento instaurato.
Richiama il principio di specificità e chiarezza dei motivi: la Corte osserva che anche il ricorso per revocazione deve indicare con chiarezza l'ubicazione e la natura dell'errore lamentato, sotto pena di inammissibilità.
art. 13, comma 1-quater e comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Norme sul contributo unificato: la Corte dà atto dell'applicabilità dell'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto del ricorso, come conseguenza procedurale del rigetto.
Massime di principio
- La revocazione contro una decisione della Corte di Cassazione è consentita solo per errori di fatto meramente percettivi (errori di percezione immediatamente rilevabili) e non per rinnovare o ottenere un diverso apprezzamento delle prove o del merito.
- Se si contesta l'esistenza di un contratto o la valutazione probatoria fatta dal giudice, la strada della revocazione è inappropriata; occorre impugnare nei gradi ordinari o valutare altri rimedi processuali, salvo che non emergano fatti nuovi, decisivi e imprevisti rispetto al giudizio (e valutare la scrutinio delle specifiche fattispecie di revocazione previste dalla legge).
- Nel proporre revocazione è fondamentale individuare con precisione e chiarezza l'errore 'di fatto' e dimostrare che si tratta di un errore di percezione oggettivo e immediatamente rilevabile, non di una diversa interpretazione o deduzione logico-giuridica.
- La mancata specificità delle doglianze di revocazione (art. 366 c.p.c.) può comportare l'inammissibilità; pertanto i motivi devono essere formulati con indicazione puntuale di ciò che si ritiene essere l'errore percettivo.
- Esiti negativi della revocazione comportano conseguenze economiche (condanna alle spese, integrazione del contributo unificato): valutare il rapporto costi/benefici prima di proporre tale rimedio.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 14 feb 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 4599/2022 del 14/02/2022
- Sentenza civile · 14 feb 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 4600/2022 del 14/02/2022
- Sentenza civile · 14 feb 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 4678/2022 del 14/02/2022
- Sentenza civile · 14 feb 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 4679/2022 del 14/02/2022
- Sentenza civile · 14 feb 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 4680/2022 del 14/02/2022
- Sentenza civile · 14 feb 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 4688/2022 del 14/02/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →