Cassazione Civile, Sentenza n. 4679/2022 del 14/02/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La Pulitecnica chiedeva il pagamento di corrispettivi e degli interessi moratori e maggior danno per ritardati pagamenti (periodo maggio 1999 - gennaio 2002). La Corte d'appello di Ancona, ritenendo applicabile la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 73, commi 1 e 3, della legge regionale Marche n. 31/1981 (Corte cost. n. 82/1998), accolse il gravame dell'ASUR e respinse la pretesa. La Pulitecnica impugnò in Cassazione; la Sezione rigettò il ricorso con ordinanza n. 25927/2018. La Pulitecnica propose quindi ricorso per revocazione, deducendo che la Corte di legittimità avrebbe errato nell'estendere l'operatività della pronuncia costituzionale anche alla decorrenza automatica degli interessi, mentre, secondo la ricorrente, la Corte costituzionale avrebbe dichiarato l'incostituzionalità solo in ordine alla misura degli interessi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che la censura non denunciava un errore di fatto revocatorio nei termini richiesti dagli artt. 391-bis e 395 c.p.c., ma sostanzialmente una critica all'interpretazione giuridica della sentenza della Corte costituzionale e della pronuncia di legittimità, materia non comprimibile nel rimedio revocatorio. Ha inoltre rigettato le richieste alternative di far correggere la sentenza costituzionale o di sollevare incidente di costituzionalità come manifestamente inammissibili nel contesto del ricorso per revocazione. Parte ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità: euro 5.200,00 per compensi, oltre 15% spese forfettarie, esborsi euro 200,00 e accessori di legge, con ulteriore osservazione circa l'eventuale contributo unificato ai sensi dell'art. 13 d.P.R. n.115/2002.
Norme richiamate
art. 73, commi 1 e 3, legge regionale Marche n. 31/1981
La norma regionale era stata dichiarata incostituzionale dalla Corte costituzionale n. 82/1998; la Corte di Cassazione ha ritenuto che la pronuncia costituzionale investisse sia la misura sia la decorrenza automatica degli interessi, per la ratio che impedisce alla legislazione regionale di incidere sulle regole civilistiche delle obbligazioni pecuniarie.
Sentenza Corte costituzionale n. 82/1998
La Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità di disposizioni dell'art.73 l.r. 31/1981; la Corte di Cassazione ha interpretato la decisione come estesa sia alla misura sia alla decorrenza automatica degli interessi in virtù della ratio della pronuncia.
art. 391-bis c.p.c.
Norma sull'autorizzazione al ricorso per revocazione per errori materiali o di fatto della sentenza della Corte di Cassazione; richiamata per il perimetro procedurale del rimedio.
art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c.
Prevede la revocazione per errore di fatto delle sentenze passate in giudicato; la Corte ha richiamato i requisiti stringenti perché il rimedio sia ammissibile (errore evidente, oggettivo e decisivo).
art. 23, comma 8-bis, d.l. n. 137/2020 (conv. con mod. nella legge n.176/2020)
Disposizione invocata per lo svolgimento dell'udienza in camera di consiglio senza discussione orale; richiamata per la forma di decisione adottata (sentenza in camera di consiglio).
art. 375, ultimo comma, c.p.c.
Autorizza l'adozione della forma di sentenza per le decisioni della Corte di Cassazione quando non è stata chiesta la discussione orale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Norma richiamata in relazione all'ulteriore contributo unificato dovuto, ove applicabile, dalla parte ricorrente.
d.lgs. n. 231/2002
Richiamato dalla Corte come norma irrilevante per il caso in esame poiché applicabile solo ai contratti stipulati dopo la sua entrata in vigore.
Massime di principio
- Il rimedio della revocazione per errore di fatto è estremamente limitato: ammissibile solo per errori di fatto evidenti, oggettivi e decisivi che emergano senza necessità di complesse argomentazioni ermeneutiche.
- Non è consentito trasformare una critica di diritto o una diversa interpretazione di pronunce di grado superiore (es. sentenze costituzionali) in un motivo di revocazione; per questioni relative al contenuto o al dispositivo di una sentenza costituzionale occorrono strumenti rivolti alla Corte costituzionale o procedure specifiche.
- Quando la Corte costituzionale dichiara l'illegittimità di una norma regionale che incide su obbligazioni pecuniarie, la sua ratio può giustificare l'effetto sull'intera disciplina degli interessi (misura e decorrenza), non solo su un profilo formale, se la pronuncia si fonda sul divieto di variante alle regole civilistiche da parte della legislazione regionale.
- Chi contesta l'applicazione o l'interpretazione di una pronuncia costituzionale dovrebbe valutare i rimedi adeguati (es. istanza alla Corte costituzionale, incidente di costituzionalità in sede propria) piuttosto che il ricorso per revocazione in Cassazione, salvo che sussistano i rigorosi presupposti di errore di fatto.
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