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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 4680/2022 del 14/02/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente propone ricorso in revocazione ex artt. 391-bis e 395 c.p.c., deducendo errore di fatto nell'ordinanza della Corte di Cassazione che aveva dichiarato inammissibile il suo ricorso per cassazione per violazione del principio di autosufficienza (art. 366, 1° co., n. 6 c.p.c.). Cela sostenne che la Corte aveva affermato l'omissione o la mancata riproduzione di atti e documenti rilevanti nel ricorso per cassazione (tra cui un foglio firmato in bianco, atti di primo grado, sentenze e il capitolo di prova n.26), mentre, a suo dire, tali documenti erano invece riprodotti e indicati con puntuali riferimenti e risultavano anche nella memoria ex art. 380-bis; pertanto dedusse un errore percettivo e di fatto decisivo ai fini della pronuncia.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso in revocazione. Ha ritenuto che: (i) l'errore di fatto dedotto non possa essere considerato decisivo perché la precedente ordinanza di inammissibilità si fondava su più autonome ragioni (non solo sulla presunta violazione del principio di autosufficienza ma anche sull'idea che le deduzioni del ricorrente fossero in realtà una richiesta di riesame del merito e della valutazione probatoria), sicché la presenza di altra ratio decidendi integra l'insussistenza del requisito di decisività dell'errore; (ii) l'errore di fatto non può essere invocato per rimettere in discussione valutazioni di merito e di coordinamento probatorio compiute dai giudici di merito; (iii) la questione dell'insufficienza di autosufficienza era già stata tempestivamente eccepita dai controricorrenti nei loro atti e nelle memorie, per cui non si tratta di fatto non controverso al tempo della decisione. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità liquidate complessivamente in euro 5.600,00 oltre accessori, e al versamento dell'eventuale contributo unificato aggiuntivo ai sensi dell'art. 13 DPR 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 391-bis c.p.c.

    Disciplina la revocazione delle sentenze della Corte di Cassazione per errore di fatto; combinata con l'art. 395, consente al ricorrente di chiedere la revoca ove sussista un errore fattuale decisivo.

  • art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Stabilisce il vizio di revocazione per errore di fatto; la Corte ha applicato tale criterio richiedendo che l'errore sia non solo esistente ma anche decisivo per l'esito della pronuncia impugnata.

  • art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.

    Principio di autosufficienza del ricorso per cassazione: il ricorso deve riprodurre gli atti e i documenti rilevanti o fornire puntuali indicazioni per la loro individuazione; la precedente ordinanza aveva dichiarato inammissibile il ricorso per violazione di questo principio.

  • art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    Consente ai controricorrenti di dedurre l'inammissibilità del ricorso per cassazione per violazione del principio di autosufficienza; la Corte ha rilevato che tale eccezione era stata sollevata e sviluppata nei controricorsi e nelle memorie.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Regime delle memorie successive: la memoria ex art. 380-bis è stata richiamata nel processo; la Corte ha considerato le memorie depositate dalle parti nell'esame della controversia.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Norma sul contributo unificato: la sentenza dà atto dell'eventuale applicazione del contributo unificato aggiuntivo previsto dalla norma in caso di ricorso.

Massime di principio

  • La revocazione per errore di fatto (art. 395 n.4 c.p.c.) richiede che l'errore sia decisivo: deve esistere un nesso causale tra l'errore e la diversa decisione che si sarebbe adottata senza quell'errore.
  • Non è ammessa la revocazione per contestare la valutazione del merito o la diversa interpretazione delle risultanze probatorie compiuta dai giudici di merito: la revocazione non è strumento per ottenere un nuovo esame del merito.
  • Se la sentenza impugnata si regge su più autonome ragioni decisorie, l'annullabilità per errore di fatto richiede che l'errore investa la ratio decisoria determinante; l'attacco a una sola delle molteplici ragioni può risultare insufficiente.
  • Per i ricorsi per cassazione è essenziale rispettare il principio di autosufficienza: gli atti e documenti rilevanti vanno riprodotti o indicati con precisione (pagina, collocazione nel fascicolo) per evitare l'inammissibilità.
  • Se i controricorrenti hanno già eccepito l'inammissibilità o la carenza di autosufficienza e il punto è stato discusso, non si può fondare la revocazione sull'esistenza di un fatto 'non controverso' relativo a quella carenza.
  • Nel valutare la revocazione, il giudice di legittimità considera anche le memorie e i controricorsi depositati: la mancata menzione di un documento nell'ordinanza può non essere decisiva se il complesso argomentativo e le eccezioni erano già state esaminate.

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