Cassazione Civile, Sentenza n. 4678/2022 del 14/02/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Energo ha proposto ricorso per revocazione avverso l'ordinanza n.12716/2019 della Corte di Cassazione che aveva dichiarato improcedibile il suo ricorso per cassazione per omesso deposito della copia della sentenza di appello corredata della relata di notifica (art. 369, comma 2, n.2 c.p.c.). Energo ha fondato la revocazione sull'art. 395, comma 1, n.4 c.p.c., deducendo un presunto errore di fatto/di percezione della Corte di Cassazione: avrebbe dovuto desumersi dal proprio ricorso per cassazione che la sentenza di appello era stata notificata personalmente alla parte (Energo) e non al procuratore costituito, con la conseguenza che la mancata produzione della relata non avrebbe dovuto determinare l'improcedibilità. In sostanza Energo denunciava un errore di interpretazione dell'atto di impugnazione e degli effetti giuridici della notifica.
La decisione
Il ricorso per revocazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che: (i) l'errore prospettato attiene a una diversa interpretazione/valutazione dell'atto e non a un 'vizio di assunzione del fatto' immediatamente rilevabile; (ii) l'errore revocatorio, ai sensi dell'art. 395 n.4 c.p.c., deve essere un errore di percezione su un fatto decisivo e determinante della decisione; (iii) la declaratoria di improcedibilità per omesso deposito della relata è una delle rationes decidendi dell'ordinanza ed, inoltre, la stessa ordinanza era sorretta da altre autonome ragioni che avrebbero comunque portato allo stesso esito, sì che l'errore invocato non era decisivo. Perciò la revocazione non poteva essere accolta. Energo è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità (liquidate complessivamente in euro 10.200,00 oltre accessori) e al risarcimento ex art. 96 c.p.c. in favore della controricorrente per euro 2.000,00. È stato inoltre preso atto degli adempimenti connessi al d.P.R. n.115/2002.
Norme richiamate
art. 369 c.p.c., comma secondo, n. 2
La mancata produzione della copia della sentenza impugnata corredata della relata di notifica determina l'improcedibilità del ricorso per cassazione; tale omissione è stata ritenuta dalla Corte causa di improcedibilità del ricorso originario.
art. 391-bis c.p.c.
Disciplina il rimedio della revocazione contro le decisioni della Corte di Cassazione; costituisce il quadro procedurale per la proposizione del ricorso revocatorio.
art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4
Stabilisce che la revocazione è ammessa per errore di fatto. La Corte ha interpretato tale errore come svista immediata su fatti decisivi, con carattere di decisività causale rispetto alla pronuncia, escludendo l'ammissibilità per mere divergenze interpretative o errori di valutazione non immediati.
art. 170 c.p.c.
Riguarda la rappresentanza tecnica e gli effetti della notifica; la Corte ha richiamato l'importanza della notifica al procuratore costituito per l'efficacia della decorrenza dei termini processuali in grado di appello e in cassazione.
art. 326 c.p.c.
Norma richiamata indirettamente in relazione al termine breve di impugnazione; la questione della decorrenza del termine era centrale nella contestazione sulla efficacia della notifica.
art. 324 c.p.c.
Richiamata nella motivazione come riferimento all'effetto di cosa giudicata formale del provvedimento di Cassazione e alla stabilità del giudicato che il rimedio revocatorio deve preservare.
art. 96 c.p.c.
Consente la condanna per danno derivante da lite temeraria o colposa nella proposizione degli atti: la Corte ha ritenuto integrata colpa grave nella proposizione del ricorso per revocazione e ha condannato Energo ex art. 96 c.p.c. a risarcimento di euro 2.000,00.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Richiamata in ordine all'ulteriore importo dovuto dalla parte ricorrente per il deposito in Cassazione (onere contributivo), con rilievo formale nell'atto di liquidazione.
art. 65 ord. giud.
Menzi ono della funzione nomofilattica del giudice di legittimità come criterio interpretativo dell'ampio rigore richiesto per gli strumenti straordinari come la revocazione.
Massime di principio
- La revocazione ex art. 391-bis e 395 c.p.c. richiede un errore di fatto immediatamente rilevabile e decisivo: non è ammessa per mere divergenze di interpretazione o per errori che richiedono complesse argomentazioni ermeneutiche.
- Se la decisione impugnata si regge su più rationes decidendi autonome, la revocazione è inammissibile se l'errore denunciato non incide su tutte le ragioni determinanti; l'errore deve essere tale da cambiare l'esito della decisione.
- In tema di impugnazioni la mancata produzione della copia della sentenza impugnata completa della relata di notifica comporta l'improcedibilità del ricorso per cassazione (art. 369 c.p.c.); per contestare la decorrenza dei termini occorre produrre la relata o altri elementi probatori equivalenti.
- Non è sufficiente dichiarare che la sentenza è stata "notificata alla parte" per escludere l'efficacia della notifica rispetto al procuratore costituito: la parte che intende far valere tale circostanza deve fornire elementi documentali precisi.
- Proporre ricorsi revocatori sulla base di mere critiche interpretative alla Corte di Cassazione può integrare colpa grave e dar luogo a condanne ex art. 96 c.p.c.; valutare preventivamente la fondatezza giuridica e la rilevanza dell'errore denunciato è essenziale per evitare sanzioni.
- Per pratiche similari, prima di proporre la revocazione accertare se la decisione impugnata abbia altre autonome motivazioni e raccogliere la documentazione formale della notifica (relata) quando la questione è la decorrenza dei termini.
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