Cassazione Penale, Ordinanza n. 06664/2026 del 18/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione)
La controversia
Il procedimento riguarda il reclamo avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza che aveva respinto l'impugnazione contro la proroga del regime detentivo speciale ex art. 41-bis ord. pen., deliberata dal Ministro della giustizia. Il ricorrente sosteneva, in sostanza, che fosse venuta meno la sua attuale pericolosità di collegamento con l'ambiente criminale di appartenenza e che il suo ruolo fosse ormai marginale rispetto alla cosca di provenienza. La Corte ha ritenuto che il Tribunale avesse correttamente valutato il compendio informativo e che la motivazione fosse adeguata, valorizzando la posizione apicale del soggetto nella cosca Schiavone del Clan dei Casalesi e la persistente operatività del sodalizio. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto contro l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Roma che aveva confermato la proroga del regime detentivo speciale ex art. 41-bis ord. pen. La decisione ha ritenuto corretta la valutazione sulla perdurante capacità del detenuto di mantenere collegamenti con l'associazione criminale, sulla base della sua precedente posizione apicale e della persistente operatività della cosca. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro tremila alla Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
regime detentivo speciale; proroga del regime detentivo differenziato
La proroga è legittima quando permanga la concreta e attuale possibilità di collegamenti con l'associazione criminale; non occorre la prova della piena attualità dell'attività della cosca, essendo sufficiente la capacità di contatto del detenuto con l'ambiente malavitoso, valutata alla luce della sua storia criminale e della posizione rivestita nel sodalizio.
condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
In caso di ricorso dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, salvo ipotesi di esonero, di una somma alla Cassa delle ammende.
Sez. 5, n. 40673 del 30/05/2012, Badagliacca
Ai fini della proroga del regime detentivo differenziato di cui all'art. 41-bis ... è necessario accertare che la capacità del condannato di tenere contatti con l'associazione criminale non sia venuta meno
Il giudizio di proroga richiede la verifica della persistente capacità di collegamento del condannato con il sodalizio, mediante parametri quali profilo criminale, posizione nell'associazione, operatività del gruppo e nuovi elementi fattuali sintomatici del pericolo attuale.
Sez. 1, n. 47521 del 02/12/2008, Rogoli
non è necessario l'accertamento della permanenza dell'attività della cosca di appartenenza e la mancanza di sintomi rilevanti, effettivi e concreti, di una dissociazione del condannato dalla stessa
Per prorogare il 41-bis non serve dimostrare in positivo che la cosca continui a operare, né l'assenza di dissociazione del detenuto; è sufficiente la potenzialità attuale e concreta di collegamenti con l'ambiente criminale non fronteggiabile col regime ordinario.
Massime di principio
- La proroga del regime detentivo speciale ex art. 41-bis ord. pen. è legittima quando il giudice accerti, sulla base di elementi fattuali concreti, che la capacità del detenuto di mantenere contatti con l'associazione criminale non sia venuta meno.
- Ai fini della proroga non è indispensabile provare in modo autonomo e attuale la piena operatività della cosca o l'assenza di dissociazione del condannato; è sufficiente la concreta potenzialità di collegamenti con l'ambiente mafioso.
- La valutazione giudiziale deve considerare il profilo criminale del soggetto, la posizione da lui rivestita nel sodalizio, la perdurante operatività del gruppo e l'eventuale sopravvenienza di nuovi elementi sintomatici del rischio di contatti esterni.
- Se la motivazione del giudice di sorveglianza si confronta adeguatamente con il compendio informativo e applica correttamente i parametri giurisprudenziali sul 41-bis, il ricorso che deduca una mera marginalità sopravvenuta del detenuto è destinato all'inammissibilità.
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