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Cassazione Penale, Ordinanza n. 14310/2026 del 20/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la decisione di primo grado. Dal testo emerge che i motivi di impugnazione erano tre: contestazione della tardività della querela; contestazione del ravvisato concorso nel reato; contestazione del diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. La Corte di cassazione li ha qualificati come motivi generici e meramente riproduttivi di censure già esaminate e respinte dai giudici di merito, in un quadro di doppia conforme.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché fondato su censure generiche e ripetitive, già adeguatamente affrontate e disattese sia dalla Corte territoriale sia dal giudice di primo grado. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, rilevando che non vi erano ragioni per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, ai sensi della giurisprudenza costituzionale richiamata.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità è stata invocata dal ricorrente, ma la Corte rileva che il diniego era già stato motivatamente confermato dai giudici di merito e non è stato efficacemente censurato in cassazione.

  • art. 606 c.p.p.

    È richiamato implicitamente nel passaggio sulla genericità dei motivi di ricorso, incompatibile con un valido scrutinio di legittimità.

  • Corte cost. n. 186 del 2000

    È richiamata per affermare che la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende presuppone l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, qui esclusa.

Massime di principio

  • In sede di legittimità sono inammissibili i motivi di ricorso che si limitino a riprodurre censure già dedotte e già specificamente disattese con motivazione congrua nei giudizi di merito.
  • Nel caso di doppia conforme, il ricorso per cassazione deve confrontarsi in modo puntuale con entrambe le decisioni di merito, non essendo sufficiente reiterare contestazioni generiche su questioni già esaminate.
  • La deduzione della tardività della querela, del concorso di persone nel reato e del diniego della particolare tenuità del fatto richiede una critica specifica alla motivazione impugnata; in difetto, il ricorso è inammissibile.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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