Cassazione Penale, Sentenza n. 25047/2023 del 09/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione della conferma della condanna per bancarotta fraudolenta documentale: i ricorrenti deducono carenza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione della Corte di appello, lamentando che sia stata omessa la valutazione integrale della denunzia di furto (dalla quale risulterebbe che presso l'ufficio depredato erano custodite tutte le scritture contabili della Best Line), dei filmati di videosorveglianza prodotti dalla difesa che mostrerebbero carrelli di faldoni asportati, e delle dichiarazioni della segretaria contabile che attestavano la sottrazione di decine di faldoni; i ricorrenti sostengono inoltre che l'elencazione dei documenti mancanti non poteva essere immediata e che la Corte non avrebbe spiegato adeguatamente le ragioni della conferma della condanna per Turchetti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per aspecificità e per mancata autosufficienza: i motivi non si confrontano con la motivazione circa l'inattendibilità delle scritture contabili e non indicano specificamente le parti della motivazione ritenute viziate; i ricorrenti non hanno allegato né la denunzia né i supporti con i filmati né fornito indicazione precisa della loro collocazione nel fascicolo, violando l'obbligo di autosufficienza. Inoltre la doglianza di "travisamento della prova" è stata ritenuta manifestamente infondata perché il passaggio della denunzia richiamato non dimostra che proprio quelle scritture non consegnate fossero state sottratte, e le immagini di videosorveglianza non assicurano che fossero state asportate le scritture contabili della Best Line (in quel luogo erano custoditi documenti anche di altre società). Anche le argomentazioni sul carattere inevitabile dell'elencazione incompleta dei documenti costituiscono mera ricostruzione alternativa non ammissibile in sede di legittimità. Conseguentemente i ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Imposta il limite della censura in cassazione sui vizi di motivazione: il ricorrente deve specificare se la motivazione manca, è contraddittoria o manifestamente illogica e indicare precisamente le parti contestate; la carenza di tale specificità determina inammissibilità.
art. 165-bis, comma 2, d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271 (introdotto dall'art. 7 d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11)
Prevede che copia degli atti specificamente indicati nel ricorso sia inserita dalla cancelleria in un fascicolo separato. La Corte chiarisce però che questo non esonera il ricorrente dall'onere di indicare esattamente gli atti da inserire o dall'allegarli, perché non è compito della cancelleria identificare gli atti in base a un ricorso generico.
art. 2214 cod. civ., primo e secondo comma
Definisce le scritture contabili rilevanti; la Corte osserva che la mera presenza di documentazione in un capannone o di immagini di faldoni portati via non prova necessariamente la sottrazione delle scritture contabili della specifica società fallita, ove non emerga collegamento certo tra quanto sottratto e le scritture di quella società.
Consente alla Corte di Cassazione di condannare i ricorrenti al pagamento delle spese e ad una somma alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile e quando sussista colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- In cassazione per vizi di motivazione (art. 606, comma 1, lett. e)) occorre indicare con precisione se si denuncia una mancanza, una contraddittorietà o una manifesta illogicità e circoscrivere la critica al segmento specifico della motivazione: argomentazioni generiche sono inammissibili.
- Se si assume che il giudice di merito abbia omesso o travisato specifici atti/processuali (es. denunce, filmati, dichiarazioni), il ricorrente deve allegare detti atti o indicarne con precisione la collocazione processuale per consentirne la valutazione in cassazione (art. 165-bis d.lgs. 271/1989).
- La doglianza di "travisamento della prova" è ammissibile solo se il ricorrente dimostra in modo specifico e inequivocabile quale prova sarebbe stata travisata o omessa e che tale prova fosse decisiva per la decisione; mere ipotesi o ricostruzioni alternative non bastano.
- Le prove materiali come filmati o denunce di furto devono essere connesse in modo chiaro e probatorio agli elementi che si dicono mancanti (es.: scritture contabili di una precisa società); l'evidenza indiziaria generica non annulla una valutazione di merito fondata su accertamenti del curatore.
- Un appello o ricorso che sia "geneticamente" viziato per aspecificità può comportare l'inammissibilità anche in sede di legittimità: cura e specificità fin dal primo grado sono fondamentali per preservare i profili di censura in cassazione.
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