Cassazione Penale, Sentenza n. 17998/2024 del 07/05/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato il decreto del 23/05/2023 con cui la Corte d'appello di Napoli ha confermato, nel resto, il decreto del 07/03/2012 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere: a) per Chianese, censura della misura di prevenzione personale (sorveglianza speciale) per violazione degli artt. 125 e 649 c.p.p., della Cost. art. 111 e della legge n. 575/1965, denunciando il divieto di ne bis in idem e la mancata considerazione di pronunce pregresse (in particolare ordinanza cautelare del 30/12/2009 e sentenze di merito che avrebbero escluso l'aggravante di cui all'art. 416-bis); critica anche la motivazione riguardo alla distanza temporale tra i provvedimenti e alla valutazione della pericolosità dopo la scarcerazione. b) per Menale (e Chianese) censura della confisca del 40% della villa di Sperlonga per mancanza assoluta di motivazione e per errori nella determinazione della provvista e della quota confiscabile, lamentando il mancato esame del "parere tecnico" depositato dalla difesa e la mancata considerazione dei redditi e delle disponibilità pregresse dichiarate.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi. Ha ritenuto che la Corte d'appello abbia motivato adeguatamente la valutazione della pericolosità qualificata di Chianese richiamando pronunce irrevocabili (inclusa la pronuncia di questa Corte n. 12323/2021 e la sentenza della Corte d'assise di Napoli del 15/07/2016), distinguendo le fattispecie e l'epoca dei fatti rispetto ai provvedimenti anteriori e quindi escludendo il ne bis in idem. Ha inoltre considerato non fondate le censure sulla distanza temporale dei provvedimenti e sulla mancata considerazione della condotta post-detentiva del ricorrente, ritenendo che i giudici di merito abbiano dato adeguata motivazione sulla gravità delle condotte. Quanto alla confisca della quota dell'immobile di Sperlonga, la Cassazione ha ritenuto fondata la motivazione del giudice di merito circa la datazione degli incrementi patrimoniali (collocati dal giudice in epoca successiva rispetto alla versione della controparte) e non decisivi i redditi dichiarati da Menale successivamente; la quantificazione percentuale confiscata è stata ritenuta specificamente motivata. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Richiamato nei motivi di ricorso in relazione alla legittimità e alla motivazione dei provvedimenti di prevenzione; la Corte ha ritenuto che le prescrizioni procedurali e motivazionali previste siano state rispettate dal giudice di merito.
Citato in relazione ai motivi di impugnazione dei provvedimenti; la Cassazione ha ritenuto infondate le censure che pretendessero una nullità o carenza motivazionale del decreto impugnato.
art. 111 Cost.
Richiamato dai ricorrenti sotto il profilo della tutela giurisdizionale e del giusto processo; la Corte ha ritenuto che il diritto alla motivazione e al contraddittorio risultino rispettati nelle pronunce impugnate.
legge n. 575 del 1965 (misure di prevenzione antimafia)
La normativa sulle misure di prevenzione è stata applicata per l'assimilazione della figura di Chianese a soggetto di pericolosità qualificata. La Corte ha ritenuto corretta la qualificazione di appartenenza al clan e la conseguente applicazione della misura.
Rilevato nelle discussioni sulla qualificazione mafiosa delle condotte e sulle aggravanti; la Corte ha richiamato le pronunce di merito che hanno valutato la presenza o l'esclusione dell'aggravante e ha stabilito che non vi è identità di fatto rilevante ai fini del ne bis in idem rispetto ai precedenti provvedimenti.
Massime di principio
- Per sostenere un vizio di ne bis in idem occorre dimostrare l'identità sostanziale dei fatti e della qualificazione giuridica tra i provvedimenti: la sola apparenza di sovrapposizione (es. data di ordinanze cautelari) non è sufficiente se il giudice di merito ha motivato diversamente tempi, ruoli e modalità delle condotte.
- Le decisioni di merito che richiamano pronunce irrevocabili (sentenze passate in giudicato) hanno grande peso in sede di legittimità: è necessario contestare nel dettaglio l'erronea ricostruzione fattuale o giuridica e non limitarsi ad asserzioni generiche sulla mancanza di motivazione.
- Nelle impugnazioni di provvedimenti di confisca patrimoniale è essenziale fornire prove precise e documentazione sulla datazione delle opere e sulla provenienza delle risorse finanziarie; mere dichiarazioni generiche sui redditi o riferimenti temporali contraddittori sono difficili da far valere se il giudice di merito ha indicato elementi contrari specifici.
- Le censure motivazionali in Cassazione sono limitate: per ottenere accoglimento bisogna dimostrare che la motivazione del giudice è manifestamente apparente o omissiva su punti decisivi, non bastano critiche generiche o rilievi non connessi alla decisione.
- Se si contesta la percentuale di confisca applicata, occorre impugnare con calcoli alternativi e con documentazione contabile/tecnica che dimostri l'errore metodologico; contestazioni aspecifiche sul metodo raramente convincono in sede di legittimità.
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