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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36973/2026 del 21/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (imputati)

La controversia

La Corte d’appello di Catanzaro, con sentenza del 13 novembre 2025, aveva confermato la condanna pronunciata dal G.u.p. del Tribunale di Catanzaro nei confronti di quattro imputati per tentata estorsione aggravata ai danni di un imprenditore e, per uno di essi, anche per due estorsioni aggravate e illecita concorrenza con minaccia o violenza. Aveva invece assolto tre imputati dall’estorsione aggravata contestata per avere cercato di rientrare nella disponibilità di un terreno aggiudicato dalla persona offesa. Il Procuratore generale ha censurato tale assoluzione per violazione degli artt. 629, secondo comma, c.p. e 192 c.p.p. e per vizio di motivazione, sostenendo che le pressioni erano state esercitate tramite soggetti legati alla ’ndrangheta, che gli incontri e le conversazioni dimostravano la volontà di ottenere la restituzione del terreno e che la rinuncia della persona offesa all’acquisto era conseguenza della coazione. I tre imputati condannati per il capo relativo alla tentata estorsione hanno dedotto: l’insufficienza della motivazione sul concorso, poiché la presenza di alcuni di loro sarebbe stata successiva o casuale e non risultava provato un accordo preventivo o la condivisione del proposito criminoso; l’omessa valutazione di dichiarazioni difensive che avrebbero spiegato la loro presenza presso il supermercato; l’erronea applicazione dell’aggravante del metodo mafioso, anche in relazione all’assoluzione dall’associazione mafiosa; e la genericità della motivazione sulla mancata concessione delle attenuanti generiche e sulla pena. Un ulteriore imputato, condannato per tentata estorsione aggravata e per due estorsioni aggravate, oltre che per illecita concorrenza con minaccia o violenza, ha contestato l’applicazione dell’aggravante mafiosa ai tre episodi e la valutazione delle prove e della propria responsabilità, lamentando in particolare l’insufficiente distinzione del suo ruolo rispetto a quello degli altri concorrenti, la mancata considerazione di elementi relativi all’attendibilità delle persone offese e l’omesso esame di ricostruzioni alternative. Ha inoltre censurato il calcolo della pena, gli aumenti per continuazione e il diniego delle attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del Procuratore generale: le censure sollecitavano una diversa lettura delle prove e delle intercettazioni, mentre la Corte d’appello aveva motivato che nelle prime interlocuzioni si era discusso soltanto di un possibile accordo, senza minacce, e che la rinuncia al terreno, intervenuta quattro mesi dopo, era dovuta alla mutata situazione lavorativa della persona offesa. Ha dichiarato inammissibili anche i ricorsi degli imputati. Quanto al concorso nella tentata estorsione, la ricostruzione di merito collocava gli imputati sul posto mentre l’azione era ancora in corso e attribuiva alla loro presenza, e nel caso di uno di essi anche al calcio sferrato alla vittima, un contributo materiale e un rafforzamento dell’intimidazione; la Cassazione ha ritenuto che le difese proponessero una diversa ricostruzione fattuale. Le doglianze sulle prove difensive erano inammissibili anche perché non illustravano la prova di resistenza e la sentenza non deve confutare singolarmente ogni deduzione se espone in modo logico le ragioni della decisione. È stata confermata la configurabilità dell’aggravante del metodo mafioso senza necessità di dimostrare o contestare la partecipazione dell’autore a un’associazione mafiosa, essendo sufficiente che la violenza o la minaccia evochi nella vittima la forza intimidatrice mafiosa; nel caso concreto la motivazione aveva indicato gli elementi comunicati alle persone offese circa il sostegno della cosca o il controllo della zona. Le censure di merito dell’altro imputato sono state dichiarate inammissibili perché riproponevano i motivi d’appello senza confrontarsi puntualmente con la risposta della Corte territoriale. Anche il diniego delle attenuanti generiche e le determinazioni sanzionatorie sono stati ritenuti sorretti da motivazione non manifestamente illogica. I ricorrenti privati sono stati condannati alle spese processuali e ciascuno al pagamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 629 c.p.

    La presenza dei ricorrenti è stata qualificata a titolo di concorso di persone nel grave delitto di estorsione dovendo sottolinearsi come la loro presenza è inequivocabile indice di concorso nel fatto delittuoso sotto il profilo del contributo materiale (essendo presenti insieme a Frustillo sui luoghi), e morale, in relazione al rafforzamento dell'effetto intimidatorio della richiesta.

    La partecipazione all’estorsione può risultare anche da un contributo materiale o morale che rafforzi l’effetto intimidatorio della richiesta, pur senza che ciascun concorrente pronunci personalmente la minaccia.

  • art. 416-bis.1 c.p.

    Non è infatti necessario che sia stata dimostrata o contestata l'esistenza di un'associazione per delinquere, essendo sufficiente che la violenza o la minaccia richiamino alla mente ed alla sensibilità del soggetto passivo la forza intimidatrice tipicamente mafiosa del vincolo associativo.

    L’aggravante del metodo mafioso non richiede che sia provata o contestata l’appartenenza dell’autore a un’associazione mafiosa; è sufficiente che violenza o minaccia evochino nella vittima la forza intimidatrice tipica del vincolo associativo.

  • art. 513-bis c.p.

    la Corte di appello ha ritenuto irrilevante il fatto che dopo l’episodio contestato non ci fossero stati altri atti intimidatori, in quanto il racconto della persona offesa Servidio, che era stato costretto a fermarsi ed avvertito da Musacchio che in quella zona non doveva più vendere prodotti ortofrutticoli (confermato dalle registrazioni di un impianto di videosorveglianza) integravano pienamente sia l’estorsione che il reato di cui all’art. 513-bis cod. pen.

    La condotta intimidatoria diretta a impedire alla vittima di vendere prodotti in una determinata zona può integrare l’illecita concorrenza con minaccia o violenza; non è necessario che seguano ulteriori atti intimidatori.

  • art. 192 c.p.p.

    in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite

    L’interpretazione delle conversazioni intercettate compete al giudice di merito e non è rivalutabile in cassazione, salvo che la motivazione che ne recepisce il contenuto sia manifestamente illogica o irragionevole.

  • art. 533 c.p.p.

    allorché con il ricorso per cassazione si lamenti l’omessa considerazione di un elemento a discarico, il motivo di ricorso deve illustrare, a pena di inammissibilità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", essendo in ogni caso necessario valutare se le residue risultanze, nonostante l'espunzione di quella inutilizzabile, risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento

    Chi lamenta l’omessa considerazione di un elemento a discarico deve spiegare quale incidenza avrebbe la sua valutazione sull’esito, chiarendo se le restanti prove sarebbero comunque sufficienti a sostenere la decisione.

  • artt. 581 e 591 c.p.p.

    Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè, con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta

    L’impugnazione deve confrontarsi in modo puntuale con le ragioni della decisione impugnata, indicando le specifiche ragioni di diritto e gli elementi di fatto posti a fondamento del dissenso; la mera riproposizione delle censure già svolte in appello è inammissibile.

  • artt. 62-bis e 133 c.p.

    la Corte di appello ha evidenziato il contesto in cui erano maturati i fatti, rilevando l’apporto dato dagli imputati ad un personaggio (Frustillo) appartenente ad una associazione mafiosa, con ciò adempiendo all’onere motivazione richiesto.

    Il diniego delle attenuanti generiche può essere motivato valorizzando il contesto dei fatti e il contributo dell’imputato a condotte realizzate insieme a soggetti appartenenti a un’associazione mafiosa.

  • art. 616 c.p.p.

    Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibili i ricorsi, le parti private che li hanno proposti devono essere condannate al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00 ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

    La dichiarazione d’inammissibilità comporta per le parti private ricorrenti il pagamento delle spese processuali e, in presenza di profili di colpa nella causa d’inammissibilità, di una somma alla Cassa delle ammende, quantificata nel caso concreto in 3.000 euro per ciascun ricorrente.

Massime di principio

  • Il concorso nell’estorsione può essere integrato da una presenza consapevole sul luogo mentre l’azione intimidatoria è ancora in corso, quando essa fornisca un contributo materiale o rafforzi moralmente l’effetto intimidatorio; non è necessario che ogni concorrente pronunci la richiesta o la minaccia.
  • L’aggravante del metodo mafioso non presuppone la prova o la contestazione della partecipazione dell’autore a un’associazione mafiosa: occorre che la violenza o la minaccia evochi nella vittima la forza intimidatrice tipicamente mafiosa del vincolo associativo.
  • In cassazione non è consentita una nuova interpretazione delle intercettazioni né una diversa comparazione delle prove; la valutazione del giudice di merito è censurabile soltanto nei limiti del vizio motivazionale ammesso, compresa la manifesta illogicità o irragionevolezza.
  • La censura di omessa valutazione di un elemento a discarico deve illustrare la prova di resistenza, chiarendo l’incidenza dell’elemento sull’esito e la sufficienza o meno delle risultanze residue.
  • Il ricorso per cassazione deve confrontarsi specificamente con le motivazioni della decisione impugnata; la riproposizione delle censure d’appello senza confutare la risposta del giudice di secondo grado è inammissibile.
  • La motivazione sulla pena e sul diniego delle attenuanti generiche non richiede l’esame analitico di ogni deduzione, purché individui elementi pertinenti e non sia manifestamente illogica.

Come è indicizzato

MaterieEstorsioneImpugnazioniPena e commisurazione
RamiDelitti contro il patrimonioReati contro la PAProcesso penale
IstitutiConcorso di personeOnere della prova

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