Cassazione Penale, Sentenza n. 9642/2022 del 21/03/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso avverso la conferma in appello della condanna per più episodi di corruzione (capo A: A-1 accordo su commissioni percentuali per investimenti affidati ad Adenium/Sopaf; A-2 ricezione di un certificato al portatore per investimenti immobiliari in Cina; A-3 versamenti a società riconducibili all'imputato in relazione ad operazioni "Harrington" e "Agate"; A-4 pagamento tramite società irlandese) e per il reato tributario (capo B: omessa dichiarazione di redditi esteri per euro 915.500). I motivi di cassazione contestavano, tra l'altro: la qualifica soggettiva di incaricato di pubblico servizio; l'erronea qualificazione giuridica dei fatti (corruzione propria vs corruzione impropria/art. 318); l'insufficienza della motivazione della Corte d'appello su molteplici censure di fatto e di prova; l'illegittimo aumento di pena per continuazione; la mancata sospensione dell'esecutività della provvisionale civile ex art. 600 c.p.p.; infine la mancata considerazione di una ricostruzione alternativa circa le disponibilità estere e la loro natura (motivazione sul capo B). Sono stati anche prodotti motivi aggiunti sulla prescrizione di alcuni fatti corruttivi.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso parzialmente fondato. Ha dichiarato infondato il primo motivo (è confermato che, nonostante la forma privatistica delle Casse previdenziali, la gestione di risorse previdenziali rientra nella sfera di attività disciplinata da norme di diritto pubblico: quindi la qualifica pubblicistica dell'incarico del presidente non è erronea). Tuttavia ha accolto i secondi e terzi motivi per vizio di motivazione della Corte d'appello: la sentenza impugnata è stata annullata nella parte in cui non ha fornito una adeguata e specifica risposta alle censure di appello circa la ricostruzione dei fatti corruttivi; la vicenda è rimessa alla Corte di appello di Milano per un nuovo esame, con l'indicazione di verificare l'esistenza e l'oggetto degli eventuali patti corruttivi, la riconducibilità delle singole condotte alla fattispecie contestata ovvero alla fattispecie di cui all'art. 318 c.p. (valutando la normativa vigente al tempo dei fatti), e per accertare eventuali estinzioni per prescrizione. La Corte ha altresì dichiarato infondati altri motivi (tra cui quello relativo al capo B): quindi la condanna per il reato tributario è stata ritenuta non viziata e resta impregiudicata. In sintesi: annullamento parziale con rinvio per approfondimento dei profili corruttivi e della prescrizione; conferma della responsabilità sul capo tributario; rideterminazione del trattamento sanzionatorio da parte della Corte d'appello a seguito del nuovo esame.
Norme richiamate
Definisce la pubblica funzione secondo un criterio funzionale-oggettivo; la Corte ricorda che la qualifica pubblicistica si determina dalla disciplina pubblicistica dell'attività svolta e non dalla forma giuridica dell'ente
Definisce l'incaricato di pubblico servizio; la sentenza ricorda i requisiti e la distinzione tra pubblico ufficiale e incaricato di pubblico servizio
Norma la trasformazione delle Casse previdenziali in soggetti privatistici ma sottolinea che l'autonomia è subordinata al rispetto di princìpi pubblicistici e a forme di vigilanza statale; la Corte la interpreta come elemento che giustifica la qualificazione pubblicistica dell'attività di gestione dei fondi previdenziali
art. 318 cod. pen. (corruzione impropria)
La Corte rimanda al giudice di merito la verifica se i fatti contestati possano rientrare, anche alla luce della normativa all'epoca dei fatti, nella fattispecie prevista da tale articolo
art. 320 cod. pen. e artt. 318-320 cod. pen.
Richiamati come riferimento della struttura delle fattispecie corruttive; la Corte richiama la necessità di accertare l'atto contrario ai doveri d'ufficio e la riconducibilità delle condotte all'ambito di competenza dell'agente
d.lgs. 10/03/2000, n. 74 (art. 4 citato)
Norma richiamata nell'imputazione collegata ai reati tributari; citata negli atti in quanto oggetto del capo A
art. 600, comma 2, cod. proc. pen.
Norma che disciplina la sospensione dell'esecutività delle statuizioni civili provvisorie; la Corte ha esaminato il motivo relativo alla mancata sospensione e ne ha valutato la portata nel merito
statuto della Cassa (art. 17 e art. 27 richiamati)
Gli articoli dello statuto sono stati esaminati: la Corte osserva che gli statuti possono disciplinare le scelte di impiego del patrimonio ma ciò non esclude la rilevanza pubblicistica della gestione previdenziale
Massime di principio
- La qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio si valuta con criterio funzionale e oggettivo: conta l'attività svolta e la disciplina pubblicistica che la regola, non la forma giuridica dell'ente.
- Le Casse di previdenza trasformate in soggetti privatistici possono comunque svolgere attività di rilievo pubblico (gestione di risorse previdenziali) e pertanto le scelte gestionali rilevanti possono rientrare nella sfera della pubblica funzione.
- Un atto formalmente regolare può comunque essere valutato come 'contrario ai doveri d'ufficio' se inserito in un contesto corruttivo o se l'operato dell'agente eccede o svia la finalità pubblicistica dell'attività.
- In appello il giudice è tenuto a dare una risposta articolata e specifica alle censure ben circostanziate; un mero richiamo alla decisione di primo grado può comportare annullamento per insufficiente motivazione.
- In presenza di plurime condotte corruttive occorre verificare separatamente la corresponsione dell'utilità, l'oggetto del patto corruttivo e il momento consumativo per la verifica della prescrizione.
- Le questioni relative alla natura e alla prova delle disponibilità patrimoniali estere richiedono un esame preciso delle scritture e dei titoli e possono non essere decisive se il giudice ritiene probatoria la connessione con il provento del reato.
- In caso di annullamento parziale con rinvio la Corte di appello deve rideterminare anche il trattamento sanzionatorio sulla base della nuova ricostruzione dei fatti e della eventuale maturazione della prescrizione.
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