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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14417/2023 del 24/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (professionista)

La controversia

La controversia nasce da una lettera inviata da un avvocato, nell’interesse di una lavoratrice, al datore di lavoro della stessa e anche a una società committente/collegata al rapporto di agenzia dell’imprenditore destinatario. Quest’ultimo ha agito in giudizio chiedendo il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, assumendo che la missiva contenesse espressioni diffamatorie e avesse inciso negativamente sui rapporti commerciali, determinando la risoluzione del contratto di agenzia e la mancata assegnazione di una nuova area. Il Tribunale ha ritenuto diffamatorio lo scritto e ha liquidato equitativamente il danno non patrimoniale in euro 15.000, rigettando il danno patrimoniale per difetto di prova; la Corte d’appello ha rigettato sia l’appello principale dell’avvocato sia quello incidentale dell’attore, confermando la decisione di primo grado. In Cassazione l’avvocata ha dedotto, con otto motivi: ultrapetizione e violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; effetti della rinuncia alla domanda di danno non patrimoniale; nullità o motivazione apparente della sentenza per errata valutazione del contenuto della lettera e di prove provenienti da altro giudizio; violazione dell’art. 2729 c.c. e difetto di motivazione nella liquidazione equitativa del danno; ultrapetizione per il riconoscimento di interessi compensativi e rivalutazione; erronea regolazione delle spese di lite in entrambi i gradi. Il resistente ha eccepito anche l’inammissibilità per doppia conforme. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili i primi due motivi per difetto di autosufficienza, infondati i motivi terzo, quarto, sesto e settimo, e ha accolto il quinto motivo sulla liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, assorbendo l’ottavo. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione, anche per le spese.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibili i primi due motivi di ricorso; ha rigettato i motivi terzo, quarto, sesto e settimo; ha accolto il quinto motivo, ritenendo carente la motivazione sulla quantificazione equitativa del danno non patrimoniale; ha dichiarato assorbito l’ottavo motivo. Conseguentemente ha cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    viene richiamato quale parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge e nullità della sentenza

  • art. 99 c.p.c.

    invocato dalla ricorrente sul principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato

  • art. 100 c.p.c.

    richiamato in relazione all’interesse ad agire e agli effetti della rinuncia

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per lamentare ultrapetizione

  • art. 122 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente nel motivo sull’ultrapetizione

  • art. 132 c.p.c.

    invocato per dedurre nullità della sentenza per motivazione apparente o mancante

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato in tema di motivazione della sentenza

  • art. 306 c.p.c.

    richiamato con riferimento alla rinuncia agli atti/domande e ai suoi effetti

  • art. 111 Cost.

    richiamato quale parametro del minimo costituzionale della motivazione

  • art. 2697 c.c.

    richiamato in tema di onere della prova del danno e degli interessi

  • art. 2729 c.c.

    richiamato con riferimento alle presunzioni nella liquidazione del danno

  • art. 2056 c.c.

    richiamato quale base della liquidazione del danno da fatto illecito

  • art. 1226 c.c.

    richiamato per la liquidazione equitativa del danno

  • art. 1224 c.c.

    richiamato dalla Corte per distinguere gli interessi moratori dagli interessi compensativi nel debito di valore

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato in tema di soccombenza e spese di lite

  • art. 92 c.p.c.

    richiamato in tema di compensazione delle spese

  • art. 348-ter c.p.c.

    richiamato dall’intimata per eccepire l’inammissibilità da doppia conforme

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione camerale del ricorso

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, la censura che investe la causa petendi o la rinuncia ad una domanda deve essere sorretta da un’esposizione autosufficiente degli atti rilevanti: se il ricorrente non trascrive o non riporta in modo completo gli elementi decisivi, il motivo è inammissibile.
  • Le prove atipiche o provenienti da altri giudizi possono essere valorizzate dal giudice, purché il relativo contenuto sia sottoposto al contraddittorio delle parti; il giudice di merito non ha l’obbligo di indicare quale mezzo di prova privilegi rispetto agli altri.
  • La liquidazione equitativa del danno è legittima solo se il giudice dà conto, in motivazione, dei criteri concretamente utilizzati e del percorso logico seguito; altrimenti la sentenza è nulla per motivazione apparente e viola l’art. 1226 c.c.
  • Nel danno da fatto illecito, gli interessi compensativi e la rivalutazione monetaria sono componenti del risarcimento del debito di valore e possono essere attribuiti anche in assenza di una domanda espressa, senza incorrere in ultrapetizione.
  • Ai fini delle spese di lite, l’accoglimento solo parziale o la riduzione del quantum non equivalgono automaticamente a soccombenza reciproca; la regolazione delle spese va fatta alla luce del decisum complessivo e non del solo petitum.
  • Il danno non patrimoniale da lesione dell’onore o della reputazione non può essere liquidato in modo automatico o in re ipsa: occorre allegazione e prova, anche presuntiva, del concreto pregiudizio subito, e la motivazione deve rendere percepibili i parametri utilizzati per la quantificazione.

Come è indicizzato

MaterieRisarcimento e indennizzoImpugnazioniSpese di lite
RamiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàNesso di causalità

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