Cassazione Civile, Ordinanza n. 14417/2023 del 24/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
La controversia nasce da una lettera inviata da un avvocato, nell’interesse di una lavoratrice, al datore di lavoro della stessa e anche a una società committente/collegata al rapporto di agenzia dell’imprenditore destinatario. Quest’ultimo ha agito in giudizio chiedendo il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, assumendo che la missiva contenesse espressioni diffamatorie e avesse inciso negativamente sui rapporti commerciali, determinando la risoluzione del contratto di agenzia e la mancata assegnazione di una nuova area. Il Tribunale ha ritenuto diffamatorio lo scritto e ha liquidato equitativamente il danno non patrimoniale in euro 15.000, rigettando il danno patrimoniale per difetto di prova; la Corte d’appello ha rigettato sia l’appello principale dell’avvocato sia quello incidentale dell’attore, confermando la decisione di primo grado. In Cassazione l’avvocata ha dedotto, con otto motivi: ultrapetizione e violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; effetti della rinuncia alla domanda di danno non patrimoniale; nullità o motivazione apparente della sentenza per errata valutazione del contenuto della lettera e di prove provenienti da altro giudizio; violazione dell’art. 2729 c.c. e difetto di motivazione nella liquidazione equitativa del danno; ultrapetizione per il riconoscimento di interessi compensativi e rivalutazione; erronea regolazione delle spese di lite in entrambi i gradi. Il resistente ha eccepito anche l’inammissibilità per doppia conforme. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili i primi due motivi per difetto di autosufficienza, infondati i motivi terzo, quarto, sesto e settimo, e ha accolto il quinto motivo sulla liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, assorbendo l’ottavo. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione, anche per le spese.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili i primi due motivi di ricorso; ha rigettato i motivi terzo, quarto, sesto e settimo; ha accolto il quinto motivo, ritenendo carente la motivazione sulla quantificazione equitativa del danno non patrimoniale; ha dichiarato assorbito l’ottavo motivo. Conseguentemente ha cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
viene richiamato quale parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge e nullità della sentenza
invocato dalla ricorrente sul principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato
richiamato in relazione all’interesse ad agire e agli effetti della rinuncia
richiamato per lamentare ultrapetizione
richiamato dalla ricorrente nel motivo sull’ultrapetizione
invocato per dedurre nullità della sentenza per motivazione apparente o mancante
richiamato in tema di motivazione della sentenza
richiamato con riferimento alla rinuncia agli atti/domande e ai suoi effetti
art. 111 Cost.
richiamato quale parametro del minimo costituzionale della motivazione
richiamato in tema di onere della prova del danno e degli interessi
richiamato con riferimento alle presunzioni nella liquidazione del danno
richiamato quale base della liquidazione del danno da fatto illecito
richiamato per la liquidazione equitativa del danno
richiamato dalla Corte per distinguere gli interessi moratori dagli interessi compensativi nel debito di valore
richiamato in tema di soccombenza e spese di lite
richiamato in tema di compensazione delle spese
richiamato dall’intimata per eccepire l’inammissibilità da doppia conforme
richiamato per la trattazione camerale del ricorso
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, la censura che investe la causa petendi o la rinuncia ad una domanda deve essere sorretta da un’esposizione autosufficiente degli atti rilevanti: se il ricorrente non trascrive o non riporta in modo completo gli elementi decisivi, il motivo è inammissibile.
- Le prove atipiche o provenienti da altri giudizi possono essere valorizzate dal giudice, purché il relativo contenuto sia sottoposto al contraddittorio delle parti; il giudice di merito non ha l’obbligo di indicare quale mezzo di prova privilegi rispetto agli altri.
- La liquidazione equitativa del danno è legittima solo se il giudice dà conto, in motivazione, dei criteri concretamente utilizzati e del percorso logico seguito; altrimenti la sentenza è nulla per motivazione apparente e viola l’art. 1226 c.c.
- Nel danno da fatto illecito, gli interessi compensativi e la rivalutazione monetaria sono componenti del risarcimento del debito di valore e possono essere attribuiti anche in assenza di una domanda espressa, senza incorrere in ultrapetizione.
- Ai fini delle spese di lite, l’accoglimento solo parziale o la riduzione del quantum non equivalgono automaticamente a soccombenza reciproca; la regolazione delle spese va fatta alla luce del decisum complessivo e non del solo petitum.
- Il danno non patrimoniale da lesione dell’onore o della reputazione non può essere liquidato in modo automatico o in re ipsa: occorre allegazione e prova, anche presuntiva, del concreto pregiudizio subito, e la motivazione deve rendere percepibili i parametri utilizzati per la quantificazione.
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