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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 21761/2021 del 29/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I coniugi avevano concordato, nel ricorso congiunto per divorzio, trasferimenti immobiliari (trasferimento della quota del 50% della casa coniugale ai figli maggiorenni non autosufficienti e costituzione di usufrutto), producendo perizia giurata, APE, dichiarazioni di conformità catastale e planimetrie; il Tribunale e la Corte d'appello hanno ritenuto quei patti come meri impegni preliminari di vendita (non trasferimenti immediati). I ricorrenti hanno impugnato sostenendo che le pattuizioni esprimevano volontà immediata di trasferimento e che la giurisprudenza di merito e la Corte d'appello avevano interpretato erroneamente le norme (tra cui art. 19 d.l. n. 78/2010 e l'art. 29, comma 1-bis, legge n. 52/1985) limitando ingiustificatamente l'autonomia delle parti e attribuendo in via esclusiva al notaio compiti di verifica catastale non richiesti dalla legge.

La decisione

Le Sezioni Unite hanno affermato la validità delle clausole, inserite nel verbale d'udienza redatto dall'ausiliario del giudice, che riconoscano o trasferiscano proprietà o altri diritti reali in sede di divorzio congiunto (e mutatis mutandis in separazione consensuale). Tali clausole, se inserite nel verbale di udienza (atto pubblico ai sensi dell'art. 2699 c.c.), possono costituire titolo idoneo alla trascrizione ai sensi dell'art. 2657 c.c. dopo la sentenza che rende efficace l'accordo. Tuttavia la validità richiede che il verbale contenga l'attestazione del cancelliere (o dell'ausiliario del giudice) circa la produzione da parte delle parti della documentazione prevista dall'art. 29, comma 1-bis, legge n. 52/1985 (identificazione catastale, riferimento alle planimetrie depositate e dichiarazione di conformità dello stato di fatto), pena la nullità oggettiva prevista dalla norma. Le verifiche catastali richieste dalla norma non sono riservate esclusivamente al notaio: possono essere eseguite anche dall'ausiliario del giudice, sulla base della documentazione prodotta dalle parti. Il diverso orientamento della Corte d'appello è stato quindi riformato: gli accordi immediatamente traslativi sono ammissibili e validi se corredati delle attestazioni/documenti prescritti.

Norme richiamate

  • art. 1322 cod. civ.

    Riconosce l'autonomia privata: le parti possono stipulare patti atipici meritevoli di tutela, e quindi anche includere nella crisi coniugale pattuizioni patrimoniali che trasferiscano diritti, nei limiti delle norme inderogabili e dei diritti indisponibili.

  • art. 1362 cod. civ.

    Principi generali di interpretazione dei contratti richiamati per valutare la volontà delle parti e la natura immediata o obbligatoria dei patti inseriti nell'accordo coniugale.

  • art. 1376 cod. civ.

    Richiamato come regola di efficacia degli atti negoziali e della loro interpretazione nel contesto degli accordi tra coniugi.

  • art. 1350 cod. civ.

    "La forma scritta ad substantiam è richiesta per i trasferimenti immobiliari"

    Il verbale redatto dal cancelliere soddisfa la forma scritta richiesa per i trasferimenti (e può assumere valore di atto pubblico), purché siano rispettate le formalità e le attestazioni previste.

  • art. 2932 cod. civ.

    Riferimento all'azione di esecuzione in forma specifica per l'obbligo di concludere contratto traslativo; possibile rimedio ma oneroso e incerto se la pattuizione fosse solo un obbligo e non trasferimento immediato.

  • art. 2657 cod. civ.

    Stabilisce i titoli idonei per la trascrizione: il verbale di udienza con clausole traslative, divenuto efficace, costituisce titolo per la trascrizione.

  • art. 2699 cod. civ.

    Definizione di atto pubblico: il verbale redatto dal cancelliere o da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni può avere valore di atto pubblico e fede privilegiata.

  • art. 4, comma 16, legge n. 898/1970

    Disciplina il divorzio su domanda congiunta e la sentenza che rende efficaci le condizioni concordate, rilevante per l'effetto costitutivo della pronuncia e per la possibile efficacia traslativa delle pattuizioni.

  • art. 19 d.l. n. 78/2010 (conv. legge n. 122/2010)

    Prevede che il notaio verifichi la conformità catastale e i dati; la Corte ha precisato che la finalità della norma è prevenire frodi fiscali e irregolarità urbanistiche, ma la sanzione di nullità per mancanze operative può colpire atti diversi dal rogito notarile qualora manchino gli elementi oggettivi prescritti dall'art. 29, comma 1-bis.

  • art. 29, comma 1-bis, legge n. 52/1985

    "Gli atti pubblici e le scritture private autenticate ... devono contenere, a pena di nullità ... per gli immobili urbani, l'identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione resa dagli intestatari della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie"

    La norma impone requisiti oggettivi la cui omissione determina nullità dell'atto traslativo: la conformità catastale oggettiva è condizione di validità e deve risultare dall'attestazione del cancelliere o da documentazione prodotta; la verifica non è riservata al solo notaio.

Massime di principio

  • Gli accordi patrimoniali inseriti in un verbale di separazione consensuale o in un ricorso congiunto di divorzio possono avere natura negoziale e, se idoneamente formulati, possono trasferire immediatamente proprietà o altri diritti reali; non sono automaticamente limitati a meri obblighi preliminari.
  • Perché un trasferimento immobiliare inserito nel verbale sia valido e trascrivibile occorre che il verbale contenga le attestazioni/documenti previsti dall'art. 29, comma 1-bis (identificazione catastale, riferimento alle planimetrie depositate, dichiarazione di conformità) e l'indicazione che tali documenti sono stati prodotti; in mancanza si rischia la nullità oggettiva.
  • La verifica catastale richiesta dalla normativa non è riservata esclusivamente al notaio: il cancelliere o altro ausiliario del giudice possono attestare l'avvenuta produzione e conformità della documentazione sulla base degli atti prodotti dalle parti, secondo procedure organizzative dell'ufficio giudiziario.
  • Se l'intenzione delle parti è ottenere un trasferimento immediato, è preferibile riportare espressamente nel verbale la volontà traslativa, allegare tutta la documentazione catastale/urbanistica/tecnica richiesta (planimetrie, visure, APE, dichiarazioni di conformità, perizia giurata) e ottenere l'attestazione del cancelliere; in alternativa il ricorso ad atto notarile rimane il metodo più sicuro per evitare contestazioni.
  • In caso di dubbi o di possibili errori nella documentazione, la soluzione "bifasica" (impegno in sede giudiziale e successivo rogito notarile per il trasferimento definitivo) riduce i rischi di nullità ma aumenta costi e incertezza procedurale; la scelta dipende dal bilancio rischio/urgenza delle parti.
  • Il rimedio contro un inadempimento è l'azione di esecuzione in forma specifica (art. 2932 c.c.), ma nell'ipotesi di patto trasformato in mera obbligazione la via giudiziale è più onerosa e incerta rispetto all'effetto diretto di un trasferimento immediato ben documentato.

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