Cassazione Penale, Ordinanza n. 06701/2025 del 18/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ravvisando profili di colpa nell'evidente inammissibilità dell'impugnazione.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso contro la sentenza della Corte di appello di Bari che, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva escluso l'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 7 c.p. ma aveva confermato la responsabilità per il delitto tentato di furto. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge in relazione all'attendibilità del riconoscimento operato da un teste, sostenendo che il giudice di merito avrebbe fondato la responsabilità su tale identificazione. La Corte di cassazione ha rilevato che la motivazione di merito non si basava sul solo riconoscimento, ma su altri elementi probatori, ossia il rinvenimento presso l'abitazione dell'imputato di capi di abbigliamento simili a quelli usati per commettere il fatto e il ritrovamento della bicicletta utilizzata per il tentativo di furto nei pressi del bar frequentato dall'imputato; il motivo è stato quindi ritenuto non confrontato con la ratio decidendi e comunque privo di censura per travisamento della prova. Con il secondo motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata declaratoria di improcedibilità per difetto di querela, ma la censura è stata ritenuta manifestamente infondata perché smentita dall'atto di querela della persona offesa e dal verbale di ratifica del 9 aprile 2014.
Norme richiamate
aggravante esclusa dal giudice di appello, con conferma della responsabilità nel resto
in caso di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ricorrendone profili di colpa, di una somma in favore della Cassa delle ammende
richiamato solo indirettamente nel tema della valutazione della prova, ma non espressamente citato nel testo come norma applicata
non determinabile dal testo; non emerge una citazione esplicita
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando non si confronta con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata e si limita a riproporre censure già disattese dal giudice di merito.
- La critica alla valutazione della prova è inidonea se non indica specificamente un travisamento della prova o non investe gli effettivi elementi sui quali si fonda la decisione impugnata.
- La deduzione di improcedibilità per difetto di querela è infondata quando dagli atti risulta la presenza di querela valida e del relativo verbale di ratifica.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, in presenza di colpa nella proposizione dell'impugnazione, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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