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Sentenza

Sentenza n. 298/2026 - Genova, Sezione 2

per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale della Spezia, sezione lavoro, 29.5.2024, n. 217.

Giustizia amministrativa202501509

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale della Spezia, sezione lavoro, 29 maggio 2024, n. 217, relativa all'attribuzione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente scolastica)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale della Spezia, sezione lavoro, che aveva condannato il Ministero ad assegnarle la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, con una provvista di 500 euro per ciascuno degli anni scolastici 2022/23 e 2023/24, oltre interessi o rivalutazione monetaria se maggiore. Il Ministero si è costituito senza formulare contestazioni nel merito. La ricorrente ha dedotto l'inottemperanza al giudicato e ha chiesto l'adozione delle misure esecutive, compresa la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di una penalità di mora.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando l'assenza di contestazioni sostanziali da parte dell'Amministrazione e l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza entro 60 giorni dalla comunicazione della pronuncia, mediante l'emissione della carta del docente intestata alla ricorrente e l'accredito delle somme relative alle annualità riconosciute. Ha nominato, per l'eventuale ulteriore inottemperanza, un commissario ad acta individuato nel Direttore della competente Direzione generale ministeriale, con termine di 30 giorni per provvedere in sostituzione dell'Amministrazione. Su richiesta della parte, ha inoltre applicato una penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., pari a 10 euro per ogni giorno di ritardo, decorrente dal sessantesimo giorno dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza e fino all'esecuzione del giudicato o, in mancanza, all'insediamento del commissario. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 500 euro oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Consente al giudice dell'ottemperanza, su richiesta di parte e in presenza dei relativi presupposti, di imporre una penalità di mora per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    termine dilatorio di centoventi giorni

    Il decorso infruttuoso del termine dilatorio dalla notificazione del titolo esecutivo consente di procedere all'esecuzione nei confronti dell'amministrazione debitrice.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, unitamente alla mancata esecuzione dell'obbligo giudizialmente imposto, consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'adempimento entro un termine perentorio.
  • Il giudice dell'ottemperanza può nominare un commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza, assegnandogli un termine per provvedere in sostituzione dell'amministrazione obbligata.
  • Su richiesta della parte e in assenza di ragioni ostative, il giudice dell'ottemperanza può applicare una penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., determinando il termine iniziale e finale del calcolo in relazione all'adempimento del giudicato o all'insediamento del commissario ad acta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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