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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29155/2025 del 04/11/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministratore)

La controversia

La controversia nasce dall'opposizione proposta da un ex componente del consiglio di amministrazione di una banca avverso un provvedimento sanzionatorio della Banca d'Italia che gli aveva irrogato sanzioni amministrative pecuniarie per complessivi 70.000 euro, suddivise tra carenze nel governo societario e carenze nell'organizzazione, gestione dei rischi e controlli interni, riferite al periodo in cui egli era in carica. La Corte d'appello aveva accolto l'opposizione e annullato il provvedimento. In cassazione la Banca d'Italia ha proposto quattro motivi: 1) violazione degli artt. 2381 e 2392 c.c. e delle disposizioni di vigilanza, per avere la Corte territoriale attribuito efficacia esimente alla posizione del consigliere non esecutivo, valorizzando critiche generiche e non atti formali di dissenso o iniziative concrete; 2) falsa applicazione della regola sul c.d. periodo di ambientamento, ritenuto concesso automaticamente e per un tempo irragionevole, senza considerare che il consigliere si era insediato con mandato di risanamento già a fronte di criticità note alla Vigilanza; 3) omesso esame di un fatto decisivo, consistente nell'indicazione preventiva da parte della Vigilanza delle criticità aziendali e delle misure correttive; 4) omesso esame dell'esistenza di deliberazioni commissive del consiglio in carica dal 26 aprile 2014, adottate anche con il voto favorevole del resistente, con cui sarebbero state avallate o eseguite operazioni irregolari, tra cui il contratto del D.G. Consoli e operazioni su azioni proprie.

La decisione

Nel corso del giudizio di cassazione è stato depositato il certificato di morte dell'incolpato, deceduto l'8 agosto 2025. La Corte ha rilevato che la morte dell'autore di una violazione amministrativa estingue l'obbligazione pecuniaria sanzionatoria, perché non si trasmette agli eredi ai sensi dell'art. 7 della l. n. 689/1981. Di conseguenza ha dichiarato cessata la materia del contendere. Ha inoltre precisato che non va regolata la spese di lite, poiché non operano i criteri di soccombenza o causalità e le spese restano a carico di chi le ha anticipate, ai sensi dell'art. 8, comma 1, d.P.R. n. 115/2002. Il ricorso non è stato deciso nel merito dei motivi proposti.

Norme richiamate

  • art. 2381 c.c.

    richiamato come parametro sulle funzioni e responsabilità degli amministratori, in relazione alla posizione del consigliere non esecutivo e al c.d. periodo di ambientamento

  • art. 2392 c.c.

    richiamato in tema di responsabilità degli amministratori per la gestione sociale e per l'eventuale obbligo di attivazione/dissenso

  • Disposizioni di vigilanza della Banca d'Italia

    invocate per fondare le sanzioni amministrative irrogate per carenze di governance, organizzazione, gestione dei rischi e controlli interni

  • art. 7 l. n. 689/1981

    la morte dell'autore della violazione amministrativa estingue l'obbligazione pecuniaria sanzionatoria, che è intrasmissibile agli eredi

  • art. 8, comma 1, d.P.R. n. 115/2002

    le spese del giudizio restano a carico di chi le ha anticipate, senza regolazione in base a soccombenza o causalità

  • Cass. n. 16747/2022

    richiamata come precedente in tema di mancata regolazione delle spese in caso di cessazione della materia del contendere per morte dell'incolpato

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa pecuniaria, la morte dell'autore dell'illecito estingue l'obbligazione sanzionatoria e determina la cessazione della materia del contendere, perché la sanzione non è trasmissibile agli eredi.
  • Quando sopravviene la causa estintiva dell'obbligazione sanzionatoria per morte dell'incolpato, la Corte non esamina nel merito i motivi di ricorso contro la sanzione.
  • In tale ipotesi non si procede alla regolazione delle spese secondo soccombenza o causalità, restando le spese a carico di chi le ha anticipate.
  • Le questioni relative alla responsabilità dell'amministratore, al periodo di ambientamento e alle omissioni/condotte commissive non assumono rilievo decisorio se, nelle more del giudizio, interviene la morte dell'incolpato che estingue la sanzione.
  • In materia di sanzioni amministrative pecuniarie, l'effetto estintivo per morte dell'autore prevale su ogni ulteriore valutazione relativa alla fondatezza dell'opposizione o del ricorso per cassazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAmministratori
RamiProcesso civileSocietarioBancario e finanziarioObbligazioni
IstitutiGiudicato

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