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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37093/2025 del 13/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La parte civile ha impugnato la sentenza d'appello che aveva assolto Trimarchi Paolo per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis c.p. con due motivi: 1) vizio di violazione di legge e di motivazione nell'applicazione dell'art. 131-bis (la Corte d'Appello avrebbe motivato in modo apparente e avrebbe fatto riferimento a criteri non pertinenti, inclusi elementi previsti dall'art. 133 comma 2 anziché limitarsi ai criteri dell'art. 133 comma 1 indicati dall'art. 131-bis); 2) omissione di decisione sulle domande civili (restituzione/risarcimento) e sulla liquidazione delle spese del grado d'appello, in violazione dell'art. 538 c.p.p. come corretto dall'intervento della Corte Costituzionale (sent. n. 173/2022) che impone al giudice che pronuncia la non punibilità per particolare tenuità di decidere anche sulle pretese della parte civile.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso parzialmente fondato: ha dichiarato inammissibile il primo motivo per mancanza di interesse della parte civile ad impugnare una sentenza di non punibilità per particolare tenuità in assenza di impugnazione del Pubblico Ministero (effetti limitati della sentenza ai sensi dell'art. 651-bis c.p.p.). Ha invece ritenuto fondato il secondo motivo: la Corte d'Appello ha omesso di pronunciarsi sulle domande civili e sulla liquidazione delle spese del grado in favore della parte civile; per questa omissione la sentenza impugnata è annullata limitatamente a tale punto e rinviata al giudice civile competente per valore in grado di appello. Per il resto il ricorso è dichiarato inammissibile.

Norme richiamate

  • art. 131-bis cod. pen.

    Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto: il giudice può dichiarare la non punibilità quando ricorrono i presupposti previsti; dopo la sentenza della Corte Costituzionale n.173/2022 il giudice che applica l'art. 131-bis è tenuto anche a pronunciarsi sulle domande civili avanzate dalla parte offesa.

  • art. 133 cod. pen.

    Fornisce i criteri di valutazione della pena e, per l'applicazione dell'art. 131-bis, devono essere considerati in particolare i criteri del comma 1 (modalità della condotta, entità del danno o del pericolo) e non elementi estranei previsti al comma 2.

  • art. 612 comma 2 cod. pen.

    Norma che definisce il reato contestato (minaccia aggravata); è il titolo di reato oggetto della sentenza di non punibilità per particolare tenuità.

  • art. 538 cod. proc. pen.

    Regolava le statuizioni civili collegate alla sentenza penale; la Corte Costituzionale (sent. n.173/2022) ha dichiarato l'illegittimità della parte che non obbligava il giudice, nel caso di proscioglimento per particolare tenuità, a decidere sulle domande civili, pertanto il giudice deve ora pronunciarsi anche su restituzioni e risarcimenti.

  • Corte Costituzionale, sentenza n. 173 del 12/07/2022

    sentenza n. 173 del 12/07/2022

    Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 538 c.p.p. nella parte in cui non prevedeva l'obbligo per il giudice che pronuncia la non punibilità per particolare tenuità di decidere sulle domande civili: ne consegue l'obbligo di pronunciarsi su restituzioni e risarcimenti e la possibilità di liquidare le spese in favore della parte civile se la domanda è accolta.

  • art. 651-bis cod. proc. pen.

    Limita l'efficacia in sede civile delle sentenze di non punibilità per particolare tenuità; secondo la giurisprudenza richiamata, ciò determina la mancanza di interesse della parte civile a impugnare la sentenza di non punibilità in assenza di impugnazione del P.M.

Massime di principio

  • Quando il giudice applica l'art. 131-bis (particolare tenuità), dopo la pronuncia della Corte Costituzionale n.173/2022 è obbligato a decidere anche sulle domande civili (restituzione/richesta di risarcimento) e sulla liquidazione delle spese; la mancata decisione su tali aspetti può determinare annullamento limitato e rinvio.
  • La parte civile, se il Pubblico Ministero non impugna la sentenza di non punibilità per particolare tenuità, ha normalmente scarso interesse a proporre ricorso in Cassazione rispetto alla pronuncia penale (art. 651-bis c.p.p.); tuttavia può ottenere tutela se il giudice omette di decidere sulle pretese civili o sulle spese.
  • Le decisioni che riconoscono la particolare tenuità devono essere motivate adeguatamente con riferimento ai criteri pertinenti (soprattutto quelli di cui all'art. 133 comma 1); motivazioni apparenti o riferimenti a elementi estranei possono essere censurati, ma la parte civile deve dimostrare interesse e rilevanza per rendere ammissibile il gravame.
  • Per tutelare i propri diritti civili, la parte offesa deve sempre formulare espressamente le domande di restituzione/risarcimento e richiedere la liquidazione delle spese in ogni grado di giudizio; in caso di omissione del giudice è possibile ottenere l'annullamento limitato della sentenza e il rinvio al giudice civile competente.
  • Se si contesta la valutazione della particolare tenuità, occorre mirare la censura sulla mancata applicazione o sulla carenza motivazionale rispetto ai criteri legali, tenendo conto che la Cassazione può ritenere inammissibili ricorsi privi di interesse processuale concreto.

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