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Ordinanza

Ordinanza n. 486/2026 - Roma, Sezione 4Q

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, - della nota del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, M.A.S.A.F - PEMAC IV - prot. n. 581732 del 29 ottobre 2025, recante provvedimento di archiviazione/rigetto dell’istanza n. 320/113105/24 proposta dal ricorrente (n. UE 1214; matricola 04BA01445) relativa al contributo di 2 Arresto definitivo dell’attività di pesca di cui al Decreto Direttoriale n. 319453 del 17 luglio 2024; - del preavviso di archiviazione prot. n. 361563 del 4.8.2025 comunicato ai sensi dell’art. 10 bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.; - della non conosciuta verifica istruttoria “negativa” compiuta dall’Autorità marittima, ai sensi dell’art. 4 del citato Decreto Direttoriale n. 319453 del 17 luglio 2024; - della graduatoria e della sub graduatoria approvate, ai sensi dell’art. 4, comma 5 del citato Decreto Direttoriale n. 319453/2024 per il compartimento GSA 18 (Mar Adriatico Meridionale), sistema di pesca “palangaro” (a partire dal decreto direttoriale prot. n. 502521/2025), nella parte in cui la domanda della parte ricorrente è risultata definitivamente esclusa dal finanziamento pubblico; - ove occorra, dell’art. 4, comma 4 del medesimo Decreto Direttoriale n. 319453/2024, ove inteso nel senso che il possesso del requisito relativo all’attività di pesca possa essere provato esclusivamente mediante il giornale di bordo elettronico e cartaceo.

Giustizia amministrativa202600159

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV quaterOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento ministeriale di archiviazione/rigetto dell’istanza di contributo per l’arresto definitivo dell’attività di pesca, connesso preavviso di archiviazione, verifica istruttoria negativa, graduatoria e subgraduatoria di esclusione dal finanziamento

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento ministeriale di archiviazione/rigetto della domanda di contributo relativa all’arresto definitivo dell’attività di pesca. Sono stati contestati anche il preavviso di archiviazione adottato ai sensi dell’art. 10-bis l. 241/1990, la verifica istruttoria negativa dell’Autorità marittima, la graduatoria e la subgraduatoria nella parte in cui la domanda è stata esclusa dal finanziamento, nonché, ove occorrente, la disposizione del decreto direttoriale applicabile, qualora interpretata nel senso di consentire la prova dell’attività di pesca esclusivamente tramite il giornale di bordo elettronico e cartaceo. Il TAR ha evidenziato la specificità delle questioni dedotte e ha ritenuto necessario acquisire chiarimenti amministrativi sulle modalità di funzionamento del sistema SIPA, sull’acquisizione dei dati provenienti da soggetti pubblici istituzionali e dagli esercenti l’attività di pesca, nonché sugli elementi concretamente valutati in sede istruttoria.

La decisione

La domanda cautelare non è stata accolta mediante sospensione degli atti: il TAR ha ritenuto che le esigenze cautelari potessero essere adeguatamente tutelate attraverso la sollecita fissazione dell’udienza pubblica di merito, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., lasciando impregiudicata l’efficacia dei provvedimenti impugnati. È stata fissata l’udienza pubblica del 14 ottobre 2026. Il Collegio ha inoltre disposto un incombente istruttorio, imponendo al Ministero di depositare entro 90 giorni una relazione scritta sui motivi indicati nel ricorso, con particolare riferimento al funzionamento del sistema SIPA e agli elementi utilizzati per la valutazione della domanda. È stata ordinata l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei potenziali controinteressati indicati nella graduatoria: il Ministero dovrà comunicare i relativi indirizzi entro 15 giorni e il ricorrente dovrà provvedere all’integrazione entro i successivi 30 giorni decorrenti dall’inoltro degli indirizzi. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Richiamato quale fondamento del preavviso di archiviazione impugnato; l’ordinanza non formula una valutazione definitiva sulla sua legittimità.

  • art. 55 c.p.a.

    La tutela cautelare può essere assicurata, anziché mediante sospensione dell’atto, tramite la sollecita fissazione dell’udienza di merito quando ciò sia adeguato alle esigenze cautelari; la disposizione è inoltre richiamata quale base della fase cautelare.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    Consente al giudice, in presenza di esigenze cautelari adeguatamente tutelabili, di fissare sollecitamente l’udienza di merito senza sospendere l’efficacia degli atti impugnati.

  • art. 4 del Decreto Direttoriale n. 319453 del 17 luglio 2024

    Richiamato in relazione alla verifica istruttoria, alla graduatoria e ai requisiti per il contributo; l’ordinanza dispone ulteriori chiarimenti sull’applicazione concreta della disciplina.

Massime di principio

  • Quando le esigenze cautelari possono essere adeguatamente soddisfatte dalla rapida definizione del giudizio di merito, il giudice amministrativo può fissare sollecitamente l’udienza pubblica ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., senza sospendere l’efficacia degli atti impugnati.
  • Quando la legittimità di un provvedimento dipende dalla ricostruzione delle modalità di funzionamento di un sistema informativo amministrativo e dall’individuazione dei dati concretamente utilizzati, il giudice può disporre una relazione istruttoria dell’amministrazione, chiedendo di precisare le fonti informative e gli elementi valutati nel caso concreto.
  • In presenza di potenziali controinteressati individuati in una graduatoria impugnata, il giudice può disporre l’integrazione del contraddittorio, imponendo all’amministrazione di fornire gli indirizzi necessari e fissando termini distinti per tale comunicazione e per l’adempimento della parte ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieBandi di finanziamento e graduatorieTutela cautelareIstruttoria processuale
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivoTutela del terzoDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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